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Legge

L.R. Veneto 21/2008

Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento programmato e della sicurezza nella pratica degli sport sulla neve.

Normativa regionaleL.R. Veneto 21/2008

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge veneta disciplina impianti a fune, piste, innevamento programmato e sicurezza degli sport sulla neve, definendo competenze di Regione, province, comuni e ARPAV, procedure autorizzative, obblighi di gestori e utenti, vigilanza e sanzioni. Contiene transitorie per procedimenti pendenti e per l’adeguamento delle piste esistenti, oltre ad abrogare la precedente normativa regionale del 1990.

Disciplina di impianti a fune, piste da sci, innevamento programmato e sicurezza negli sport sulla neve nel Veneto

Disciplina regionale degli impianti a fune, delle piste e della sicurezza sulla neve

La legge della Regione del Veneto regola in modo organico la realizzazione, l’adeguamento e l’esercizio degli impianti a fune a servizio pubblico, delle piste da sci, dei sistemi di innevamento programmato e della sicurezza nella pratica non agonistica degli sport sulla neve. La disciplina opera solo nel territorio regionale veneto e si coordina con la normativa statale di settore, in particolare con la legge n. 363/2003.

Ambito di applicazione e strumenti di pianificazione

Il provvedimento si applica:

  • agli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto;
  • alle piste da discesa e da fondo;
  • ai sistemi di innevamento programmato;
  • alle infrastrutture complementari e accessorie;
  • alla sicurezza nelle aree sciabili attrezzate.

Elemento centrale è il Piano regionale neve (PRN), che individua le aree sciabili attrezzate e coordina la pianificazione settoriale con il PTRC. Il PRN mira a razionalizzare impianti e piste, qualificare gli impianti come servizio pubblico, ottimizzare il rapporto tra impianti e piste e definire aree specifiche o interdette per alcune discipline. Il piano è approvato dalla Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, ed è soggetto a VAS e VINCA.

Riparto delle competenze istituzionali

La legge distribuisce le funzioni tra Regione, province, comuni e ARPAV.

La Giunta regionale approva il PRN, determina criteri tariffari, caratteristiche e massimali delle assicurazioni, modalità di tutela dell’incolumità degli utenti, regole per i rilievi statistici, criteri per il registro degli impianti e delle piste, regola tipo di esercizio delle piste e svolge la vigilanza in materia di sicurezza.

Le province sono l’ente principale per concessioni, autorizzazioni, modifiche, sospensioni, decadenze, trasferimenti e rinnovi per impianti, piste e sistemi di innevamento che ricadono nel territorio di una sola provincia; approvano tariffe e regolamenti di esercizio, gestiscono la vigilanza e applicano le sanzioni amministrative.

I comuni intervengono soprattutto in via urgente per la sospensione degli impianti o delle piste in caso di pericolo, possono adottare prescrizioni integrative sull’uso delle piste e svolgono vigilanza e sanzione.

L’ARPAV – Centro valanghe di Arabba rilascia le dichiarazioni sulla situazione valanghiva, verifica le opere di difesa e vigila sull’attuazione delle misure di difesa dal pericolo di valanghe.

Aree sciabili attrezzate, registro e compatibilità territoriale

Sono definite aree sciabili attrezzate le superfici innevate, anche artificialmente, aperte al pubblico e comprendenti piste, impianti di risalita e di innevamento, riservate agli sport sulla neve.

La legge istituisce un registro regionale degli impianti e delle piste, tenuto dalla struttura regionale competente in materia di mobilità e accessibile al pubblico. L’iscrizione è subordinata alla trasmissione dei titoli abilitativi e delle relative modifiche; il mancato invio nei termini può sospendere l’efficacia del titolo. Se entro trenta giorni dalla realizzazione non viene trasmessa la corografia richiesta, l’iscrizione viene meno.

Le aree interessate devono essere idonee sotto il profilo idrogeologico e geotecnico; in presenza di frane o valanghe devono essere adottate misure di difesa. L’approvazione dei progetti è subordinata anche alla verifica dell’interdipendenza e compatibilità tra impianti e piste e della disponibilità di idonee aree di sosta.

Servitù, restituzione dei luoghi, tariffe, assicurazioni e contributi

Se il soggetto autorizzato non dispone dei terreni interessati, la dichiarazione di pubblica utilità consente la costituzione coattiva di servitù, salvo i casi di terreni di uso civico o beni delle Regole. La servitù attribuisce poteri diversi per impianti, piste e sistemi di innevamento e si estingue alla scadenza dei titoli abilitativi.

In caso di cessazione delle concessioni o autorizzazioni, la legge impone la restituzione in pristino dei luoghi, con progetto da presentare entro 90 giorni e possibile esecuzione sostitutiva da parte della provincia a valere sulla cauzione.

Le tariffe per l’uso di impianti e piste sono approvate dalla provincia secondo i criteri regionali; gli orari e le tariffe devono essere esposti al pubblico. L’autorizzazione all’apertura al pubblico è subordinata alla stipula di un contratto di assicurazione conforme ai requisiti regionali e alla legge statale.

Sono previsti contributi regionali in conto capitale per la realizzazione e l’ammodernamento di impianti, piste, sistemi di innevamento e attrezzature complementari, fino al 70% della spesa ammissibile. La copertura finanziaria è indicata per gli esercizi 2009 e 2010.

Impianti a fune: concessione, autorizzazione, esercizio e cessazione

L’esercizio degli impianti a fune è subordinato alla concessione di linea e all’autorizzazione alla realizzazione, rilasciate dalla provincia mediante un procedimento che può svolgersi in conferenza di servizi e che valuta gli aspetti programmatori, trasportistici, ambientali, paesaggistici, idrogeologici e valanghivi.

Il progetto deve essere corredato da una documentazione tecnica molto estesa: relazione generale, studi geologici e forestali, corografia, profili, elaborati paesaggistici, valutazione di incidenza, eventuale VIA e documentazione catastale. Sono previste integrazioni specifiche per gli elaborati elettromeccanici quando occorre il nulla osta ministeriale.

La concessione:

  • classifica il tipo di impianto;
  • fissa il termine di ultimazione dei lavori;
  • definisce gli obblighi del concessionario;
  • ha durata massima correlata alla vita tecnica dell’impianto.

Sono disciplinati il diniego, la sospensione e la decadenza della concessione, con particolare rilievo per cessazione dell’attività, perdita dei requisiti soggettivi, inattività per due anni e violazioni reiterate degli obblighi. È previsto il trasferimento della concessione ad altro soggetto e il rinnovo con titolo preferenziale del concessionario uscente.

L’apertura al pubblico esercizio richiede inoltre il nulla osta ministeriale, il collaudo/verifiche, l’approvazione del regolamento di esercizio e l’assicurazione. L’esercizio deve avvenire nel rispetto delle norme di sicurezza, con direttore, responsabile o caposervizio e personale abilitato; il comune può disporre sospensioni urgenti in caso di pericolo.

Piste: classificazione, autorizzazione, apertura al pubblico e cessazione

Le piste sono distinte in piste da discesa e da fondo, con ulteriori classificazioni in base alla difficoltà, alla funzione e al rapporto con gli impianti. La provincia può riservare specifiche destinazioni alle piste da discesa, anche per snowboard, slitta, slittino o altri sport sulla neve.

Le piste da discesa e da fondo devono rispettare requisiti tecnici dettagliati su larghezze, franchi, protezioni, assenza di ostacoli e attraversamenti, segnaletica e confluenze. Per le piste da fondo sono previsti anche criteri su sagoma libera, pendenze e separazione dei flussi.

La realizzazione o modifica delle piste è subordinata ad autorizzazione provinciale, previa domanda con progetto, verifiche urbanistiche, vincoli, disponibilità dei terreni e dichiarazione ARPAV sulla situazione valanghiva. Il progetto deve contenere numerosi elaborati tecnici, ambientali, catastali e paesaggistici, oltre alla proposta di classificazione e al regolamento di esercizio.

L’apertura al pubblico esercizio richiede:

  • verifica di conformità dell’opera;
  • approvazione del regolamento di esercizio;
  • assicurazione;
  • collaudo e verifiche.

Per le piste asservite agli impianti, l’autorizzazione segue la durata dell’autorizzazione all’esercizio dell’impianto ed è rinnovata con essa. Per le piste non asservite e da fondo la durata massima è di dieci anni, rinnovabile per ulteriori periodi decennali su domanda e relazione tecnica. È richiesta una cauzione per il ripristino dei luoghi.

Sono previste sospensione, revoca, rinuncia e decadenza dell’autorizzazione; la revoca può derivare da esigenze urbanistiche o di interesse pubblico oppure da specifiche sanzioni accessorie. In caso di decadenza o cessazione, la provincia provvede alla cancellazione dal registro.

Sistemi di innevamento programmato

I sistemi di innevamento programmato comprendono impianti, macchinari, attrezzature, opere e condotte per la raccolta e l’adduzione dell’acqua e per la produzione/distribuzione della neve.

La realizzazione è subordinata ad autorizzazione provinciale. Il progetto deve includere relazione tecnica e cartografia; se sono previsti bacini di accumulo occorrono ulteriori elaborati idraulici, geologici, urbanistici, catastali, forestali e paesaggistici, oltre alla dichiarazione ARPAV sulla situazione valanghiva.

Possono chiedere l’autorizzazione:

  • i soggetti autorizzati all’apertura al pubblico esercizio degli impianti;
  • i soggetti autorizzati all’apertura al pubblico esercizio delle piste;
  • i consorzi di operatori economico-turistici.

L’autorizzazione vale, nelle more della individuazione delle aree sciabili attrezzate, come dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza. È prevista cauzione per ripristino e misure compensative. L’esercizio è subordinato, se vi sono bacini a cielo aperto, a certificazione del direttore dei lavori; è vietato l’uso di catalizzatori o additivi inquinanti. I sistemi devono essere realizzati anche per poter essere utilizzati nello spegnimento degli incendi boschivi.

Sicurezza nella pratica non agonistica degli sport sulla neve

La Regione detta una disciplina specifica di sicurezza, in attuazione della legge n. 363/2003, per gli aspetti non coperti dalla normativa statale.

Il gestore delle aree sciabili attrezzate è il soggetto autorizzato all’apertura al pubblico delle piste ed è tenuto a garantire l’uso pubblico, rispettare le prescrizioni provinciali e il regolamento di esercizio, curare la sicurezza, la manutenzione e il soccorso, esporre la documentazione informativa e trasmettere l’elenco degli infortuni di fine stagione.

La manutenzione comprende:

  • mantenimento dell’agibilità e dei requisiti tecnici;
  • battitura, chiusura della pista quando i requisiti vengono meno;
  • protezione dagli ostacoli;
  • sistemazione dei terreni in periodo di non esercizio;
  • conservazione della copertura vegetativa e dei drenaggi.

Le piste devono essere dotate di segnaletica conforme al decreto ministeriale del 20 dicembre 2005 e di dispositivi di prevenzione e protezione. Le piste non battute devono essere segnalate e interdette.

Il gestore deve assicurare un servizio di soccorso adeguato e sempre attivo durante l’apertura al pubblico, con personale che effettui esercitazioni periodiche. È prevista la figura del preposto alla sicurezza, nominabile dal gestore e comunicata alla provincia, con compiti di coordinamento, verifica e attuazione degli adempimenti di sicurezza, manutenzione, chiusura, segnaletica, soccorso e collaborazione con le autorità competenti.

Gli utenti devono rispettare il regolamento d’esercizio, le disposizioni del personale e le regole di condotta; è vietato usare mezzi non compatibili con la classificazione della pista e sono imposti obblighi di prudenza, rispetto della segnaletica e delle norme statali e federali richiamate. I comuni possono integrare la disciplina con ulteriori prescrizioni per esigenze locali.

Vigilanza, sanzioni e poteri sostitutivi

La vigilanza è affidata principalmente alle province, oltre agli altri organi previsti dalla normativa vigente; per la sicurezza sulle piste operano anche gli organi individuati dalla legge statale e il personale regionale e comunale abilitato.

Le sanzioni amministrative pecuniarie coprono, tra le altre, le seguenti violazioni:

  • realizzazione di impianti, piste o sistemi di innevamento senza autorizzazione o in difformità;
  • apertura al pubblico senza autorizzazione;
  • apprestamento di aree non autorizzate;
  • violazione degli obblighi del concessionario;
  • violazione delle tariffe;
  • mancata comunicazione dei programmi di esercizio o della sospensione;
  • violazione degli obblighi di gestore, manutenzione e segnaletica.

Sono inoltre previste sanzioni specifiche per gestori e utenti ai sensi della legge n. 363/2003, con importi ridotti per talune infrazioni dell’utenza.

Tra le sanzioni accessorie:

  • decadenza della concessione dopo ripetute violazioni degli obblighi del concessionario;
  • sospensione dell’autorizzazione in caso di pericolo o di reiterate violazioni;
  • revoca dell’autorizzazione per ripetute violazioni della manutenzione o della segnaletica;
  • ritiro dello skipass per la giornata della violazione e restituzione dei titoli plurigiornalieri.

In caso di inerzia dell’ente competente, il Presidente della Giunta regionale può intervenire in via sostitutiva dopo diffida.

Disposizioni transitorie e abrogazioni

La legge abroga la precedente legge regionale n. 18/1990 e alcune norme collegate. Prevede inoltre che:

  • fino agli atti attuativi regionali, si applicano le disposizioni previgenti compatibili;
  • per i procedimenti in corso continua ad applicarsi la vecchia disciplina;
  • i procedimenti di riconoscimento di piste pendenti devono essere integrati entro sei mesi, altrimenti l’autorizzazione è revocata;
  • fino all’individuazione delle aree sciabili attrezzate, gli obblighi dei gestori ricadono sui soggetti autorizzati all’apertura al pubblico;
  • fino all’approvazione del PRN, nuovi impianti e piste si realizzano secondo gli strumenti urbanistici e la programmazione regionale vigente;
  • per le concessioni con vita tecnica già scaduta alla data di entrata in vigore, il rinnovo va chiesto entro un anno, pena decadenza;
  • le tariffe già in vigore continuano fino all’approvazione di quelle nuove;
  • in assenza del regolamento tipo, l’autorizzazione alla realizzazione delle piste può essere rilasciata comunque;
  • le piste esistenti e regolarmente aperte al pubblico si intendono autorizzate al regolamento di esercizio mediante presentazione del regolamento conforme al modello tipo entro un anno dalla sua pubblicazione.

Obsolescenza pratica

L’atto resta rilevante come disciplina di settore ancora consultabile nel Veneto, ma contiene molte disposizioni collegate a procedimenti, scadenze e bilanci 2008-2010 ormai conclusi. Per tali parti, soprattutto quelle finanziarie e transitorie iniziali, il valore applicativo attuale è limitato; la normativa di fondo, invece, conserva interesse per i profili autorizzatori, di sicurezza e di vigilanza.

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