Cassazione Penale, Sentenza n. 07373/2026 del 24/02/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Roma che aveva annullato parzialmente il decreto di perquisizione e sequestro emesso dal P.M. (06/08/2025), disponendo la restituzione di tre PC e chiavette USB trovati nelle stanze da letto di Modesti e della figlia, sottoposti a vincolo probatorio nell'ambito di indagini contro Del Vecchio Massimiliano per reati in materia di stupefacenti. Il Procuratore lamentava carenza di motivazione apparente sul punto della proporzionalità e della pertinenzialità del sequestro, sostenendo la necessità di un sequestro esteso e onnicomprensivo per acquisire comunicazioni tra indagati e familiari, ricostruire modalità e tempi del narcotraffico, i ruoli degli associati, le modalità di reinvestimento dei proventi e individuare luoghi di occultamento o persone coinvolte in reati di favoreggiamento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale avesse adeguatamente motivato la decisione: i beni (PC e chiavette) erano nella disponibilità esclusiva di terzi (Modesti e la figlia) e risultava l'assenza del nesso di pertinenzialità rispetto ai reati contestati a Del Vecchio, anche alla luce della sporadicità della presenza di quest'ultimo nell'abitazione. Il Tribunale ha invece confermato il sequestro dei telefoni rinvenuti nella cassaforte (con applicativo Signal e pin), ritenuti pertinenziali e sorretti da finalità probatorie. La Corte ha richiamato il principio di proporzionalità e l'obbligo per il P.M. di indicare, quando si procede al sequestro di dispositivi digitali, le ragioni specifiche che giustificano un sequestro esteso o, in alternativa, i criteri di selezione temporale e materiale e i tempi di esecuzione della selezione.
Norme richiamate
Sez. 6, n. 17677 del 29/01/2025 (Donadini)
Sez. 6, n. 17677 del 29/01/2025 Donadini, Rv. 288139 – 01
Affermato che il decreto del P.M. deve indicare, anche sinteticamente, le ragioni che impongono la limitazione temporanea della disponibilità dei dati sensibili contenuti nei dispositivi e specificare se si procede a sequestro esteso o a selezione con criteri e tempi precisi.
Sez. 6, n. 17312 del 15/02/2024 (Lettieri)
Sez. 6, n. 17312 del 15/02/2024, Lettieri, Rv. 286358 – 03
Conferma l'obbligo motivazionale relativo alla proporzionalità e alla necessità di indicare le specifiche informazioni oggetto di ricerca e i criteri di selezione del materiale informatico.
Sez. 6, n. 6623 del 09/12/2020 (Pessotto)
Sez. 6, n. 6623 del 09/12/2020, dep. 2021, Pessotto, Rv. 280838 - 01
Rilevato che è illegittimo il sequestro indiscriminato di un dispositivo elettronico senza previa selezione e senza indicazione di criteri di ricerca, per violazione dei principi di proporzionalità e adeguatezza.
Sez. 6, n. 34265 del 22/09/2020 (Aleotti)
Sez. 6, n. 34265 del 22/09/2020, Aleotti, Rv. 279949 – 02
Ribadito che il sequestro a fini probatori non può tradursi in una mera esplorazione e che occorrono motivazioni specifiche per l'acquisizione di una massa di dati informatici.
Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004 (Bevilacqua)
Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua
Sottolinea i limiti al sequestro di cose di proprietà di terzi o vittime: il vincolo di indisponibilità richiede una motivazione puntuale della finalità probatoria e non può ledere i principi di ragionevolezza e proporzionalità.
Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018 (Botticelli)
Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018, Botticelli, Rv. 273548 – 01
Ribadito il divieto di uso esplorativo del sequestro probatorio e l'esigenza di motivare la pertinenzialità e la proporzionalità della misura cautelare reale.
Massime di principio
- Quando si sequestrano dispositivi informatici contenenti dati personali di terzi, il P.M. deve motivare specificamente la necessità di un sequestro esteso oppure indicare criteri chiari e tempi per l'estrazione e la restituzione dei dati non rilevanti; altrimenti il provvedimento può violare il principio di proporzionalità.
- La pertinenzialità richiede un nesso concreto tra la cosa e il reato: la mera presenza occasionale dell'indagato in un luogo non giustifica automaticamente il sequestro dei beni dei terzi che lì risiedono.
- Il sequestro probatorio non può avere funzione esplorativa di ricerca di notizie di reato: deve essere finalizzato alla conferma di elementi già ragionevolmente pertinenti all'accusa.
- Spetta al P.M. dimostrare, con elementi specifici, la ragionevolezza dell'estensione del sequestro su beni di terzi (es. indizi di uso continuativo da parte dell'indagato, collegamenti diretti tra il bene e il reato).
- Se il materiale rientrante nel sequestro è ampio, il provvedimento deve prevedere modalità di selezione e tempi certi per l'estrazione dei dati rilevanti e per la restituzione o copia dei dati non pertinenti.
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