Ordinanza n. 1576/2026 - Roma, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento Prot. n. 1830 del 20.11.2025, notificato in data 25.11.2025, con cui l’Ambasciata d’Italia in Egitto – Cancelleria Consolare Il Cairo ha respinto l’istanza di rilascio del visto d’ingresso per motivi di studio presentata il 12.10.2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha respinto la domanda cautelare. La valutazione negativa si fonda su due autonome ragioni: i seri dubbi sulla validità della procura originaria, con possibile conseguente inammissibilità del ricorso, e la mancata prova di un pregiudizio grave e irreparabile. Il giudice non ha quindi disposto la sospensione dell'efficacia del diniego consolare. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Atto impugnato: diniego di rilascio del visto d'ingresso per motivi di studio adottato dall'Ambasciata d'Italia in Egitto – Cancelleria Consolare del Cairo
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui l'autorità consolare italiana ha respinto la sua istanza di rilascio del visto d'ingresso per motivi di studio, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Il TAR ha rilevato, in primo luogo, seri dubbi sulla validità della procura conferita mediante scrittura privata prima della notificazione del ricorso: l'autenticazione della firma era stata compiuta dai difensori ai fini dell'accertamento delle generalità, ma senza la contestuale presenza fisica del ricorrente in territorio nazionale davanti al procuratore, essendo il ricorrente collegato in videoconferenza dall'estero. Da ciò poteva derivare l'inammissibilità del ricorso. Il ricorrente aveva inoltre rilasciato una procura in forma pubblica successivamente alla notificazione e al deposito del ricorso, ma il TAR ha ritenuto dubbia la sua idoneità a sanare il vizio. In ogni caso, la parte non aveva comprovato la sussistenza di un pregiudizio grave e irreparabile richiesto per la tutela cautelare.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata valutata alla luce dei presupposti della tutela cautelare, compresa la necessità di comprovare un pregiudizio grave e irreparabile.
Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, sentenza n. 11/2025
È richiamata a sostegno dei dubbi sulla validità della procura autenticata dai difensori senza la contestuale presenza fisica del ricorrente in territorio nazionale, collegato dall'estero in videoconferenza.
Massime di principio
- La procura conferita mediante scrittura privata prima della notificazione del ricorso può essere considerata dubbia o invalida quando l'autenticazione della firma da parte dei difensori avvenga senza la contestuale presenza fisica del ricorrente davanti al procuratore nel territorio nazionale, anche se il ricorrente partecipa mediante collegamento audiovisivo dall'estero.
- Una procura rilasciata in forma pubblica dopo la notificazione e il deposito del ricorso non è necessariamente idonea a sanare il vizio della procura originaria; la sua efficacia sanante deve essere valutata alla luce delle regole processuali applicabili.
- La tutela cautelare richiede la prova di un pregiudizio grave e irreparabile; in mancanza di tale dimostrazione, la domanda di sospensione deve essere respinta, anche quando sussistano ulteriori dubbi sulla ricevibilità o ammissibilità del ricorso.
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