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Sentenza

Sentenza del 25/11/2022 n. 887 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria

Accertamento - notificazioni- regolamento postale fra privati - notificazione atti giudiziari - querela difalso - accertamento del giudice civile - Insindacabilità della Corte diGiustizia Tributaria - Irregolarità insanabile della procedura di notifica dell'attoimpositivo

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società impugnava gli avvisi di accertamento per gli anni 2006-2010 sostenendo di non essere mai stata notificata: mancata ricezione del questionario prodromico e degli avvisi di accertamento. L'agente della riscossione aveva comunicato l'avvio della riscossione, ma la società aveva avuto notizia degli atti solo in quell'occasione. Il Tribunale di Genova, chiamato con querela di falso, ha accertato la falsità delle firme sugli avvisi di ricevimento (le sottoscrizioni non erano del destinatario), mettendo in discussione la regolarità della procedura notificatoria.

La decisione

Le Commissioni/ Corti tributarie avevano sospeso i procedimenti in attesa dell'esito della querela di falso. Il Tribunale di Genova ha accertato la falsità delle sottoscrizioni sugli avvisi di ricevimento relativi alle notifiche ex art. 140 c.p.c. La Commissione Provinciale ha accolto i ricorsi riuniti del contribuente ritenendo che la falsità inficiasse irrimediabilmente la regolarità della notifica. L'Ufficio ha impugnato in appello ma il Collegio ha rigettato l'appello, confermando che, trattandosi di notifiche disciplinate dalla legge 890/1982, l'avviso di ricevimento ha natura di atto pubblico con fede privilegiata e che la falsità accertata tramite querela di falso compromette la validità della notifica. Pertanto la sentenza di annullamento (o accoglimento del ricorso) in favore del contribuente è stata confermata. Nulla deciso sulle spese di questo grado per mancata costituzione dell'appellato.

Norme richiamate

  • art. 2699 cod. civ.

    Principio della prova testimoniale e valore probatorio degli atti; richiamato per la distinzione tra documenti privati e pubblici e la loro forza probatoria

  • art. 2700 cod. civ.

    Attribuisce fede privilegiata agli atti pubblici; nell'ambito delle notifiche disciplinate dalla L. 890/1982 la relata/avviso di ricevimento assume forza certificatoria ex art. 2700 c.c.

  • art. 140 c.p.c.

    Norma sulla notificazione per raccomandata e sulla relata di notifica: l'avviso di ricevimento è elemento rilevante della procedura notificatoria e prova la consegna

  • art. 39 comma 2 DPR 600/1973

    Consente l'accertamento induttivo (presunzioni fiscali) in caso di incongruità o mancata risposta al questionario; qui contestato perché il contribuente afferma di non aver mai ricevuto il questionario

  • art. 4 L. 890/1982

    Stabilisce che l'avviso di ricevimento è documento idoneo a provare la consegna e l'identità della persona che ha ricevuto il plico quando la notifica è eseguita secondo la L. 890/1982

  • art. 7 L. 890/1982

    L'avviso di ricevimento e di documenti attestanti la consegna debbono essere sottoscritti dalla persona alla quale è consegnato il piego e, quando la consegna sia effettuata a persona diversa dal destinatario, la firma deve essere seguita, su entrambi i documenti summenzionati, dalla specificazione della qualità rivestita dal consegnatario, con l'aggiunta, se trattasi di familiare, dell'indicazione di convivente anche se temporaneo.

    Imposta formalità rigide sulla sottoscrizione dell'avviso di ricevimento; quando la legge 890/1982 è applicabile l'avviso assume natura di documento pubblico con efficacia fidefacente fino a querela di falso

  • Decreto 9 aprile 2001 (condizioni generali del servizio postale)

    Distingue gli invii raccomandati relativi a procedure giudiziarie/amministrative (sottoposti a L. 890/1982) dagli invii di corrispondenza privata soggetti al regolamento postale; conferma che per le notifiche disciplinate dalla L. 890/1982 non si applica il regolamento postale ordinario

Massime di principio

  • Quando una notifica di atto impositivo è effettuata secondo le regole della L. 890/1982 (notifica a mezzo ufficiale giudiziario o a mezzo agente postale delegato), l'avviso di ricevimento riveste natura di atto pubblico e gode di fede privilegiata: la sua veridicità può essere messa in discussione solo mediante querela di falso.
  • Se il giudice civile, con procedura di querela di falso, accerta la falsità della sottoscrizione sull'avviso di ricevimento, tale accertamento irrimediabilmente inficia la regolarità della notifica e il giudice tributario deve prenderne atto, non potendo sindacare il risultato della querela di falso.
  • È essenziale distinguere tra una raccomandata privata (regolamento postale) e la notifica di atti giudiziari/amministrativi disciplinata dalla L. 890/1982: solo in quest'ultima ipotesi l'avviso di ricevimento assume valore di atto pubblico con fede privilegiata.
  • Il contribuente che contesta la regolarità della notifica di un atto impositivo coperto dalla L. 890/1982 deve proporre tempestivamente querela di falso se assume che la firma sull'avviso non sia la propria; le Commissioni tributarie possono sospendere il giudizio principale in attesa dell'esito della querela.
  • In presenza di accertamento induttivo basato anche sulla mancata risposta a un questionario, la prova della corretta notifica del questionario è determinante: l'assenza o l'irregolarità della notifica può vanificare le presunzioni utilizzate dall'ufficio.
  • Per le amministrazioni che intendono reggere una notifica occorre curare la catena formale (deleghe, modalità previste dalla L. 890/1982, corretta compilazione dell'avviso, indicazione della qualità del ricevente) poiché vizi formali sostanziali possono essere dichiarati insanabili e portare all'annullamento dell'atto impugnato.

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