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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-677/22

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 6 febbraio 2025. — Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe A. contro P. S.A. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach. — Rinvio pregiudiziale – Lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali – Direttiva 2011/7/UE – Transazioni commerciali fra imprese – Articolo 3, paragrafo 5 – Obbligo degli Stati membri di assicurare che il periodo di pagamento stabilito in un contratto tra imprese non superi i 60 giorni di calendario – Possibilità per le parti contraenti di fissare periodi di pagamento più lunghi – Condizione che un siffatto periodo sia espressamente pattuito nel contratto – Condizione dell’assenza di grave iniquità per il creditore – Condizioni cumulative – Contratti le cui clausole sono definite esclusivamente da una delle parti – Clausola contrattuale con la quale il debitore fissa unilateralmente un periodo di pagamento di 120 giorni – Illegalità. — Causa C-677/22

Giurisprudenza europea62022CJ0677

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte interpreta in senso restrittivo la deroga al termine massimo di 60 giorni previsto dalla direttiva 2011/7 per i pagamenti nelle transazioni tra imprese. Una clausola che preveda 120 giorni non è valida solo perché inserita espressamente in un modulo predisposto unilateralmente dal debitore: occorre provare un effettivo consenso delle parti sulla specifica clausola derogatoria. Il giudice nazionale deve inoltre verificare se la clausola sia gravemente iniqua per il creditore ai sensi dell’articolo 7.

Rinvio pregiudiziale sull’articolo 3, paragrafo 5, della direttiva 2011/7: validità di un termine di pagamento superiore a 60 giorni determinato unilateralmente dal debitore in un contratto tra imprese.

La questione giuridica

Se l’articolo 3, paragrafo 5, della direttiva 2011/7 debba essere interpretato nel senso che la locuzione "diversamente concordato espressamente nel contratto" consenta un termine di pagamento superiore a 60 giorni solo quando la clausola non sia stata predisposta unilateralmente da una delle parti, oppure se sia sufficiente una clausola inserita unilateralmente dal debitore purché risulti una volontà concordante delle parti.

Principio di diritto

L’articolo 3, paragrafo 5, della direttiva 2011/7 osta a una clausola che stabilisca un periodo di pagamento superiore a 60 giorni di calendario quando tale clausola sia determinata unilateralmente dal debitore; una deroga è ammissibile solo se, valutati tutti i documenti contrattuali e le clausole del contratto, risulti dimostrata la volontà concordante delle parti di vincolarsi proprio a quella clausola, e resta comunque necessaria la verifica che la pattuizione non sia gravemente iniqua per il creditore ai sensi dell’articolo 7.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2011/7/UE
  • Articolo 1, paragrafo 1, direttiva 2011/7/UE
  • Articolo 2, punti 1, 3 e 4, direttiva 2011/7/UE
  • Articolo 3, paragrafi 1, 3 e 5, direttiva 2011/7/UE
  • Articolo 7, paragrafo 1, direttiva 2011/7/UE
  • Direttiva 2014/25/UE

Termine di pagamento superiore a 60 giorni nelle transazioni tra imprese

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach in una controversia tra due imprese polacche relativa al pagamento di interessi di mora su fatture pagate oltre il sessantesimo giorno. Il punto centrale è l’interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 5, della direttiva 2011/7, che consente di derogare al termine massimo di 60 giorni solo a condizioni rigorose.

Fatti e procedimento principale

La P.S.A., società operante nel settore dell’estrazione e vendita di carbone, aveva concluso con la A. diversi contratti di fornitura di pezzi di macchinari destinati all’estrazione mineraria. In tali contratti, predisposti unilateralmente dalla P.S.A., era previsto un termine di pagamento di 120 giorni a decorrere dalla data di emissione della fattura.

La A. ha chiesto il pagamento di interessi di mora e di un importo forfettario per le spese di recupero, sostenendo che il termine di 120 giorni non era stato espressamente concordato ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, della direttiva 2011/7, perché imposto unilateralmente dalla controparte e mai negoziato. La P.S.A. ha replicato che il termine era stato accettato dalla A. con la conclusione dei contratti.

Quadro normativo rilevante

La Corte richiama la direttiva 2011/7, in particolare:

  • il considerando 12, che mira a promuovere una cultura dei pagamenti rapidi;
  • il considerando 13, che afferma la regola del termine massimo di 60 giorni nelle transazioni tra imprese e la possibilità di deroga solo se espressamente concordata e non gravemente iniqua;
  • il considerando 28, relativo al divieto di abuso della libertà contrattuale;
  • l’articolo 1, paragrafo 1, che indica la finalità della direttiva;
  • l’articolo 3, paragrafi 1, 3 e 5, che disciplina il diritto agli interessi di mora e il termine di pagamento;
  • l’articolo 7, paragrafo 1, che consente di colpire clausole o prassi gravemente inique.

Nel testo è richiamata anche la direttiva 2014/25/UE per chiarire la distinzione fra enti pubblici e imprese, mentre il giudice del rinvio, su richiesta della Corte, ha confermato che la P.S.A. doveva qualificarsi come "impresa" ai sensi della direttiva 2011/7.

Questione pregiudiziale

Il giudice nazionale chiedeva se l’espressione "diversamente concordato espressamente nel contratto" possa riferirsi solo a contratti le cui clausole non siano state predisposte unilateralmente da una delle parti. In sostanza, la questione era se una clausola su un termine di pagamento di 120 giorni, inserita dal debitore in un modello contrattuale, potesse essere considerata validamente concordata ai fini della deroga al limite di 60 giorni.

Ragionamento della Corte

La Corte osserva che la deroga prevista dall’articolo 3, paragrafo 5, deve essere interpretata restrittivamente, perché si tratta di un’eccezione alla regola generale di protezione del creditore.

Secondo la Corte, l’espressione "diversamente concordato espressamente nel contratto" richiede che sia dimostrabile, alla luce di tutti i documenti contrattuali e delle clausole del contratto, una volontà concordante delle parti di vincolarsi proprio alla clausola derogatoria. Non basta, quindi, la mera presenza espressa della clausola nel testo contrattuale né il fatto che il contratto sia un contratto per adesione.

La Corte precisa che il requisito può essere soddisfatto anche in assenza di una negoziazione individuale, ma occorre che la clausola derogatoria sia stata evidenziata in modo chiaro nei documenti contrattuali, così da permettere alla controparte di aderirvi con piena cognizione di causa. In parallelo, resta sempre necessario il controllo sulla seconda condizione cumulativa: la clausola non deve essere gravemente iniqua per il creditore ai sensi dell’articolo 7.

Decisione

La Corte risponde che l’articolo 3, paragrafo 5, della direttiva 2011/7 osta a che una clausola che stabilisce un periodo di pagamento superiore a 60 giorni sia determinata unilateralmente dal debitore, salvo che si possa dimostrare, alla luce di tutti i documenti contrattuali e delle clausole del contratto, che le parti hanno espresso la loro volontà concordante di essere vincolate proprio da quella clausola.

Effetti pratici

Per gli operatori economici, la sentenza conferma che nei contratti tra imprese il termine di 120 giorni non è automaticamente valido solo perché inserito in un capitolato o in un modello contrattuale predisposto da una parte. Serve un consenso effettivo e dimostrabile sulla deroga, oltre alla verifica della non gravità dell’iniquità. La pronuncia rafforza dunque la tutela del creditore contro clausole di pagamento eccessivamente dilatate imposte in modo unilaterale.

Come è indicizzato

Materieritardi di pagamentotransazioni commerciali tra impresediritto dei contrattiappalti e gareinteressi di mora

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