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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20808/2026 del 19/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La lite trae origine da un avviso di accertamento con cui l'Ufficio aveva contestato alla società esercente trasporto merci maggiori ricavi per l'anno 1999, con conseguente recupero di IVA. La CTP aveva accolto il ricorso della società; la CTR, dopo un primo annullamento per litisconsorzio necessario tra società e soci e la riassunzione del giudizio con integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi dei soci deceduti, aveva poi dichiarato tardivo l'appello dell'Ufficio, ritenendolo proposto oltre il termine semestrale di cui all'art. 38 d.lgs. 546/1992 e considerando la notifica perfezionata alla data di ricezione. L'Ufficio ha proposto ricorso per cassazione deducendo la violazione di norme sulla notificazione e sui termini di impugnazione, sostenendo che si dovesse applicare il termine lungo annuale dell'art. 327 c.p.c. nella formulazione anteriore alla riforma del 2009, poiché il giudizio di primo grado era iniziato nel 2007, e che la notifica dell'appello fosse tempestiva perché perfezionata, per il notificante, alla consegna dei plichi all'agente postale il 5 giugno 2018, non alla successiva ricezione da parte dei destinatari.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che, essendo il giudizio iniziato nel 2007, si applicava il termine lungo annuale di cui all'art. 327 c.p.c. nella versione previgente alla riforma del 2009, senza che rilevasse l'annullamento della sentenza di primo grado per difetto di litisconsorzio necessario. Ha inoltre ribadito che, in caso di notifica a mezzo posta, ai fini della tempestività dell'impugnazione conta la data di consegna del plico all'ufficio postale, in applicazione del principio di scissione soggettiva degli effetti della notificazione tra mittente e destinatario. Poiché l'Ufficio aveva consegnato i plichi il 5 giugno 2018, l'appello doveva considerarsi tempestivo. La sentenza della CTR è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, Sezione staccata di Salerno, in diversa composizione, per l'esame dell'appello e la regolazione delle spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    norma sul motivo di ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di legge, richiamata a fondamento della censura

  • art. 327 c.p.c.

    nel giudizio iniziato nel 2007 si applica la versione anteriore alla riforma del 2009, con termine lungo di impugnazione di un anno

  • art. 58, comma 1, L. n. 69/2009

    la riforma processuale del 2009 non si applica ai giudizi iniziati prima del 4 luglio 2009

  • art. 149, comma 3, c.p.c.

    richiamato in tema di notificazione a mezzo posta e perfezionamento della notifica

  • art. 16, comma 5, d.lgs. n. 546/1992

    richiamato per la disciplina delle notificazioni nel processo tributario

  • art. 4, comma 3, L. n. 890/1982

    richiamato per la notificazione a mezzo posta

  • art. 20, comma 2, d.lgs. n. 546/1992

    disciplina la notificazione dell'appello nel processo tributario a mezzo posta

  • art. 53, comma 2, d.lgs. n. 546/1992

    rinvia alle modalità di notificazione dell'appello nel processo tributario

Massime di principio

  • Nel processo tributario, se il giudizio di primo grado è stato introdotto prima dell'entrata in vigore della riforma del 2009, il termine lungo per impugnare resta quello annuale previsto dall'art. 327 c.p.c. nella formulazione previgente, anche se il procedimento sia stato poi riassunto dopo un annullamento per difetto di litisconsorzio necessario.
  • L'annullamento della sentenza di primo grado per integrazione del contraddittorio non muta, di per sé, il regime temporale applicabile all'impugnazione, perché il giudizio di rinvio o di prosecuzione resta fase ulteriore dell'originario procedimento.
  • In caso di notificazione dell'appello a mezzo posta, ai fini della tempestività dell'impugnazione rileva, per il notificante, la data di consegna del plico all'ufficio postale e non quella di ricezione da parte del destinatario.
  • Il principio di scissione soggettiva degli effetti della notificazione opera anche nel processo tributario e impedisce di ritenere tardiva l'impugnazione quando la spedizione sia avvenuta entro il termine, pur essendo successiva la consegna al destinatario.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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