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Sentenza

Sentenza n. 2103/2026 - Milano, Sezione 1

in punto ottemperanza al giudicato di cui alla sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 162/2024, depositata e resa pubblica il 1° marzo 2024, Sez. Lavoro, r.g. 889/2023, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 10 giugno 2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla Cancelleria in data 10 dicembre 2025.

Giustizia amministrativa202504907

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio che aveva riconosciuto il diritto alla carta docente per gli anni scolastici 2018/19-2023/24

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, n. 162/2024, passata in giudicato per mancata impugnazione. La sentenza aveva dichiarato il diritto della docente all'ottenimento della carta docente per sei anni scolastici, per un importo di euro 500,00 per ciascun anno, condannando il Ministero a mettere a disposizione complessivamente euro 3.000,00 e a rifondere le spese di lite. La pronuncia era stata notificata al Ministero il 10 giugno 2025, ma l'Amministrazione non aveva posto in essere alcun adempimento. Era inoltre inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997. La ricorrente ha chiesto l'ordine di esecuzione e, in caso di persistente inottemperanza, la nomina di un commissario ad acta.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, verificando che la sentenza del giudice del lavoro era passata in giudicato, era stata regolarmente notificata al Ministero e che il termine dilatorio di 120 giorni era inutilmente decorso. Ha quindi ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare piena e completa esecuzione alla pronuncia, riconoscendo alla ricorrente il beneficio della carta elettronica del docente, entro 90 giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla sua notificazione se anteriore. Per l'eventuale persistente inadempimento ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Varese, assegnandogli 60 giorni dalla richiesta della ricorrente e consentendogli di delegare un funzionario. Il commissario potrà ricorrere, in caso di insufficienza dei fondi, ai capitoli di bilancio specificamente destinati e al pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • artt. 112 e seguenti c.p.a.

    Consentono di agire davanti al giudice amministrativo per ottenere l'esecuzione del giudicato e dei provvedimenti equiparati.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare l'esecuzione della pronuncia e di nominare, per l'eventuale inadempimento, un commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997

    Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.

    Il decorso infruttuoso dei 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di promuovere l'esecuzione nei confronti dell'amministrazione statale.

  • art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997

    In caso di incapienza dei fondi dell'amministrazione soccombente, consente il ricorso al pagamento in conto sospeso secondo la disciplina applicabile.

Massime di principio

  • L'ottemperanza a una sentenza passata in giudicato che impone a un'amministrazione statale il riconoscimento di un beneficio e il pagamento di somme può essere richiesta quando il titolo sia stato notificato e sia inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
  • Nel giudizio di ottemperanza, accertata l'inottemperanza, il giudice deve ordinare all'amministrazione di dare piena esecuzione al giudicato entro un termine specifico e può nominare sin d'ora un commissario ad acta per l'eventuale persistente inadempimento.
  • Il commissario ad acta, quale ausiliario del giudice, può essere individuato in un dirigente o funzionario pubblico la cui attività commissariale rientri nei compiti istituzionali; in tal caso non è dovuto uno specifico compenso.
  • Quando l'esecuzione del giudicato comporta un pagamento e i fondi dell'amministrazione risultano incapienti, il commissario ad acta può ricorrere agli strumenti contabili speciali previsti dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996, incluso il pagamento in conto sospeso.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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