Sentenza del 16/01/2015 n. 686 - Corte di Cassazione
Impugnazioni civili - Interesse all'impugnazione - Sentenza - Contenuto - Motivazione - Pluralità di argomentazioni- In genere - Inammissibilità di una domanda, o di un capo di essa o di un motivo di gravame - Motivazione anche sul merito - "potestas iudicandi" - Insussistenza - Motivo di ricorso per cassazione solo sotto tale secondo profilo - Inammissibilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato per cassazione la sentenza della CTR del Lazio che aveva dichiarato inammissibile, per genericità dei motivi, il suo appello contro la decisione della CTP. La ricorrente ha sostenuto che l’atto di appello individuava chiaramente le statuizioni contestate e formulava specifiche censure, riguardanti l’inattendibilità della contabilità, i presupposti dell’accertamento analitico-induttivo e la determinazione dei ricavi. La CTR, pur dichiarando l’appello inammissibile, aveva comunque esaminato e respinto nel merito le censure.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il motivo relativo all’erronea dichiarazione di inammissibilità dell’appello, ritenendo che i motivi fossero sufficientemente specifici. Ha dichiarato inammissibili gli ulteriori motivi concernenti il merito, perché diretti contro argomentazioni svolte dalla CTR solo ad abundantiam, dopo che essa aveva affermato di non poter esaminare il merito. La sentenza è stata cassata con rinvio ad altra sezione della CTR del Lazio, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53
L’atto di appello tributario deve contenere motivi sufficientemente specifici, tali da consentire di individuare le parti della sentenza impugnate e le critiche rivolte contro di esse.
Codice di procedura civile, art. 342
La specificità dei motivi di appello richiede l’indicazione delle statuizioni contestate e delle ragioni della contestazione; nel caso esaminato tale requisito è stato ritenuto rispettato.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, commi 1 e 2
La norma disciplina l’accertamento analitico-induttivo dei redditi e i presupposti che consentono all’Amministrazione finanziaria di ricostruire induttivamente ricavi e redditi, anche in presenza di contabilità inattendibile.
Codice di procedura civile, art. 360
Individua i motivi per i quali è possibile proporre ricorso per cassazione; nel caso concreto è stato dedotto, tra l’altro, un vizio relativo alla dichiarazione di inammissibilità dell’appello.
Principio delle Sezioni Unite sulla motivazione ad abundantiam
Quando il giudice dichiara inammissibile una domanda, un capo o un motivo, esaurendo così la propria potestas iudicandi sul merito, le eventuali considerazioni successive sul merito sono svolte ad abundantiam. Esse non devono essere impugnate, poiché manca l’interesse a contestarle autonomamente.
Massime di principio
- Se una sentenza dichiara preliminarmente inammissibile una domanda o un motivo, l’impugnazione deve concentrarsi su tale statuizione pregiudiziale.
- Le argomentazioni sul merito formulate dopo una dichiarazione di inammissibilità sono normalmente irrilevanti e non producono una decisione effettiva sul merito; impugnarle autonomamente può comportare l’inammissibilità per difetto di interesse.
- Un appello è sufficientemente specifico quando consente di individuare con chiarezza le parti della decisione contestate e le ragioni per cui esse sarebbero erronee, anche senza formule particolarmente elaborate.
- La contraddizione tra la dichiarazione di genericità dei motivi e l’effettivo esame dettagliato delle censure può dimostrare che l’appello era in realtà comprensibile e specifico.
- In caso di cassazione della statuizione di inammissibilità, la causa viene normalmente rinviata al giudice di merito affinché esamini nuovamente la controversia, senza che la Cassazione debba pronunciarsi sulle motivazioni di merito svolte solo incidentalmente.
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