Sentenza n. 1810/2026 - Venezia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: comunicazione di aggiudicazione nella parte in cui aveva negato l’ostensione integrale dell’offerta tecnica dell’aggiudicataria e degli atti del subprocedimento di verifica dell’anomalia
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, seconda graduata nella procedura negoziata per l’affidamento di servizi culturali, sociali e sportivi, ha impugnato la comunicazione di aggiudicazione nella parte in cui il Comune aveva recepito le richieste di oscuramento formulate dagli operatori economici, rendendo disponibili sulla piattaforma soltanto le parti non oscurate delle offerte tecniche. Ha chiesto l’ostensione integrale, in particolare, dell’offerta tecnica dell’aggiudicataria e degli atti relativi alla verifica dell’anomalia. Sono stati dedotti la violazione degli artt. 35 e 36 del d.lgs. 36/2023 e degli artt. 3 e 21 e seguenti della l. 241/1990, nonché eccesso di potere per sviamento, difetto di motivazione e di istruttoria, incompetenza e assenza di un provvedimento di oscuramento. Secondo la ricorrente, non erano sufficienti dichiarazioni generiche riferite al know-how o a non precisati segreti tecnici e commerciali; la stazione appaltante avrebbe dovuto individuare concretamente le informazioni riservate e procedere al bilanciamento tra riservatezza e interesse difensivo della concorrente, riconoscendo prevalenza a quest’ultimo ove necessario per la tutela in giudizio.
La decisione
Dopo la proposizione del ricorso, il Comune ha osteso integralmente la documentazione richiesta. Poiché la pretesa conoscitiva è stata così pienamente soddisfatta per effetto di un comportamento sopravvenuto dell’amministrazione, il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a. Il Collegio ha tuttavia regolato le spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, ponendole a carico del Comune. Ha rilevato che, ai sensi dell’art. 36, comma 3, d.lgs. 36/2023, la stazione appaltante deve dare atto nella comunicazione di aggiudicazione delle decisioni assunte sulle richieste di oscuramento e che tali richieste devono essere motivate e comprovate quanto alla sussistenza di segreti tecnici o commerciali aventi i requisiti dell’art. 98 d.lgs. 30/2005. Nel caso concreto il Comune si era limitato ad accettare sic et simpliciter l’opposizione dell’aggiudicataria, formulata in termini generici, senza adottare una decisione motivata sull’effettiva sussistenza di segreti tecnici o commerciali. Il Comune è stato condannato al pagamento di euro 1.000,00 per spese e competenze, oltre al contributo unificato, spese generali e accessori di legge.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
“l’operato successivo della parte pubblica si rivel[i] integralmente satisfattivo dell’interesse azionato, [in] conseguenza di fattori esterni o di un ulteriore provvedimento della Pubblica Amministrazione che interviene nel rapporto in contestazione”
La cessazione della materia del contendere ricorre quando il comportamento o il provvedimento sopravvenuto dell’amministrazione soddisfa integralmente l’interesse azionato.
art. 35 d.lgs. 36/2023
Le richieste di oscuramento delle offerte per la tutela di segreti tecnici o commerciali costituiscono il presupposto per la limitazione dell’accesso nella procedura di gara e devono essere motivate e comprovate.
art. 36, comma 3, d.lgs. 36/2023
“delle decisioni assunte sulle eventuali richieste di oscuramento delle offerte indicate dagli operatori”
La stazione appaltante deve assumere e rendere esplicita, nella comunicazione di aggiudicazione, una decisione motivata sulle richieste di oscuramento, verificando in concreto la sussistenza di segreti tecnici o commerciali; non può limitarsi ad accogliere genericamente l’opposizione dell’operatore economico.
art. 98 d.lgs. 30/2005
Le informazioni aziendali e commerciali e le esperienze tecnico-industriali possono integrare segreti tutelabili soltanto se presentano requisiti di segretezza e rilevanza economica e sono sottoposte dal legittimo detentore a misure di protezione ragionevolmente adeguate.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002
Il contributo unificato deve essere rimborsato dalla parte soccombente secondo la disciplina richiamata dal giudice.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere deve essere dichiarata quando, successivamente alla proposizione del ricorso, l’amministrazione soddisfa integralmente la pretesa azionata mediante un comportamento o un provvedimento sopravvenuto, rendendo inutile la prosecuzione del giudizio.
- Nelle procedure di gara, la stazione appaltante non può recepire automaticamente e senza verifica le richieste di oscuramento formulate dai concorrenti: deve adottare una decisione espressa e motivata sull’effettiva sussistenza dei segreti tecnici o commerciali invocati.
- La richiesta di oscuramento dell’offerta tecnica deve essere motivata e comprovata con riferimento a informazioni specificamente individuate, dotate di segretezza e rilevanza economica e protette mediante misure ragionevolmente adeguate; il mero richiamo generico al know-how non è sufficiente.
- La soccombenza virtuale può giustificare la condanna alle spese dell’amministrazione che abbia soddisfatto la pretesa di accesso soltanto dopo la proposizione del ricorso, quando l’illegittimità della condotta originaria risulti dal mancato esame motivato delle richieste di oscuramento.
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