Cassazione Civile, Ordinanza n. 33437/2021 del 11/11/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (eredi)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di restituzione/reivindicazione di una porzione di terreno di circa 32 mq, asseritamente occupata da un corpo di fabbrica appartenente alla controparte. Il Tribunale aveva qualificato la domanda come azione di rivendicazione e l'aveva respinta per mancata prova della proprietà esclusiva, ritenendo insufficiente il solo atto di acquisto del 1996 e necessario dimostrare la proprietà a titolo originario o per usucapione. In appello l'attrice deduceva l'errore sulla ripartizione dell'onere della prova, sostenendo che la contumacia della convenuta in primo grado integrasse non contestazione e attenuasse il proprio onere probatorio. La Corte d'appello rigettava il gravame rilevando, tra l'altro, la mancata produzione tempestiva dei documenti necessari, il divieto di nuove produzioni ex art. 345 c.p.c. e l'inapplicabilità della non contestazione alla contumacia. In cassazione la ricorrente articolava due motivi: con il primo denunciava violazione dell'art. 948 c.c. e dell'art. 2697 c.c., oltre a omesso esame di elementi probatori, sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente escluso l'attenuazione dell'onere della prova e mal valutato il comportamento omissivo della convenuta; con il secondo lamentava omessa pronuncia sulla richiesta di accoglimento parziale della domanda di rivendicazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibili le doglianze sul primo motivo perché la Corte d'appello aveva correttamente escluso l'applicabilità della non contestazione in presenza di contumacia in primo grado, secondo la giurisprudenza consolidata, e perché la censura sull'onere probatorio attenuato non scalfiva la ratio della decisione, fondata anche sulla mancanza di tempestive produzioni documentali. È stata dichiarata inammissibile anche la censura per omesso esame di elementi probatori per difetto di specificità. Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile perché non si confrontava con la ratio decidendi: la Corte territoriale non aveva accertato la proprietà piena di una quota inferiore del bene, ma aveva escluso la prova della piena proprietà di qualunque frazione, rendendo assorbita la domanda di accoglimento parziale. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 948 c.c.
È richiamato come norma fondante l'azione di rivendicazione, che richiede la prova della proprietà del bene da parte dell'attore.
art. 2697 c.c.
È richiamato in relazione alla ripartizione dell'onere della prova; la Corte non ha ravvisato un'erronea applicazione da parte del giudice di merito.
art. 115 c.p.c.
La contumacia non è stata ritenuta equivalente alla non contestazione; quest'ultima presuppone un comportamento concludente della parte costituita.
art. 342 c.p.c.
L'eccezione di inammissibilità dell'appello è stata disattesa in appello e non è stata decisiva nel giudizio di legittimità.
art. 345 c.p.c.
È richiamato per il divieto di nuove produzioni documentali in appello, ritenuto ostativo a valorizzare documenti non ritualmente riprodotti.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norma di deduzione del vizio di violazione di legge invocata per il primo motivo di ricorso.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Norma di deduzione del vizio di omessa pronuncia invocata per il secondo motivo di ricorso.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
È richiamato per la censura di omesso esame di elementi probatori, dichiarata inammissibile per difetto di specificità.
art. 360 bis, n. 1, c.p.c.
Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la decisione impugnata era conforme alla giurisprudenza di legittimità consolidata.
art. 365 c.p.c.
È richiamato per escludere il difetto di specialità della procura al controricorso.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità.
Massime di principio
- Nell'azione di rivendicazione l'attore deve provare la proprietà del bene; la mera produzione di un titolo di acquisto non è sufficiente se non consente di ricostruire in modo completo la catena dei titoli o un diverso acquisto a titolo originario.
- La contumacia del convenuto nel primo grado non equivale di per sé a non contestazione: la non contestazione richiede un comportamento processuale concludente della parte costituita.
- Il convenuto che si costituisca in appello non è precluso dal contestare i fatti costitutivi della domanda se in primo grado era rimasto contumace.
- La deduzione di un vizio di omesso esame di elementi probatori richiede specificità: il ricorrente deve indicare con precisione quali fatti decisivi siano stati trascurati e in che modo risultino dagli atti.
- La censura per omessa pronuncia è inammissibile se non si confronta con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata, specie quando il giudice di merito abbia escluso in radice il presupposto di fatto della domanda parziale.
- In cassazione è inammissibile il motivo che si limita a contrapporre una diversa lettura delle risultanze documentali o degli oneri probatori senza evidenziare una reale violazione di legge o un vizio motivazionale nei limiti consentiti.
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