Sentenza del 25/11/2022 n. 34729 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di avviso di accertamento IRESA per l'anno 2013. La compagnia contestava la legittimità della L.R. Lazio n.2/2013 art.5 che istituisce l'IRESA (imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili) nella parte in cui: avrebbe violato principi costituzionali (artt. 3, 53, 109 Cost.) per aver destinato solo il 10% del gettito a indennizzi/obiettivi ambientali; sarebbe stata in contrasto con la L. n.342/2000 e con la disciplina di recepimento della direttiva UE 2002/30/CE e del D.Lgs. n.13/2005 (che, secondo la ricorrente, imporrebbero procedure e criteri vincolanti prima dell'introduzione di misure quali imposte sul rumore), nonché con il D.L. n.145/2013 (comma 15-bis) e la giurisprudenza costituzionale. Inoltre si denunciava omissione del contraddittorio e vizi procedurali negli atti impositivi.
La decisione
La Corte rigetta il ricorso e conferma la decisione di merito. Principali argomenti della Corte: l'IRESA, a decorrere dal 2013, è qualificabile come tributo proprio regionale (per effetto del D.Lgs. n.68/2011 art.8) e quindi la Regione ha ampia discrezionalità sugli elementi essenziali del tributo (presupposto, soggetti, misura entro i limiti statali). La destinazione parziale del gettito (quota 10% per indennizzi) è un vincolo di gestione delle entrate e non incide sul rapporto sostanziale di imposizione né conferisce al contribuente un diritto soggettivo alla restituzione. La direttiva 2002/30/CE e il suo recepimento nazionale disciplinano le restrizioni operative e devono considerare le imposte sul rumore tra le misure possibili, ma non impongono che la tassa sul rumore sia adottata secondo procedimenti vincolanti tali da invalidare la legge regionale; la direttiva non disciplina direttamente l'IRESA e non giustifica un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia. Sul piano costituzionale i criteri adottati per individuare il presupposto e la misura dell'imposta non risultano arbitrari: l'IRESA colpisce comportamenti produttori di rumore (decollo/atterraggio) e si fonda su indici obiettivi correlabili alla capacità contributiva. Le censure processuali sull'omesso esame del contraddittorio sono inammissibili per carenza di allegazioni documentali relative al giudizio d'appello. Spese compensate.
Norme richiamate
Direttiva Consiglio 2002/30/CE (sostituita dal Regolamento UE 598/2014)
Disciplina le restrizioni operative negli aeroporti e richiede un approccio bilanciato; considera le imposte sul rumore tra le misure possibili da valutare ma non disciplina direttamente la tassazione né impone che una tassa regionale segua procedure tali da annullarne la legittimità.
D.Lgs. 17 gennaio 2005, n.13 (recepimento direttiva 2002/30/CE)
Il decreto di recepimento mette a elenco le misure da considerare nella valutazione delle restrizioni operative, incluse eventuali imposte sul rumore, ma non qualifica le imposte come parametro vincolante per il bilanciamento né ne subordina automaticamente l'esistenza o la misura a specifici adempimenti che rendano invalida la legge regionale.
L. 21 novembre 2000, n.342, artt. 90 e 92
Originaria disciplina statale dell'IRESA che prevedeva destinazione 'prioritaria' del gettito a misure di monitoraggio, disinquinamento e indennizzi; la Corte rileva però che l'IRESA, pur evocando finalità ambientali, aveva presupposto ancorato ai decolli/atterraggi e la rumorosità era parametro di misura, non presupposto attivante del tributo.
D.Lgs. 6 maggio 2011, n.68, art. 8
Ha trasformato l'IRESA in tributo 'proprio' regionale a decorrere dal 2013 autorizzando le Regioni a disciplinarlo o sopprimerlo, consentendo quindi ampio margine regionale sugli elementi essenziali del tributo.
L.R. Lazio n.2/2013, art.5
Istituisce l'IRESA come tributo regionale, definisce presupposto, soggetti, aliquote e destinazione del gettito (incluso il trasferimento del 10% ai comuni per indennizzi). La Corte ha ritenuto lecita la scelta legislativa e non in contrasto con i principi costituzionali o comunitari.
D.L. 18 ottobre 2013, n.145, art.13, comma 15-bis (convertito L.9/2014)
Stabilisce un valore massimo dei parametri IRESA (massimo 0,50 euro) per evitare distorsioni concorrenziali tra scali; la Corte costituzionale ha già ritenuto costituzionalmente legittimo il potere statale di fissare limiti massimi coordinatori.
L. n.42/2009 (delega in materia di federalismo fiscale)
Ha dato impulso alla differenziazione delle entrate regionali; la successiva legislazione e giurisprudenza consentono valutare l'IRESA come tributo proprio regionale con ampia discrezionalità.
Costituzione italiana, artt. 3, 53, 117, 119
art. 3, art. 53, art. 117, art.119
La Corte ha valutato le censure costituzionali (discriminazione, capacità contributiva, competenze legislative) ritenendole non fondate: il legislatore regionale ha adeguata discrezionalità e l'uso di indici non strettamente patrimoniali per misurare capacità contributiva è compatibile con art.53; l'art.117 consente competenze concorrenti e limiti di coordinamento statale non incompatibili con la L.R.
Sentenza Corte Costituzionale n.13/2015
Ha ritenuto non fondate questioni di legittimità costituzionale relative al comma 15-bis del D.L.145/2013 e ha riconosciuto che la disciplina statale fissa limiti massimi e criteri di coordinamento compatibili con la potestà regionale; la Corte di legittimità richiama questa pronuncia per confermare il quadro di coordinamento tra Stato e Regioni.
Massime di principio
- Se una imposta derivata da norma statale viene devoluta e disciplinata come tributo proprio regionale (per effetto di norma delegata come D.Lgs. n.68/2011), la Regione ha ampia discrezionalità sugli elementi essenziali del tributo (presupposto, soggetti, misura, destinazione), salvo limiti espliciti fissati dallo Stato.
- Il vincolo di destinazione del gettito (quota destinata a finalità ambientali o indennitarie) incide solo sulla fase gestionale delle entrate e non sul rapporto sostanziale di imposizione: il contribuente non acquisisce un diritto soggettivo a ottenere restituzioni se lo scopo non è realizzato.
- Le direttive UE che disciplinano restrizioni operative (come la direttiva 2002/30/CE) non regolano direttamente la potestà impositiva regionale; le imposte sul rumore possono essere considerate tra le misure da valutare ma non sono disciplinate in modo da rendere invalida una legge regionale che istituisce un tributo, salvo prova che la normativa comunitaria sia direttamente e specificamente violata.
- Per censurare validamente una legge regionale in sede di legittimità occorre dimostrare concrete e specifiche violazioni di norme statali o comunitarie, o palesi vizi di arbitrarietà. Chi contesta deve inoltre aver dedotto le stesse questioni nei gradi precedenti e documentarle ex actis per la cassazione.
- La qualificazione di un tributo come 'ambientale' richiede attenzione: si distingue tra tributo ambientale in senso stretto (presupposto fisico direttamente connesso all'inquinamento) e tributo con funzione ambientale o vincolato; la seconda categoria lascia più margine discrezionale al legislatore e rende più difficile la censura fondata esclusivamente sulla destinazione del gettito.
- Il ricorso per rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia è inutile quando la questione comunitaria è manifestamente infondata o la direttiva non disciplina direttamente la materia impugnata.
- In giudizio, le doglianze procedurali (mancanza di istruttoria, contraddittorio, indicazione del responsabile del procedimento) devono essere specificamente dedotte e documentate nei gradi di merito; in mancanza, sono inammissibili in cassazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 25 nov 2022Sentenza del 25/11/2022 n. 887 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria
- Sentenza · 25 nov 2022Sentenza del 25/11/2022 n. 887 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria
- Sentenza · 25 nov 2022Sentenza del 25/11/2022 n. 887 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria
- Sentenza · 25 nov 2022Sentenza del 25/11/2022 n. 34722 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 25 nov 2022Sentenza del 25/11/2022 n. 34723 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 25 nov 2022Sentenza del 25/11/2022 n. 34724 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →