Sentenza del 15/11/2016 n. 8616 - Comm. Trib. Prov. Milano
TARES - Sanzione per omessa denuncia di occupazione locali - Pluralità di anni - Cumulo giuridico - Applicabilità - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato la determinazione separata delle sanzioni relative a diversi anni d’imposta, sostenendo che le violazioni di omessa denuncia, essendo della stessa indole e riferite a periodi d’imposta differenti, dovessero essere riunite ai fini dell’applicazione del cumulo giuridico previsto dall’art. 12, comma 5, del d.lgs. 472/1997, anziché sommate mediante cumulo materiale.
La decisione
La contestazione è stata accolta: per le violazioni della stessa indole commesse in più periodi d’imposta deve applicarsi una sanzione base aumentata da metà al triplo. Qualora le violazioni non siano state contestate o sanzionate contemporaneamente, l’autorità competente deve determinare la sanzione complessiva considerando anche quelle già oggetto di precedenti provvedimenti o sentenze. Le sanzioni devono quindi essere rideterminate secondo il cumulo giuridico.
Norme richiamate
Art. 12, comma 5, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
Quando violazioni della stessa indole vengono commesse in periodi di imposta diversi, si applica la sanzione base aumentata dalla metà al triplo. Se l'ufficio non contesta tutte le violazioni o non irroga la sanzione contemporaneamente rispetto a tutte, quando in seguito vi provvede determina la sanzione complessiva tenendo conto delle violazioni oggetto del precedente provvedimento. Se più atti di irrogazione danno luogo a processi non riuniti o comunque introdotti avanti a giudici diversi, il giudice che prende cognizione dell'ultimo di essi ridetermina la sanzione complessiva tenendo conto delle violazioni risultanti dalle sentenze precedentemente emanate.
Le violazioni della stessa indole commesse in annualità diverse devono essere trattate mediante cumulo giuridico e non mediante semplice somma delle sanzioni. La regola opera anche quando le contestazioni sono contenute in atti distinti o sono esaminate in procedimenti separati.
Massime di principio
- Quando un contribuente commette violazioni omogenee in più annualità, occorre verificare se la legge prevede il cumulo giuridico: in tal caso la sanzione complessiva è generalmente più favorevole rispetto al cumulo materiale.
- L’amministrazione deve considerare, nella quantificazione finale, anche le violazioni già contestate o definite con precedenti provvedimenti.
- La mancata contestazione simultanea delle violazioni non elimina il diritto all’applicazione del cumulo giuridico; la sanzione deve essere ricalcolata quando vengono esaminate ulteriori annualità.
- In presenza di più giudizi separati, il giudice che decide sull’ultimo procedimento deve tenere conto delle sanzioni risultanti dalle decisioni precedenti e rideterminare il trattamento complessivo.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 15 nov 2016Sentenza del 15/11/2016 n. 342 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna
- Sentenza · 15 nov 2016Sentenza del 15/11/2016 n. 343 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna
- Sentenza · 15 nov 2016Sentenza del 15/11/2016 n. 1295 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
- Sentenza · 15 nov 2016Sentenza del 15/11/2016 n. 1306 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
- Sentenza · 15 nov 2016Sentenza del 15/11/2016 n. 1992 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 15 nov 2016Sentenza del 15/11/2016 n. 2006 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →