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Sentenza

Sentenza del 09/05/2018 n. 3059 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Accertamento, liquidazione e controlli - Costituzione di trust cd. "autodichiarato" - Assoggettamento a Imposta sulle successioni e donazioni - Esclusione - Imposte ipotecarie e catastali - Applicabilità

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda il trattamento fiscale della costituzione di un trust autodichiarato, nel quale il disponente (settlor) assume anche la funzione di trustee e indica come beneficiari i propri discendenti. Il punto centrale è stabilire se l'atto sia soggetto, già al momento della costituzione, all'imposta sulle successioni e donazioni in misura proporzionale oppure soltanto alle imposte ipotecaria e catastale.

La decisione

È stato escluso l'assoggettamento immediato all'imposta sulle successioni e donazioni in misura proporzionale, poiché la costituzione del trust non comporta ancora un trasferimento effettivo dei beni ai beneficiari. La segregazione patrimoniale impedisce infatti di considerare realizzato, al momento della stipula, un trasferimento definitivo della ricchezza. L'atto è invece soggetto alle imposte ipotecaria e catastale, in quanto riconducibile a una donazione indiretta.

Norme richiamate

  • Art. 2, comma 47, decreto-legge n. 262 del 2006

    La norma è stata interpretata nel senso che l'imposta sulle successioni e donazioni colpisce il trasferimento effettivo di ricchezza a favore dei beneficiari e non la mera istituzione del trust o l'apposizione del vincolo di destinazione, quando tale trasferimento non si è ancora realizzato.

  • Imposte ipotecaria e catastale

    Sono applicabili alla costituzione del trust autodichiarato, poiché l'operazione è riconducibile a una donazione indiretta e produce effetti rilevanti ai fini della trascrizione e della voltura degli immobili.

Massime di principio

  • Nel trust autodichiarato, la coincidenza tra disponente e trustee non determina di per sé un trasferimento definitivo dei beni ai beneficiari.
  • La segregazione patrimoniale propria del trust impedisce, in linea generale, di applicare immediatamente l'imposta proporzionale sulle successioni e donazioni se non vi è ancora un effettivo arricchimento dei beneficiari.
  • L'imposizione sulle successioni e donazioni dovrebbe essere collegata al momento in cui si realizza il trasferimento sostanziale dei beni o dell'utilità ai beneficiari, non alla sola costituzione del vincolo.
  • Le imposte ipotecaria e catastale possono invece essere dovute già al momento dell'atto, soprattutto quando il trust riguarda beni immobili e l'operazione è assimilabile a una donazione indiretta.
  • La qualificazione fiscale deve dipendere dagli effetti concreti dell'atto e non soltanto dalla sua denominazione formale come trust.

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