Sentenza del 08/04/2015 n. 708 - Comm. Trib. Prov. Genova
Accertamento - società di capitali cessata - bilancio finale di liquidazione - responsabilità dei soci - limiti - art. 2495. c.c. - onere probatorio - gravante sull'Amministrazione finanziaria
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Amministrazione finanziaria ha contestato al socio la responsabilità per debiti tributari della società dopo la sua cancellazione, presumendo che egli fosse tenuto a risponderne in base all'art. 2495 c.c. La questione riguarda i limiti della responsabilità del socio e, in particolare, l'onere di dimostrare che, sulla base del bilancio finale di liquidazione, vi sia stata una distribuzione dell'attivo e che il socio abbia effettivamente riscosso una quota di tale attivo.
La decisione
La pretesa nei confronti del socio non può fondarsi sulla sola cancellazione della società o sulla mera qualità di socio. Ai sensi dell'art. 2495 c.c., l'Amministrazione finanziaria deve preliminarmente provare in concreto sia l'esistenza di un attivo distribuito sia l'effettiva riscossione, da parte del socio, di somme derivanti dal bilancio finale di liquidazione. In mancanza di tale prova, il socio non può essere chiamato a rispondere del debito tributario sociale entro il limite delle somme riscosse.
Norme richiamate
Art. 2495 del codice civile
I creditori non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione
La responsabilità del socio di una società cancellata è limitata alle somme effettivamente riscosse in sede di liquidazione. L'Amministrazione finanziaria, che intenda agire contro il socio, deve provare la concreta distribuzione dell'attivo e l'effettiva riscossione da parte di quest'ultimo.
Massime di principio
- La cancellazione della società dal registro delle imprese non rende automaticamente responsabili i soci per tutti i debiti sociali.
- Il socio risponde dei debiti della società estinta solo entro il limite delle somme o dei beni effettivamente ricevuti in base al bilancio finale di liquidazione.
- L'onere di provare la distribuzione dell'attivo e la riscossione da parte del socio grava sull'Amministrazione finanziaria o sul creditore che agisce.
- La mera qualità di socio, la partecipazione al capitale o l'esistenza di un bilancio finale non dimostrano da sole che il socio abbia ricevuto somme.
- In assenza di prova dell'effettivo arricchimento del socio derivante dalla liquidazione, la pretesa nei suoi confronti non può essere validamente fondata sull'art. 2495 c.c.
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