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Sentenza

Sentenza del 25/11/2022 n. 887 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria

Accertamento - notificazioni- regolamento postale fra privati - notificazione atti giudiziari - querela difalso - accertamento del giudice civile - Insindacabilità della Corte diGiustizia Tributaria - Irregolarità insanabile della procedura di notifica dell'attoimpositivo

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione di avvisi di accertamento (anni 2008-2009) per maggiori ricavi determinati induttivamente ai sensi dell'art. 39, comma 2, DPR 600/1973. Il ricorrente contestava la mancata notifica degli avvisi e del questionario propedeutico; eccepiva che le sottoscrizioni sugli avvisi di ricevimento erano false e, dopo aver promosso querela di falso, il Tribunale di Genova ha accertato la falsità delle firme sugli avvisi di ricevimento.

La decisione

La Commissione/Collegio ha sospeso i procedimenti in attesa dell'esito della querela di falso; dopo che il Tribunale di Genova ha accertato la falsità delle sottoscrizioni, la Commissione Provinciale ha accolto i ricorsi riuniti del contribuente ritenendo invalida la procedura notificatoria. L'Agenzia ha impugnato in appello, ma il Collegio d'appello ha rigettato l'appello e confermato l'impugnata sentenza: la falsità delle firme accertata con querela di falso inficia irrimediabilmente la regolarità della notifica degli atti impositivi e comporta l'annullamento degli accertamenti impugnati. Nulla per le spese del presente grado.

Norme richiamate

  • art. 2699 cod. civ.

    Principio generale sull'onere della prova: ciascuno è tenuto a provare i fatti che afferma. Rilevante per la distinzione tra prova documentale ordinaria e fede privilegiata dei documenti pubblici.

  • art. 2700 cod. civ.

    Attribuisce fede privilegiata alle dichiarazioni contenute negli atti pubblici; la relatà di notifica redatta dall'ufficiale giudiziario (o dall'agente postale quando operi ai sensi della L. 890/1982) gode di tale forza certificatoria.

  • art. 140 cod. proc. civ.

    Norma che disciplina la notifica degli atti giudiziari; rilevante perché gli avvisi di ricevimento prodotti per notifiche ex art.140 c.p.c., se redatti secondo la legge 890/1982, hanno valore probatorio specifico.

  • art. 39 comma 2 DPR 600/1973

    Consente l'accertamento induttivo nel caso di mancata prova dei ricavi o incongruità rispetto agli studi di settore; è la norma sostanziale alla base degli avvisi di accertamento impugnati.

  • art. 4 L. 890/1982

    Prevede la disciplina della notifica per mezzo degli ufficiali giudiziari (e la delega ad agenti postali): l'avviso di ricevimento rilasciato nell'ambito di questa normativa è idoneo a provare consegna, data e identità del ricevente.

  • art. 7 L. 890/1982

    "L'avviso di ricevimento e di documenti attestanti la consegna debbono essere sottoscritti dalla persona alla quale è consegnato il piego e, quando la consegna sia effettuata a persona diversa dal destinatario, la firma deve essere seguita, su entrambi i documenti summenzionati, dalla specificazione della qualità rivestita dal consegnatario, con l'aggiunta, se trattasi di familiare, dell'indicazione di convivente anche se temporaneo"

    Stabilisce formalità rigide per la sottoscrizione dell'avviso di ricevimento; se tali formalità non risultano rispettate (es. firma falsa o mancante della specificazione della qualità), l'avviso non può svolgere la funzione di atto pubblico con fede privilegiata.

  • Decreto 9 aprile 2001 (Condizioni generali del servizio postale)

    Distingue gli invii raccomandati relativi a procedure giudiziarie/amministrative (soggetti alla legge 890/1982) dagli invii postali ordinari tra privati (soggetti al regolamento postale): solo i primi producono l'effetto di atto pubblico se redatti secondo la legge 890/1982.

Massime di principio

  • Distinguere sempre la modalità di invio: una raccomandata tra privati soggetta al solo regolamento postale non equivale a una notifica ex lege 890/1982; solo in quest'ultima ipotesi l'avviso di ricevimento assume natura di atto pubblico con fede privilegiata.
  • Se si contesta di non aver ricevuto un atto o la paternità della firma sull'avviso di ricevimento (quando l'avviso ha valore di atto pubblico), l'azione appropriata è la querela di falso: solo il giudice chiamato a decidere sulla querela può accertare l'immutazione del vero in ordine alla firma.
  • Una volta accertata la falsità delle sottoscrizioni con sentenza passata in giudicato (o comunque con pronuncia del giudice competente sulla querela di falso), la regolarità della notifica risulta irrimediabilmente compromessa e l'atto impositivo notificato in quella modalità può essere annullato.
  • Il giudice tributario deve verificare la rilevanza del documento (avviso di ricevimento) nel merito, ma non può sostituirsi al giudice della querela di falso nello scrutinio della genuinità della firma; se la falsità è stata accertata, il giudice tributario deve tenerne conto.
  • In presenza di dubbi sulla regolarità della notifica di atti tributari, è opportuno: 1) chiedere la sospensione del giudizio tributario in attesa dell'esito della querela di falso; 2) promuovere tempestivamente la querela di falso presso il giudice civile/penale competente; 3) acquisire e documentare ogni elemento che dimostri la mancata conoscenza materiale dell'atto (assenza di consegna, testimoni, registri di cassa, ecc.).
  • La posizione dell'Amministrazione che afferma la conoscenza dell'atto da parte del destinatario per il mero fatto che il plico è giunto all'indirizzo non è sufficiente quando la firma risulti falsificata e tale falsità sia stata accertata con la querela di falso.

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