Cassazione Penale, Sentenza n. 14977/2022 del 19/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava l'ordinanza che confermava il sequestro preventivo di un chiosco, deducendo in primo motivo vizio di motivazione ex art. 606 comma 1 lett. c) c.p.p. in relazione all'art. 125 comma 3 c.p.p., sostenendo che il periculum in mora fosse basato su affermazioni generiche e ipotetiche (le opere sarebbero state inizialmente autorizzate) e che non fosse spiegato in che misura la disponibilità del bene potesse ledere il bene giuridico edilizio. In secondo motivo deduceva vizio di diritto ex art. 606 comma 1 lett. b) c.p.p. in relazione all'art. 44 DPR 380/01 e profili costituzionali e CEDU, lamentando che i lavori contestati erano stati eseguiti anteriormente all'annullamento dell'autorizzazione amministrativa e che la ricorrente aveva operato in conformità a plurimi atti amministrativi, escludendo quindi l'illecito penale e l'elemento soggettivo.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il tribunale avesse motivato in modo valido l'esistenza dell'abuso edilizio, riscontrando una difformità della struttura effettivamente realizzata rispetto alla concessione del 2015 (struttura stabile anziché amovibile) e rilevando agganci stabili ad utenze e profili di inamovibilità. Tali elementi, uniti a plurime variazioni e provvedimenti successivi, escludono la buona fede e costituiscono indice dell'elemento soggettivo. La Corte ha precisato che la macroscopica illegittimità del titolo non è condizione necessaria per la configurabilità del reato edilizio e che la valutazione sull'interpretazione degli atti amministrativi rientra nel sindacato di fatto, non sindacabile in cassazione salvo inesistenza o mera apparenza della motivazione. Inoltre la Corte ha ritenuto legittima la valutazione del periculum in mora, poiché la prosecuzione dell'attività commerciale avrebbe aggravato l'alterazione dello stato dei luoghi e il carico urbanistico. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 322 c.p.p.
Norma richiamata per il ricorso al tribunale avverso il decreto di sequestro preventivo; la corte descrive l'iter procedurale dell'istanza cautelare.
art. 125 comma 3 c.p.p.
Richiamato nel motivo relativo alla motivazione sul periculum in mora; la corte valuta la sufficienza della motivazione ai fini cautelari.
art. 606 comma 1 lett. b) e lett. c) c.p.p.
Rinvio alle norme che disciplinano i motivi di ricorso per cassazione (errori di diritto e carenza/contraddittorietà della motivazione); la Corte valuta l'ammissibilità e il merito di tali censure.
art. 44 DPR 380/2001
Norma penale edilizia richiamata in relazione al reato contestato per lavori eseguiti "sine titulo" o in difformità dal titolo; la Corte valuta la difformità materiale rispetto alla concessione come elemento della fattispecie.
artt. 3, 25, 27 Cost.
Richiamati dalla ricorrente per profili di garanzie costituzionali; la Corte non ritiene le censure fondate rispetto alla valutazione cautelare e alla configurazione dell'elemento soggettivo.
art. 7 CEDU
Richiamato dalla ricorrente con riferimento al principio di legalità penale; la Corte ritiene che la qualificazione penale sia stata adeguatamente motivata e non viola il principio invocato.
art. 325 c.p.p.
Richiamato per distinguere le questioni di diritto (sindacabili in cassazione) dalle questioni di fatto riguardanti l'interpretazione di atti amministrativi, che rientrano nel giudizio di merito e non nella sede di legittimità salvo motivi limitati.
Massime di principio
- La presenza di un titolo amministrativo non esclude automaticamente la fattispecie di reato edilizio: la difformità materiale dell'opera rispetto al titolo (es. struttura stabile anziché amovibile, agganci alle reti) può giustificare misure cautelari.
- La macroscopica illegittimità del titolo non è condizione necessaria per la configurazione del reato; essa può però costituire un elemento sintomatico dell'elemento soggettivo (dolo).
- In sede di cassazione non è consentito riformare valutazioni di fatto o l'interpretazione non normativa di atti amministrativi, salvo che sia dimostrata l'assenza o la mera apparenza della motivazione.
- Per il periculum in mora nelle misure reali è sufficiente una motivazione che colleghi la prosecuzione dell'attività alla possibilità di aggravare l'alterazione dello stato dei luoghi e il carico urbanistico.
- L'annullamento amministrativo intervenuto successivamente all'esecuzione dei lavori non determina automaticamente l'assenza di rilevanza penale: rileva la conformità materiale e le eventuali variazioni non autorizzate rispetto alla disciplina urbanistica.
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