Cassazione Civile, Sentenza n. 14784/2022 del 10/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
L'Agenzia impugna la sentenza che aveva confermato la decisione di primo grado, la quale aveva annullato la cartella esattoriale per la tassa sulla concessione governativa (interessi per tardivo pagamento e sanzioni) perché la cartella era fondata su due avvisi di accertamento già annullati dalla CTR della Lombardia. L'Agenzia deduce violazione dell'art. 2909 c.c. e dell'art. 295 c.p.c. per avere il giudice regionale omesso la sospensione del giudizio nonostante fosse pendente ricorso per cassazione avverso le sentenze che avevano annullato gli avvisi presupposti.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso dell'Agenzia. Ha ritenuto infondata la censura sulla mancata sospensione, chiarendo che la disciplina della sospensione per pregiudizialità nei rapporti interni tra processi tributari si governa anche dalle norme del c.p.c. (art. 295 c.p.c.) e che l'applicabilità dell'art. 337 c.p.c. è stata riconsiderata dalla giurisprudenza e dalla novella del 2016 all'art. 49 d.lgs. 546/1992. Nel caso concreto il giudice tributario aveva discrezionalità e poteva non sospendere il processo sulla cartella, essendo possibile decidere sui vizi propri dell'atto di riscossione (ex art. 19 DPR 131/1986) indipendentemente dalla definizione definitiva degli avvisi impositivi. La CTR aveva preso atto dell'annullamento degli atti presupposti e aveva annullato la cartella; pertanto il ricorso è respinto. Condanna dell'Agenzia al pagamento delle spese in favore del Comune (euro 6.500,00 oltre 200,00 esborsi e accessori).
Norme richiamate
art. 2909 c.c.
Richiamata dall'Agenzia nella censura, ma la Corte ha ritenuto la violazione infondata: il rapporto di pregiudizialità tra cause non implica automaticamente l'obbligo di sospendere il processo impugnato se il giudice dispone diversamente secondo le norme processuali applicabili.
art. 295 c.p.c.
Norma sulla 'sospensione necessaria' applicabile ai rapporti tra processi tributari quando nessuna delle due cause ha ancora una decisione di merito; tutela l'omogeneità dei giudicati ma la sua operatività va valutata in funzione del nesso di pregiudizialità e delle decisioni già intervenute.
art. 337 c.p.c., comma 2
Regola la sospensione del processo quando è invocata l'autorità di una sentenza favorevole non definitiva. Dopo la revisione normativa del 2016 l'art. 337 è pienamente utilizzabile anche nel processo tributario 'ratione temporis', ma il suo impiego è discrezionale e dipende dalla situazione concreta.
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 49
Disciplina i rapporti tra processo tributario e codice di procedura civile; la modifica normativa del 2015/2016 ha eliminato l'esclusione dell'art. 337 dal processo tributario, incidendo sulla possibilità di sospensione per sentenza non definitiva nel contesto tributario.
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 39
Riferita dalla Corte come norma che limita i casi di sospensione del giudizio tributario con riguardo ai rapporti esterni alla giurisdizione civile; va interpretata insieme alle disposizioni del c.p.c. per i rapporti interni tra processi tributari.
art. 19 d.P.R. n. 131 del 1986
Stabilisce che l'impugnazione della cartella di pagamento può vertere sui vizi propri dell'atto di riscossione indipendentemente dalla fondatezza dell'atto impositivo presupposto; ciò consente al giudice di decidere sulla cartella senza dover necessariamente attendere la definizione definitiva dell'avviso di accertamento.
Massime di principio
- La sospensione del processo per pregiudizialità tra cause tributarie non è automatica: va verificato se sussiste una pregiudizialità tale da rendere indispensabile la decisione dell'una per decidere l'altra; se non sussiste, il giudice ha discrezionalità a non sospendere.
- Dopo la modifica normativa del 2016 all'art. 49 d.lgs. 546/1992, l'art. 337 c.p.c. è applicabile nel processo tributario 'ratione temporis' e può essere utilizzato quando si invoca l'autorità di una sentenza favorevole non definitiva; tuttavia il suo uso resta soggetto a valutazione del giudice.
- La sospensione 'necessaria' ex art. 295 c.p.c. trova spazio soprattutto quando in entrambe le cause non è intervenuta ancora alcuna decisione di merito; se invece una decisione di merito è sopravvenuta, il processo pregiudicato può proseguire perché il sistema è in grado di fondare il giudizio sulla decisione intervenuta.
- L'impugnazione della cartella di pagamento può essere decisa anche limitandosi ai vizi propri dell'atto di riscossione (art. 19 DPR 131/1986) e non richiede necessariamente la previa definizione definitiva degli atti impositivi presupposti.
- Per evitare decisioni contrastanti, valutare sempre se la definizione dell'una causa costituisce un presupposto logico-giuridico indispensabile per l'altra; in caso contrario il giudice può decidere nel merito della cartella senza sospendere il procedimento.
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