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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-42/24

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 6 febbraio 2025. — Emporiki Serron AE – Emporias kai Diathesis Agrotikon Proionton contro Ypourgos Anaptyxis kai Ependyseon e Ypourgos Agrotikis Anaptyxis kai Trofimon. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Symvoulio tis Epikrateias. — Rinvio pregiudiziale – Tutela degli interessi finanziari dell’Unione europea – Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 – Irregolarità – Articolo 3 – Termine di prescrizione – Durata e dies a quo di tale termine – Normativa nazionale che prevede un termine di prescrizione quinquennale decorrente dalla constatazione dell’irregolarità. — Causa C-42/24

Giurisprudenza europea62024CJ0042

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha esaminato una disciplina greca sul recupero di aiuti FEAOG che faceva decorrere la prescrizione dalla constatazione dell’irregolarità e non dalla sua commissione. Ha confermato che gli Stati membri possono prevedere un termine di prescrizione più lungo di quello previsto dal regolamento n. 2988/95, ma non possono alterare il momento iniziale del decorso del termine. Ha inoltre chiarito che il tetto massimo assoluto della prescrizione va parametrato al termine nazionale più lungo, se legittimamente adottato.

Termine di prescrizione per il recupero di aiuti indebitamente percepiti: uno Stato membro può prevedere un termine più lungo, ma non può spostarne il dies a quo alla data di constatazione dell’irregolarità.

La questione giuridica

Se l’articolo 3 del regolamento n. 2988/95 consenta a una normativa nazionale di prevedere, per il recupero di somme indebitamente versate, un termine di prescrizione quinquennale che decorre non dalla commissione dell’irregolarità ma dalla sua constatazione; e, in caso di termine nazionale più lungo, se il limite massimo assoluto di cui all’articolo 3, paragrafo 1, quarto comma, vada calcolato sul termine quadriennale europeo o sul termine nazionale più lungo.

Principio di diritto

L’articolo 3, paragrafi 1 e 3, del regolamento n. 2988/95, letto alla luce del principio di certezza del diritto, consente agli Stati membri di applicare un termine di prescrizione più lungo di quello quadriennale europeo, purché sia rispettato il principio di proporzionalità; tuttavia, non consente di spostare il dies a quo dalla commissione dell’irregolarità al momento in cui l’autorità la constata. Inoltre, se lo Stato membro si avvale di un termine più lungo, il termine massimo assoluto di cui all’articolo 3, paragrafo 1, quarto comma, va calcolato in funzione di tale termine più lungo.

Norme richiamate

  • Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95
  • Articolo 267 TFUE

Termine di prescrizione per il recupero di aiuti indebitamente percepiti

La sentenza riguarda un rinvio pregiudiziale del Symvoulio tis Epikrateias (Consiglio di Stato greco) in una controversia tra una società beneficiaria di aiuti agricoli e due ministri greci, relativa al recupero di un aiuto finanziario indebitamente percepito per l’acquisto e la sgranatura di cotone. La Corte interpreta l’articolo 3 del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95, alla luce del principio di certezza del diritto, con specifico riferimento al dies a quo del termine di prescrizione e alla possibilità per gli Stati membri di prevedere termini più lunghi.

Fatti e procedimento principale

Nel 2001 la società Emporiki Serron AE beneficiò di aiuti del FEAOG per il periodo 2000-2001. Dopo la cessazione dell’attività e la liquidazione della società, un controllo effettuato nel 2006 rilevò l’assenza di vendite registrate per 3618 balle di cotone sgranato. Sulla base di tale controllo, nel 2009 il Ministro dello Sviluppo rurale e dei Prodotti alimentari adottò una decisione di recupero dell’aiuto, per un importo di EUR 322568,90 più interessi.

In primo grado, il giudice amministrativo annullò la decisione ritenendo scaduto il termine di prescrizione quadriennale previsto dal regolamento n. 2988/95 e incompatibile la norma greca che faceva decorrere la prescrizione dalla constatazione dell’irregolarità. In appello, invece, la corte amministrativa d’appello ritenne applicabile l’articolo 103 della legge n. 2362/1995, che prevede un termine quinquennale decorrente dalla constatazione della riscossione indebita o illegittima. Il Consiglio di Stato greco ha quindi chiesto chiarimenti alla Corte di giustizia.

Normativa rilevante

La Corte richiama innanzitutto il regolamento n. 2988/95, che istituisce una disciplina generale per la tutela degli interessi finanziari dell’Unione e definisce l’“irregolarità” all’articolo 1, paragrafo 2.

L’articolo 3 è la disposizione centrale:

  • il paragrafo 1 prevede un termine di prescrizione di quattro anni dalla commissione dell’irregolarità;
  • per le irregolarità permanenti o ripetute, il termine decorre dalla cessazione;
  • il quarto comma stabilisce un termine massimo assoluto pari al doppio del termine di prescrizione, salvo sospensione;
  • il paragrafo 3 consente agli Stati membri di applicare un termine più lungo.

Sul piano nazionale, l’articolo 103 della legge n. 2362/1995 fissava un termine di cinque anni decorrente dalla data di accertamento della riscossione indebita o illegittima.

Questioni sottoposte alla Corte

Il giudice del rinvio ha chiesto, in sostanza:

  • se sia compatibile con l’articolo 3 del regolamento n. 2988/95 e con la certezza del diritto una normativa nazionale che prevede un termine di cinque anni ma fa decorrere la prescrizione dalla constatazione dell’irregolarità;
  • se, in caso di termine nazionale più lungo, il limite massimo assoluto di cui all’articolo 3, paragrafo 1, quarto comma, debba essere calcolato in base al termine europeo di quattro anni oppure al termine nazionale più lungo;
  • in via subordinata, da quale momento decorra il termine massimo assoluto quando il diritto nazionale combina un termine più lungo con un dies a quo spostato in avanti.

Ragionamento della Corte sulla prima questione

La Corte ricorda che il termine dell’articolo 3, paragrafo 1, si applica sia alle sanzioni amministrative sia alle misure di recupero del vantaggio indebitamente ottenuto. Precisa poi che l’articolo 3, paragrafo 3, lascia agli Stati membri un margine di discrezionalità nella durata del termine più lungo, ma non consente di modificare il punto di partenza del termine stesso.

Secondo la Corte, il tenore letterale dell’articolo 3 mostra che il legislatore dell’Unione ha autorizzato solo un prolungamento della durata, non una deroga al dies a quo. Una regola nazionale che faccia decorrere il termine dalla data di constatazione dell’irregolarità svuoterebbe infatti di contenuto la prescrizione, perché permetterebbe alle autorità di agire senza limiti temporali effettivi rispetto alla commissione del fatto, compromettendo la certezza del diritto e incentivando l’inerzia amministrativa.

La Corte sottolinea inoltre che il termine assoluto del quarto comma, pur rafforzando la certezza del diritto, non può giustificare una norma nazionale che renda irrilevante il dies a quo europeo.

Ragionamento della Corte sulla seconda questione

La Corte afferma che il termine di prescrizione assoluto dell’articolo 3, paragrafo 1, quarto comma, opera come limite massimo all’azione sanzionatoria o di recupero e impedisce che la prescrizione venga rinviata indefinitamente per effetto di interruzioni successive.

Richiamando la propria giurisprudenza, la Corte chiarisce che, quando uno Stato membro applica legittimamente un termine più lungo ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3, il limite assoluto va calcolato prendendo come riferimento quel termine più lungo. In altri termini, il doppio termine assoluto non resta ancorato ai quattro anni europei, ma si adegua al termine nazionale più esteso consentito dal regolamento.

Decisione e dispositivo

La Corte risponde che:

  • l’articolo 3, paragrafi 1 e 3, del regolamento n. 2988/95 non osta a una normativa nazionale che prevede un termine di prescrizione più lungo, purché rispettoso del principio di proporzionalità;
  • tali disposizioni ostano invece a una normativa nazionale che fa decorrere il termine dalla data in cui l’irregolarità è stata constatata;
  • l’articolo 3, paragrafo 1, quarto comma, va interpretato nel senso che, se lo Stato membro ha validamente adottato un termine più lungo, il termine assoluto massimo si calcola in base a quel termine più lungo.

La terza questione non è stata esaminata perché assorbita dalle risposte alle prime due.

Come è indicizzato

Materietutela degli interessi finanziari dell’unione europeaprescrizionerecupero di aiuti indebitidiritto amministrativo finanziario

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