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Sentenza

Sentenza del 25/11/2022 n. 34722 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ha cassato la sentenza della CTR e, decidendo nel merito, ha accolto l'originario ricorso dello IACP ritenendo tardiva l'iscrizione a ruolo del 12.10.2010 e la notifica della cartella del 4.1.2011. Ha condannato il Comune di Benevento alle spese del giudizio di legittimità (Euro 13.000,00 per compensi più Euro 200,00 per spese non documentabili) e ha compensato le spese dei due gradi di merito.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Comune notificò avvisi ICI per il periodo 1993-1998; lo IACP aderì al condono con istanza e con una "scrittura di rettifica di condono" del 30.12.2003 che fissava la somma dovuta (versando poi solo la prima rata). Successivamente fu iscritta a ruolo e notificata cartella (12.10.2010 / 4.1.2011). Lo IACP oppose la cartella per decadenza. In primo grado il ricorso fu parzialmente accolto (detrazione dei 30.000 euro), in appello la CTR respinse l'appello ritenendo la scrittura del 30.12.2003 una ricognizione di debito assorbente i termini decadenziali e che la mancata rateizzazione facesse decadere il beneficio del condono; lo IACP ricorse in Cassazione denunciando errata qualificazione giuridica della scrittura e violazione dei termini di decadenza. La Cassazione ha ritenuto fondati i motivi: la scrittura del 30.12.2003 non è una ricognizione di debito in senso tecnico ma un atto di definizione ex lege del condono; l'accertamento si è reso definitivo al più tardi con il pagamento della prima rata (febbraio 2004) e sulla riscossione coattiva dei tributi locali si applica il termine di decadenza previsto dalla L. n.296/2006, art.1, comma 163 (notifica del titolo esecutivo entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di definitività). Le richieste di pagamento inoltrate non interrompono la decadenza.

Norme richiamate

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    Norma che disciplina la riscossione coattiva mediante iscrizione a ruolo; applicabile per il recupero delle somme non versate in pendenza di definizione agevolata, con l'aggiunta delle sanzioni previste dalla legge sul condono.

  • D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504

    Richiamato dalla ricorrente come termine biennale di riscossione per tributi locali; la Corte però considera applicabile il successivo termine stabilito da L. n.296/2006 e non il previgente termine biennale.

  • Legge 27 dicembre 2002, n. 289

    art. 13; art. 15, comma 5

    Istituisce il condono comunale; la scrittura del 30.12.2003 va letta come atto di definizione ex lege della domanda di condono e non come ricognizione o transazione autonoma. L'art. 15, comma 5 prevede che l'omesso versamento delle rate non determina inefficacia della definizione ma il recupero secondo DPR 602/1973 art.14 e una sanzione pari al 30% sulle somme non versate.

  • Legge n. 296 del 2006

    art. 1, comma 163 (e comma 171 richiamato)

    Ha introdotto il nuovo termine di decadenza per la riscossione coattiva dei tributi locali: il titolo esecutivo deve essere notificato entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo. Termine di decadenza (non prescrizione) applicabile anche ai rapporti pendenti.

  • D.L. n. 118 del 2019

    Predisce procedure di definizione agevolata successive; la Corte osserva che la ricorrente non ha dimostrato di essersi avvalsa di tale nuova definizione, perciò i motivi di ricorso vanno comunque esaminati.

  • Codice civile

    artt. 1988, 2943, 2964, 2965

    Riferimenti sulla disciplina della confessione, della prescrizione e dell'interruzione della prescrizione. La Corte ricorda che la decadenza è distinta dalla prescrizione e che le norme sull'interruzione della prescrizione (art. 2964 c.c.) non si applicano alla decadenza; solo il compimento dell'atto di legge (riscossione) impedisce il maturare della decadenza (art. 2965 c.c.).

Massime di principio

  • L'adesione a una procedura di condono disciplinata ex lege e la conseguente scrittura/comunicazione che quantifica l'importo dovuto non costituiscono automaticamente una "ricognizione di debito" in senso tecnico se non configurate come atto libero e autonomo: si tratta piuttosto di un atto di determinazione/definizione ex lege.
  • Il pagamento della prima rata di una definizione agevolata convalida e rende definitiva la definizione, ma non modifica la natura originaria del tributo: resta tributo locale e si applicano le regole proprie della riscossione locale.
  • In caso di inadempimento delle rate successive alla prima, il recupero avviene mediante iscrizione a ruolo e applicazione delle sanzioni previste (es. D.P.R. 602/1973 art.14 e sanzione del 30% prevista dalla legge sul condono), ma la riscossione coattiva deve rispettare i termini di decadenza stabiliti per i tributi locali.
  • Per i tributi locali il termine di decadenza per notificare il titolo esecutivo è quello introdotto dalla L. n.296/2006, art.1, comma 163 (notifica entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di definitività dell'accertamento); si tratta di un termine di decadenza perentorio e non soggetto alle regole di interruzione della prescrizione.
  • Comunicazioni o richieste di pagamento inviate dall'ente (solleciti) non interrompono né sospendono il decorso del termine di decadenza: l'unico evento che impedisce il maturare della decadenza è il compimento dell'atto previsto dalla legge (es. iscrizione a ruolo e notificazione nei termini).
  • In situazioni analoghe è fondamentale determinare la data di "definitività" dell'accertamento (atto di quantificazione in sede di condono o data del versamento della prima rata) perché da essa decorrono i termini di decadenza per la riscossione coattiva.

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