Sentenza del 08/04/2015 n. 46 - Comm. Trib. II grado di Bolzano
Imposte di registro e ipocatastali - Fabbricati compresi in aree soggette a piani di recupero - Termine per eseguire il recupero - Inosservanza per fatti non imputabili al contribuente - Agevolazioni - Competono.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L’Agenzia delle Entrate contestava la sentenza di primo grado che aveva annullato il recupero delle imposte di registro, ipotecarie e catastali. Sosteneva che l’agevolazione prevista dall’art. 5 della legge n. 168/1982 fosse subordinata all’effettiva realizzazione del piano di recupero entro il termine triennale di decadenza previsto dall’art. 76 del D.P.R. n. 131/1986 e che il mancato completamento dei lavori facesse venir meno il beneficio, anche in assenza di colpa del contribuente.
La decisione
La Commissione ha respinto l’appello dell’Agenzia delle Entrate e confermato il mantenimento delle agevolazioni. Ha riconosciuto che il termine triennale è un termine di decadenza e che, in linea generale, il beneficio richiede l’effettiva attuazione del recupero. Tuttavia, nel caso concreto, la contribuente aveva dimostrato di essersi costantemente attivata per ottenere i titoli edilizi e approvare le modifiche al piano di recupero. I ritardi dipendevano da richieste del Comune, dalla necessità di includere un immobile di terzi per ragioni di interesse pubblico, dalle valutazioni tecniche, dall’approvazione provinciale con osservazioni e dall’opposizione di un confinante. Tali circostanze non erano imputabili alla contribuente; pertanto, il decorso del termine è stato ritenuto sospeso durante l’impossibilità di procedere. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 5, legge n. 168/1982
Agevolazioni fiscali per il trasferimento di fabbricati compresi in piani di recupero di iniziativa pubblica o privata convenzionata.
L’agevolazione, consistente nell’applicazione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa, richiede sia l’inserimento dell’immobile in un piano di recupero sia l’effettiva volontà e attività dell’acquirente diretta a realizzare il recupero.
Art. 76, D.P.R. n. 131/1986
Termine di decadenza per l’accertamento dell’imposta di registro, generalmente triennale.
Il termine delimita il periodo entro il quale l’Amministrazione può verificare la sussistenza dei requisiti dell’agevolazione. L’inutile decorso può determinare la decadenza dal beneficio, ma il termine non opera in modo sfavorevole quando l’attuazione sia stata impedita da fatti oggettivi non imputabili al contribuente.
Artt. 27 e seguenti, legge n. 457/1978
Disciplina dei piani di recupero di iniziativa pubblica o privata convenzionata.
Il recupero deve essere inserito in una pianificazione urbanistica concretamente esistente e, nei casi previsti, accompagnato da un atto unilaterale o da una convenzione con il Comune.
Art. 40-bis, legge provinciale di Bolzano n. 13/1997
Riferimento alla convenzione urbanistica necessaria per l’attuazione del piano modificato.
La necessità di predisporre valutazioni tecniche e una convenzione urbanistica può costituire un passaggio amministrativo oggettivamente necessario, il cui ritardo non è imputabile al contribuente se quest’ultimo si è diligentemente attivato.
Massime di principio
- Le agevolazioni per l’acquisto di immobili inseriti in piani di recupero sono normalmente subordinate all’effettiva attuazione del recupero entro il termine di decadenza applicabile.
- Il contribuente deve dimostrare di essersi attivato tempestivamente e concretamente, presentando domande, progetti, richieste di autorizzazione e documentazione relativa agli adempimenti urbanistici.
- Il mancato rispetto del termine non comporta automaticamente la revoca dell’agevolazione quando i lavori siano stati impediti o ritardati da provvedimenti, richieste o inerzie della Pubblica Amministrazione, opposizioni di terzi o altri fatti oggettivi non imputabili al contribuente.
- La sola intenzione di realizzare il recupero non è sufficiente: occorrono un piano valido, gli eventuali atti di convenzionamento e una condotta diligente e documentabile dell’acquirente.
- In una situazione analoga, è essenziale conservare tutte le prove delle iniziative intraprese e dei ritardi amministrativi, perché la valutazione dipende dal nesso tra l’impossibilità di eseguire i lavori e circostanze estranee alla volontà del contribuente.
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