Tribunale, Sentenza T-830/22
Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione ampliata) del 5 febbraio 2025. — Repubblica di Polonia contro Commissione europea. — Diritto delle istituzioni – Mancata esecuzione parziale di un’ordinanza della Corte che dispone un’ingiunzione provvisoria nell’ambito di un ricorso per inadempimento da parte di uno Stato – Penalità – Recupero di crediti mediante compensazione – Articolo 101, paragrafo 1, e articolo 102 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 – Competenza del Tribunale. — Cause T-830/22 e T-156/23
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale respinge i ricorsi della Repubblica di Polonia contro le decisioni della Commissione che avevano compensato penalità giornaliere dovute in esecuzione di un’ordinanza cautelare della Corte nella causa C‑204/21 R. Conferma la propria competenza e afferma che la Commissione deve recuperare la penalità nell’importo fissato dalla Corte finché non sia accertata la piena esecuzione dei provvedimenti provvisori. La successiva riduzione della penalità ha effetto solo per il futuro e non incide sui crediti già maturati.
Annullamento delle decisioni della Commissione di recupero mediante compensazione di penalità giornaliere inflitte alla Polonia in un procedimento per inadempimento: competenza del Tribunale e legittimità del recupero integrale nonostante l’esecuzione solo parziale dei provvedimenti provvisori.
La questione giuridica
Se il Tribunale fosse competente a conoscere dei ricorsi contro le decisioni della Commissione di recupero mediante compensazione di somme dovute a titolo di penalità giornaliera disposta dalla Corte ai sensi dell’articolo 279 TFUE; e, nel merito, se la Commissione avesse violato gli articoli 98, 101 e 102 del regolamento finanziario e i principi di proporzionalità, uguaglianza dinanzi alla legge e tutela giurisdizionale effettiva recuperando integralmente le penalità nonostante l’entrata in vigore della legge polacca del 9 giugno 2022 e la successiva riduzione ex nunc della penalità con ordinanza del 21 aprile 2023.
Principio di diritto
Il Tribunale è competente a conoscere, ai sensi dell’articolo 263 TFUE, dei ricorsi di annullamento proposti da uno Stato membro contro decisioni della Commissione che dispongono il recupero mediante compensazione di penalità giornaliere inflitte dalla Corte in sede cautelare ai sensi dell’articolo 279 TFUE, poiché l’eccezione di competenza prevista dall’articolo 51, lettera c), dello Statuto riguarda solo gli atti relativi alla mancata esecuzione delle sentenze rese ai sensi dell’articolo 260 TFUE e non è estensibile per analogia. Nel merito, la Commissione non viola gli articoli 98, 101 e 102 del regolamento finanziario quando procede al recupero integrale della penalità stabilita dall’ordinanza cautelare finché la Corte non abbia accertato la piena esecuzione dei provvedimenti provvisori; la Commissione non dispone del potere di ridurre unilateralmente l’importo della penalità in base a un’esecuzione solo parziale, né può ricalcolare retroattivamente gli importi alla luce di una successiva modifica dell’ordinanza, che produce effetti solo ex nunc.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 279 TFUE
- Articolo 258 TFUE
- Articolo 317 TFUE
- Articolo 322 TFUE
- Articolo 256 TFUE
- Articolo 51, lettera c), dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 98 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046
- Articolo 101, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046
- Articolo 102 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046
- Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 163 del regolamento di procedura della Corte
- Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE
Annullamento di decisioni di compensazione relative a penalità giornaliere nel procedimento Commissione/Polonia
La sentenza riguarda due ricorsi diretti ex articolo 263 TFUE proposti dalla Repubblica di Polonia contro decisioni della Commissione europea che avevano recuperato mediante compensazione somme dovute a titolo di penalità giornaliera inflitta dalla Corte nell’ambito del procedimento cautelare C‑204/21 R. Il Tribunale affronta sia un’eccezione di incompetenza, sia la legittimità del recupero integrale delle somme per il periodo 15 luglio 2022-28 ottobre 2022.
Fatti e contesto processuale
La controversia trae origine dal ricorso per inadempimento promosso dalla Commissione ai sensi dell’articolo 258 TFUE contro la Polonia per la legge del 20 dicembre 2019 in materia di organizzazione della giustizia. Nell’ambito di quel procedimento, la vicepresidente della Corte, con ordinanza del 14 luglio 2021, aveva ingiunto alla Polonia di sospendere alcune disposizioni nazionali e gli effetti di determinate decisioni della Sezione disciplinare del Sąd Najwyższy; con successiva ordinanza del 27 ottobre 2021 aveva imposto una penalità giornaliera di EUR 1.000.000, dovuta fino alla piena conformità all’ordinanza precedente o alla sentenza definitiva.
La Commissione, ritenendo che gli obblighi non fossero stati integralmente eseguiti, ha avviato il recupero mediante compensazione ai sensi degli articoli 101, paragrafo 1, e 102 del regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046. Le decisioni impugnate sono del 12 ottobre e 23 novembre 2022, nonché del 13 gennaio 2023, e riguardano due distinti periodi di maturazione della penalità.
Eccezione di incompetenza del Tribunale
La Commissione sosteneva che il Tribunale fosse incompetente perché la domanda di annullamento mirava, in sostanza, a contestare l’esistenza del debito derivante dalla penalità, cioè a verificare l’esecuzione dei provvedimenti provvisori della Corte nell’ambito dell’articolo 279 TFUE. Il Tribunale respinge l’eccezione ricordando che, in base agli articoli 256 TFUE e 51 dello Statuto, la competenza del Tribunale è la regola nei ricorsi ex articolo 263 TFUE, mentre l’eccezione di competenza della Corte riguarda solo i ricorsi di Stati membri contro atti della Commissione relativi alla mancata esecuzione di sentenze pronunciate ai sensi dell’articolo 260, paragrafo 2 o 3, TFUE.
Il Tribunale chiarisce che tale deroga non si applica, neppure per analogia, alle penalità imposte in via cautelare ai sensi dell’articolo 279 TFUE. Ne consegue la piena competenza del Tribunale a conoscere dei ricorsi contro le decisioni di compensazione impugnate.
Motivi di ricorso nel merito e valutazione del Tribunale
Sul merito, la Repubblica di Polonia deduceva, in via principale, che la Commissione avesse violato gli articoli 101 e 102 del regolamento finanziario, in combinato disposto con l’articolo 98, perché il debito non sarebbe esistito più dopo l’entrata in vigore della legge del 9 giugno 2022. La Polonia invocava anche la sentenza del Trybunał Konstytucyjny polacco nel procedimento P 7/20, sostenendo che l’ordinanza cautelare della Corte fosse ultra vires e incompatibile con l’ordinamento costituzionale nazionale.
Il Tribunale respinge tale impostazione richiamando la propria precedente ordinanza del 14 luglio 2021 e ribadendo che le disposizioni nazionali sull’organizzazione della giustizia possono essere oggetto di controllo nel quadro dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE e, se del caso, di provvedimenti provvisori ex articolo 279 TFUE. Una pronuncia di una corte costituzionale nazionale non può rimettere in discussione tali valutazioni né incidere sull’esistenza del credito derivante dalla penalità.
Quanto alla legge del 9 giugno 2022, il Tribunale osserva che la questione era già stata affrontata nell’ordinanza del 21 aprile 2023, con cui la Corte aveva riconosciuto progressi rilevanti ma non la piena esecuzione dei provvedimenti provvisori, tanto da ridurre solo per il futuro la penalità a EUR 500.000 al giorno. Poiché la riduzione ha effetto ex nunc e non retroattivo, essa non incide sui crediti maturati prima del 21 aprile 2023.
Ruolo della Commissione nell’esecuzione della penalità e limiti della compensazione
Il Tribunale chiarisce che il Trattato non disciplina in modo specifico le modalità di pagamento delle penalità disposte ai sensi dell’articolo 279 TFUE. Tuttavia, poiché la Commissione è responsabile dell’esecuzione del bilancio ai sensi dell’articolo 317 TFUE, spetta ad essa recuperare le somme dovute al bilancio dell’Unione secondo le regole finanziarie adottate ai sensi dell’articolo 322 TFUE.
Soprattutto, la Corte aveva fissato nella ordinanza del 27 ottobre 2021 sia l’importo della penalità sia il suo dies a quo e il suo termine finale. Finché non sia accertata la piena esecuzione degli obblighi cautelari, la penalità continua a essere dovuta per intero. Il Tribunale afferma quindi che la Commissione non dispone di un potere discrezionale di ridurre unilateralmente l’importo della penalità in funzione dell’esecuzione solo parziale, perché ciò comprometterebbe l’autorità dell’ordinanza della Corte.
Proporzionalità, uguaglianza e tutela giurisdizionale effettiva
Il Tribunale respinge anche la censura di violazione dei principi di proporzionalità e di uguaglianza dinanzi alla legge, osservando che l’argomento polacco presupporrebbe un potere della Commissione di controllare e modulare la penalità disposta dalla Corte, potere che né i Trattati né il diritto derivato le conferiscono.
Quanto all’articolo 47 della Carta, il Tribunale ricorda che la Polonia disponeva dello strumento processuale previsto dall’articolo 163 del regolamento di procedura della Corte per chiedere la modifica o revoca dell’ordinanza cautelare. Il fatto che la relativa domanda sia stata presentata solo il 10 marzo 2023 non consente di ritenere violata la tutela giurisdizionale effettiva.
Dispositivo
Il Tribunale riunisce le cause T‑830/22 e T‑156/23 ai fini della sentenza, respinge i ricorsi in toto e condanna la Repubblica di Polonia alle spese. La decisione conferma che la Commissione può procedere al recupero integrale, mediante compensazione, delle penalità giornaliere maturate fino alla modifica ex nunc dell’ordinanza cautelare, senza dover autonomamente ricalcolare retroattivamente l’importo dovuto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza europea
- Sentenza · 5 feb 2025Tribunale, Sentenza T-743/21
- Sentenza · 5 feb 2025Tribunale, Sentenza T-122/23
- Sentenza · 5 feb 2025Tribunale, Sentenza T-1086/23
- Sentenza · 5 feb 2025Corte di giustizia, Ordinanza C-308/24
- Sentenza · 5 feb 2025Tribunale, Sentenza T-195/24
- Sentenza · 4 feb 2025Corte di giustizia, Sentenza C-158/23
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza europea →