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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-122/23

Judgment of the General Court (Sixth Chamber) of 5 February 2025. — Ege İhracatçıları Birliği and Others v European Commission. — Subsidies – Imports of rainbow trout originating in Türkiye – Implementing Regulation (EU) 2022/2390 – Definitive countervailing duty – Manifest error of assessment – Pass-through analysis – Calculation of subsidy amount – Methodology differing from that used in the original investigation – Change of circumstances – Existence of a benefit – Preferential loans and tax treatment – Definition of the product concerned. — Case T-122/23

Giurisprudenza europea62023TJ0122

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha esaminato una complessa revisione intermedia di dazi compensativi sulle importazioni di trota iridea dalla Türkiye. Ha confermato in larga parte l’ampia discrezionalità tecnica della Commissione su pass-through, metodologia di calcolo, trote grandi e prestiti export. Tuttavia, ha ritenuto viziato il calcolo del margine di sovvenzione di Gümüșdoğa per due regimi di aiuto, perché la Commissione non ha provato che tali benefici fossero connessi alle esportazioni del prodotto interessato nell’Unione. Di conseguenza, il regolamento è stato annullato nei confronti dei ricorrenti interessati, con esclusione di due società prive di interesse ad agire.

Annullamento parziale del regolamento di esecuzione che ha ridotto il dazio compensativo definitivo sulle importazioni di trote iridee dalla Türkiye, per errori di valutazione nel calcolo del sussidio e del margine di sovvenzione di Gümüșdoğa.

La questione giuridica

La Corte era chiamata a verificare se la Commissione avesse violato il regolamento (UE) 2016/1037 e commesso errori manifesti di valutazione: nel non rifare l’analisi del pass-through del sussidio; nell’applicare una metodologia diversa per il calcolo del sussidio per kg di trota acquistata; nel calcolo del sussidio includendo trote grandi e nella qualificazione di alcuni prestiti export come sovvenzioni; nonché, per Gümüșdoğa, nel calcolo del margine di sovvenzione e nell’attribuzione di alcuni regimi di aiuto a periodi/prodotti non corretti.

Principio di diritto

La Commissione dispone di un ampio margine di discrezionalità nelle inchieste antisovvenzioni, ma il giudice può censurare errori manifesti o carenze probatorie. Nel contesto di una revisione intermedia, la Commissione può discostarsi dalla metodologia del procedimento originario solo se le circostanze sono cambiate; tuttavia, l’impiego di dati più precisi non già esaminati in precedenza non costituisce, di per sé, un cambio illegittimo di metodologia. Nel caso di specie, il Tribunale annulla il regolamento impugnato solo in parte: sono illegittime le inclusioni, nel calcolo del beneficio, dei sussidi per l’"exhibition support" e per l’"Aegean Exporters’ Association support", perché la Commissione non ha dimostrato il nesso con le esportazioni del prodotto interessato nell’Unione; per il resto, i motivi sono respinti.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Regolamento (UE) 2016/1037
  • Regolamento (UE) 2016/1036
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2390
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2021/823
  • Regolamento di esecuzione (UE) n. 1195/2014
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2015/309
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2018/823
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2020/658
  • Regolamento (CE) n. 597/2009
  • Articoli 1, 3, 5, 7, 18, 19 e 22 del regolamento (UE) 2016/1037

Dazi compensativi sulla trota iridea originaria della Türkiye

Il Tribunale dell’Unione europea, Sezione sesta, ha deciso un ricorso ex articolo 263 TFUE contro il regolamento di esecuzione (UE) 2022/2390, adottato nell’ambito della disciplina antisovvenzioni applicabile alle importazioni di trota iridea originaria della Türkiye. La controversia riguardava una revisione intermedia dei dazi compensativi definitivi imposti in precedenza e la correttezza del nuovo calcolo del beneficio sovvenzionato e del margine di sovvenzione per diversi esportatori turchi.

Parti e contesto fattuale

I ricorrenti erano Ege İhracatçıları Birliği e altri produttori/esportatori turchi di trota iridea, che rappresentavano oltre il 60% delle esportazioni di tale prodotto verso l’Unione. La convenuta era la Commissione europea. Il prodotto interessato era definito come trota iridea viva, fresca, refrigerata, congelata o affumicata, in varie forme, rientrante in specifici codici NC, con soglie di peso indicate nel procedimento originario.

La vicenda processuale si collocava dopo una lunga sequenza di atti: inchiesta originaria del 2014, dazio provvisorio, dazio definitivo del 2015, prima e seconda revisione intermedia, riesame in previsione della scadenza del 2021 e, infine, la revisione intermedia del 2022 culminata nel regolamento contestato. Quest’ultimo aveva ridotto e modificato il livello dei dazi, applicando ai ricorrenti aliquote comprese tra 2,8% e 4,4%.

Questioni giuridiche esaminate

I ricorrenti deducevano sette motivi, tutti fondati su presunte violazioni del regolamento (UE) 2016/1037 e su errori manifesti di valutazione. In sintesi, contestavano:

  • la mancata ripetizione dell’analisi del pass-through del sussidio;
  • l’uso di una metodologia diversa per calcolare il sussidio per kg di trota acquistata;
  • errori nel calcolo del sussidio per kg, specie quanto al limite produttivo e al meccanismo di doppio cap;
  • l’inclusione delle trote di grandi dimensioni nel calcolo, nonostante non fossero direttamente oggetto delle misure;
  • la qualificazione di alcuni prestiti export come finanziamenti attribuibili allo Stato turco;
  • errori nel calcolo del margine di sovvenzione di Gümüșdoğa, in particolare per cinque regimi di aiuto.

Normativa rilevante

La Corte richiama soprattutto il regolamento (UE) 2016/1037, in particolare gli articoli 1, 3, 5, 7, 18, 19 e 22. Centrale è l’articolo 22, paragrafo 6, che impone, nelle revisioni, l’uso della stessa metodologia dell’inchiesta originaria salvo mutamento delle circostanze. Vengono inoltre richiamati il regolamento (UE) 2016/1036 per analogia giurisprudenziale, il regolamento di esecuzione (UE) 2022/2390, gli atti antecedenti sul medesimo fascicolo antidumping/antisovvenzioni e il regolamento (CE) n. 597/2009 per il profilo dei poteri istruttori della Commissione.

Standard di controllo giurisdizionale

Il Tribunale ribadisce che, nelle materie di politica commerciale comune e di misure di difesa commerciale, le istituzioni godono di ampia discrezionalità per la complessità delle valutazioni economiche e politiche. Il sindacato del giudice è quindi limitato alla verifica del rispetto delle regole procedurali, dell’esattezza materiale dei fatti e dell’assenza di errore manifesto o sviamento di potere. Inoltre, per dimostrare un errore manifesto non basta una mera divergenza di opinione: il ricorrente deve produrre elementi idonei a rendere implausibile la valutazione della Commissione.

Primo motivo: pass-through del sussidio

I ricorrenti sostenevano che la Commissione avrebbe dovuto effettuare una nuova analisi del pass-through per accertare se il beneficio concesso agli allevatori indipendenti fosse effettivamente trasferito agli esportatori quando acquistavano la trota per la trasformazione. Il Tribunale respinge il motivo, osservando che il regolamento 2016/1037 non impone in modo espresso una nuova analisi in ogni revisione e che, nel caso concreto, la Commissione aveva già in passato concluso, senza contestazioni tempestive, che anche gli esportatori beneficiavano del regime di sostegno quando acquistavano trote da terzi.

La Corte sottolinea che i ricorrenti non avevano sollevato tali obiezioni nel corso del procedimento amministrativo e che i loro argomenti, introdotti solo in giudizio, erano quindi inammissibili perché fondati su fatti non sottoposti previamente alla Commissione. In ogni caso, la Commissione aveva seguito una metodologia non manifestamente errata, basata su un’analisi non contestata nel procedimento originario.

Secondo motivo: nuova metodologia di calcolo del sussidio per kg acquistato

I ricorrenti contestavano la nuova metodologia usata per calcolare il sussidio per kg di trota acquistata, ritenendo che la Commissione avesse violato l’articolo 22, paragrafo 6, del regolamento 2016/1037. La Corte osserva che, nel procedimento di revisione, la Commissione disponeva di dati più precisi forniti dalla Türkiye, che consentivano di distinguere due categorie di allevatori e di applicare due differenti tassi di sussidio.

Secondo il Tribunale, ciò non costituisce un cambio illegittimo di metodologia, bensì l’applicazione di una stessa regola a dati nuovi e più dettagliati, non esaminati in precedenza. La Corte richiama la giurisprudenza secondo cui l’uso del medesimo metodo non implica l’obbligo di usare le stesse informazioni fattuali o gli stessi calcoli della precedente inchiesta.

Terzo motivo: limiti produttivi e doppio cap

I ricorrenti affermavano che la Commissione avrebbe male interpretato la normativa turca, applicando il limite produttivo di 350 tonnellate per allevatore anziché per licenza e ignorando il meccanismo di doppia limitazione derivante dalle licenze di produzione. Il Tribunale respinge il motivo, rilevando che la disposizione turca richiamata non imponeva espressamente il criterio per licenza, mentre il testo faceva riferimento agli allevatori/undertakings come destinatari del sostegno.

Inoltre, i ricorrenti non avevano fornito prove concrete: si erano limitati a ipotesi teoriche e a un esempio astratto, senza dati sui volumi reali e sulle licenze dei fornitori. La Corte conclude che non è dimostrato alcun errore manifesto e che la Commissione, non potendo imporre la cooperazione, poteva basarsi sulle informazioni effettivamente disponibili.

Quarto motivo: inclusione delle trote grandi nel calcolo del sussidio

I ricorrenti contestavano l’inclusione, nel calcolo del sussidio medio, delle trote sopra il chilogrammo, sostenendo che tali prodotti non erano coperti dal regime originario. Il Tribunale ritiene invece che vi sia stato un mutamento di circostanze rilevante ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 6: la Türkiye aveva progressivamente modificato il regime, passando da un sostegno unico a un sistema con due aliquote distinte per trote di qualunque dimensione e per trote oltre il chilogrammo.

La Corte osserva che, durante il periodo di revisione, si era verificato un marcato spostamento verso la produzione di trote più grandi e che le nuove aliquote avevano inciso in modo sostanziale sulla struttura del sostegno. Pertanto, la Commissione poteva includere tali trote nel calcolo, senza violare la regola sulla conservazione della metodologia.

Quinto motivo: trote grandi e prodotto interessato

I ricorrenti sostenevano inoltre che i sussidi per le trote grandi non dovessero entrare nel calcolo, poiché le misure compensative non riguardavano quel prodotto. La Corte respinge il motivo, rilevando che il prodotto interessato comprendeva anche filetti di trota, senza un vincolo sul peso iniziale della trota da cui essi derivavano. Inoltre, era comune nel settore trasformare anche trote più grandi in filetti venduti come prodotto interessato.

Ne consegue che l’inclusione dei sussidi per le trote oltre il chilogrammo non era irragionevole. Tuttavia, la parte ricorrente non aveva dimostrato con elementi concreti che tutti gli acquisti riguardassero solo trote intere o che la filiera non includesse filetti ricavati da trote grandi.

Sesto motivo: prestiti export e attribuzione allo Stato

Il Tribunale esamina poi la questione dei prestiti export concessi a Gümüșdoğa da banche private, ma con coinvolgimento di Eximbank, banca pubblica turca. I ricorrenti contestavano che tali finanziamenti fossero attribuibili al governo turco. La Corte ricorda che, ai sensi dell’articolo 3 del regolamento 2016/1037, conta l’esistenza di una contribuzione finanziaria attribuibile al governo, anche quando mediata da soggetti privati o da enti incaricati/diretti dallo Stato.

Nel caso concreto, la Commissione aveva concluso che i prestiti erano stati concessi a tassi inferiori a quelli di mercato e che la documentazione fornita non dimostrava condizioni effettivamente negoziate o basate sulla solvibilità del beneficiario. Gli allegati prodotti in giudizio non contenevano, secondo il Tribunale, veri contratti di prestito o prove idonee a smentire la conclusione della Commissione. Il motivo è dunque respinto.

Settimo motivo: calcolo del margine di sovvenzione di Gümüșdoğa

Questo motivo era articolato in cinque censure. Il Tribunale respinge le prime tre e accoglie le ultime due.

Quanto ai prestiti preferenziali, la Corte ritiene che i ricorrenti non abbiano dimostrato che i prestiti n. 127 e 267 fossero riferiti anche ad altri prodotti, poiché gli allegati richiamati erano generici, incompleti o non prodotti nel corso dell’istruttoria. Quanto alle riduzioni dell’imposta sul reddito, il Tribunale osserva che il regime turco di incentivo agli investimenti era collegato all’impresa e ai suoi investimenti, non a uno specifico prodotto; pertanto, il beneficio poteva essere allocato sul fatturato complessivo del gruppo.

Per il sostegno all’export, la Corte considera corretto l’inserimento del beneficio nel periodo di indagine, poiché il contributo era stato ricevuto e contabilizzato in quel periodo e non vi erano circostanze speciali che giustificassero un’attribuzione diversa. Anche la censura sull’“exhibition support” viene invece accolta: la Commissione non aveva dimostrato che il sostegno, concesso per una fiera a Boston, avesse inciso sulle esportazioni verso l’Unione durante il periodo d’indagine. Analogamente, viene accolta la censura sull’“Aegean Exporters’ Association support”, poiché il contributo era legato a costi di trasporto aereo, mentre le esportazioni verso l’Unione avvenivano via strada, senza elementi che collegassero quel sostegno al prodotto interessato esportato nell’Unione.

Dispositivo e portata pratica

Poiché l’inclusione dei due ultimi benefici aveva artificiosamente aumentato il sussidio e viziato il calcolo del dazio compensativo applicabile ai ricorrenti interessati, il Tribunale annulla il regolamento di esecuzione (UE) 2022/2390 nei confronti di Ege İhracatçıları Birliği e degli altri ricorrenti elencati in allegato, salvo due società prive di interesse ad agire. Il ricorso è respinto per il resto e la Commissione è condannata alle spese.

Principi ricavabili

La pronuncia conferma che:

  • nelle revisioni antidumping/antisovvenzioni la Commissione può utilizzare dati nuovi e più precisi senza violare automaticamente l’articolo 22, paragrafo 6, del regolamento 2016/1037;
  • il ricorrente deve produrre prove concrete per dimostrare un errore manifesto;
  • il giudice non sostituisce la propria valutazione tecnica a quella della Commissione, salvo illogicità o difetto di prova;
  • quando un beneficio pubblico è legato a una specifica finalità non connessa all’esportazione del prodotto interessato verso l’Unione, la Commissione deve dimostrare il nesso con il prodotto e il periodo rilevante, senza invertire l’onere della prova.

Come è indicizzato

Materiedazi compensativisussidi e sovvenzioni esteretutela contro le importazioni sovvenzionateagricoltura e acquacolturacontrollo giurisdizionale degli atti della commissione

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