Sentenza del 12/07/2022 n. 22068 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente contestava la legittimità dell'accertamento fiscale per l'anno 2004, che aveva determinato un maggior reddito imponibile ai fini Ires e un maggior valore di produzione ai fini Irap, nonché l'inammissibilità della documentazione prodotta solo in giudizio per giustificare la mancata esibizione nella fase amministrativa, invocando cause giustificative non colpevoli e contestando la corretta applicazione della normativa fiscale riguardante l'indeducibilità dei costi per acquisti da imprese in Stati black list.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso per inammissibilità e infondatezza dei motivi. Ha confermato che la mancata esibizione della documentazione in sede amministrativa preclude la sua utilizzabilità in giudizio, salvo prova di causa di forza maggiore, non fornita dalla ricorrente. Inoltre, ha ritenuto legittimo l'accertamento fiscale e la ripresa a tassazione dell'intero importo, basandosi sulle bollette doganali come prova dell'effettivo valore degli acquisti e ha confermato la corretta applicazione della normativa fiscale, rigettando le censure relative alla deducibilità dei costi.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Stabilisce la preclusione all'utilizzo in giudizio di documenti non esibiti nella fase amministrativa, salvo prova di causa di forza maggiore, con una interpretazione restrittiva che non ammette giustificazioni generiche o non provate.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Norma applicata per legittimare la ripresa a tassazione dei costi indeducibili, con conferma che la documentazione fornita dall'Ufficio (bollette doganali) rappresenta prova certa del valore degli acquisti.
Codice di Procedura Civile
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4
Rilevano i criteri di ammissibilità e rigetto dei motivi di ricorso, con particolare attenzione all'onere di specificità e puntualità nella presentazione delle censure.
Massime di principio
- In giudizi tributari, la documentazione non esibita nella fase amministrativa non può essere ammessa in giudizio salvo prova rigorosa di causa di forza maggiore.
- La mera dichiarazione generica di difficoltà o disguido interno non è sufficiente a giustificare la mancata produzione documentale nella fase amministrativa.
- La prova degli elementi di fatto su cui si basa l'accertamento fiscale deve essere concreta e documentata, come nel caso delle bollette doganali che attestano il valore degli acquisti.
- In cassazione, è fondamentale che i motivi di ricorso siano specifici e puntuali nell'indicare i documenti e le circostanze di fatto rilevanti per consentire alla Corte di valutarne la fondatezza.
- Le contestazioni in sede di legittimità devono attenersi a temi già trattati nel merito e non introdurre questioni nuove.
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