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Sentenza

Sentenza del 25/11/2022 n. 887 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria

Accertamento - notificazioni- regolamento postale fra privati - notificazione atti giudiziari - querela difalso - accertamento del giudice civile - Insindacabilità della Corte diGiustizia Tributaria - Irregolarità insanabile della procedura di notifica dell'attoimpositivo

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato gli avvisi di accertamento (anni 2006-2010) perché, pur avendo ricevuto comunicazione solo tramite l'agente della riscossione, non aveva mai ricevuto la notifica degli avvisi né il questionario propedeutico; l'Ufficio aveva determinato redditi in via induttiva ex art. 39 co. 2 DPR 600/1973. Il ricorrente ha promosso querela di falso sostenendo che le sottoscrizioni sugli avvisi di ricevimento erano apocrife; il Tribunale di Genova ha accertato la falsità delle firme.

La decisione

La Commissione Provinciale aveva sospeso i procedimenti in attesa dell'esito della querela di falso e ha poi accolto i ricorsi. L'Agenzia ha appellato; la Corte ha rigettato l'appello confermando che la falsità delle sottoscrizioni accertata con querela di falso inficia irrimediabilmente la regolarità della procedura di notificazione degli atti impositivi; conseguentemente la decisione di primo grado favorevole al ricorrente è confermata. La Corte ha inoltre affermato che la Corte tributaria non può sindacare la valutazione di falsità riservata al giudice della querela di falso.

Norme richiamate

  • art. 2699 codice civile

    Le dichiarazioni contenute in un atto pubblico godono di fede privilegiata fino a querela di falso; quindi un avviso di ricevimento qualificato come atto pubblico produce effetti probatori fino a che non sia dichiarata la sua falsità mediante querela di falso.

  • art. 2700 codice civile

    Attribuisce fede privilegiata agli atti pubblici redatti da pubblico ufficiale; la corte interpreta che, quando la notifica è eseguita secondo la legge 890/1982 tramite agente postale delegato, l'avviso di ricevimento assume valore equivalente e gode della stessa forza certificatoria.

  • art. 140 codice di procedura civile

    Richiamata come riferimento alla procedura di notifica degli atti; l'avviso di ricevimento, nell'ambito della notifica ex art. 140 c.p.c., è parte integrante della relata e prova la consegna e l'identità di chi ha ricevuto.

  • art. 39 comma 2 DPR 600/1973

    Norma che autorizza l'Ufficio a determinare i redditi in via induttiva; nella controversia è il fondamento dell'accertamento impugnato, il cui perfezionamento è però condizionato alla regolarità della notifica.

  • art. 4 L. 890/1982

    Secondo la giurisprudenza citata, l'avviso di ricevimento costituisce documento idoneo a provare la consegna, la data e l'identità della persona che ha sottoscritto la ricevuta quando la notifica è svolta ai sensi della L.890/1982.

  • art. 7 L. 890/1982

    L'avviso di ricevimento e di documenti attestanti la consegna debbono essere sottoscritti dalla persona alla quale è consegnato il piego e, quando la consegna sia effettuata a persona diversa dal destinatario, la firma deve essere seguita, su entrambi i documenti summenzionati, dalla specificazione della qualità rivestita dal consegnatario, con l'aggiunta, se trattasi di familiare, dell'indicazione di convivente anche se temporaneo.

    Stabilisce i requisiti formali dell'avviso di ricevimento; solo se tali formalità sono rispettate l'avviso assume natura di atto pubblico con fede privilegiata, superabile soltanto mediante querela di falso.

  • Decreto 9 aprile 2001 (condizioni generali del servizio postale), art. 18

    Distingue gli invii raccomandati relativi a procedure giudiziarie e procedimenti amministrativi (soggetti alla L.890/1982) dagli invii tra privati soggetti al regolamento postale; per i primi non si applicano le regole ordinarie del servizio postale ma le specifiche disposizioni della L.890/1982.

Massime di principio

  • Occorre distinguere tra raccomandate tra privati (regolamento postale) e notifiche di atti giudiziari/amministrativi: solo in quest'ultimo caso l'avviso di ricevimento può assumere natura di atto pubblico ai sensi della L. 890/1982.
  • L'avviso di ricevimento, se redatto nelle forme previste dalla L.890/1982, gode di fede privilegiata ex art. 2699-2700 c.c. e la sua validità può essere contestata solamente mediante querela di falso; la decisione sulla falsità è riservata al giudice della querela di falso.
  • Se la querela di falso accerta la falsità della sottoscrizione sull'avviso di ricevimento, la notifica è irrimediabilmente viziata e gli atti impositivi non si considerano validamente notificati.
  • La Corte tributaria non può riesaminare nel merito la dichiarazione di falsità già accertata dal giudice civile; deve invece valutarne la rilevanza e applicarne gli effetti nel giudizio tributario.
  • Per il contribuente che contesta la notifica è quindi essenziale promuovere tempestivamente la querela di falso e chiedere la sospensione del procedimento tributario fino alla decisione, non potendo basarsi soltanto sull'asserita presenza di una persona al domicilio che avrebbe ricevuto l'atto senza le formalità richieste dalla legge.

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