Ordinanza n. 619/2026 - Roma, Sezione 3Q
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - della Deliberazione n. 1543 del 23/10/2025 della ASL Roma 6, con la quale è stata aggiudicata la “Procedura negoziata senza bando per l'affidamento della fornitura biennale di videocapsule endoscopiche per lo studio del piccolo intestino con contestuale fornitura incomodato d'uso gratuito di una piattaforma informatizzata per acquisizione/elaborazione dati, registrazione e refertazione dotato di software d'intelligenza artificiale” (CIG B80253AC5B) in favore della Waldner Tecnologie Medicali S.r.l. a Socio Unico, comunicata in data 28 ottobre 2025; - ove occorrer possa ed in parte qua, per le parti confliggenti con gli interessi della ricorrente, della lettera di invito, del capitolato tecnico con i suoi allegati, del verbale di gara nella parte in cui sono state valutate le offerte presentate dalle controinteressate, nonché della nota mail del 5.10.2025 agli atti dell'ufficio del Rup (non conosciuta dalla ricorrente) con cui il Direttore della UOC Gastroenterologia e Endoscopia Digestiva, ha trasmesso la propria valutazione di conformità dei prodotti offerti ai requisiti di minima previsti; - di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso ai precedenti ancorché non noto; nonché per la declaratoria d'inefficacia - del contratto, ove medio tempore stipulato, con conseguente accertamento del diritto al subentro e condanna dell'amministrazione al risarcimento del danno in forma specifica, mediante affidamento dell'appalto alla Endovascular Service S.r.l.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione della procedura negoziata per la fornitura biennale di videocapsule endoscopiche e di una piattaforma informatizzata con software di intelligenza artificiale
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, terza classificata, ha impugnato l'aggiudicazione e gli atti di gara contestando la mancata esclusione dell'aggiudicataria e della seconda classificata. Ha sostenuto che i prodotti offerti fossero difformi dalle caratteristiche tecniche minime previste dal capitolato, con particolare riferimento alle funzionalità del software, alla presenza di una rete neurale convoluzionale, alla validazione dei risultati mediante studi pubblicati su riviste internazionali e alle dimensioni dello schermo. Ha inoltre chiesto, ove stipulato, la declaratoria di inefficacia del contratto, il subentro e il risarcimento in forma specifica. L'amministrazione ha difeso la legittimità della valutazione di conformità, fondata anche sul principio di equivalenza funzionale previsto dalla lex specialis. A seguito di un'ordinanza istruttoria, l'amministrazione ha depositato un unico verbale della commissione, nel quale la conformità delle offerte era affermata mediante richiamo a una e-mail del direttore dell'unità operativa competente, non depositata.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare. In sede di sommaria cognizione ha ritenuto infondate, quanto meno con riferimento all'aggiudicataria, le contestazioni sulla conformità tecnica dell'offerta. Ha rilevato che le funzionalità descritte per il software di elaborazione e refertazione presuppongono necessariamente un sistema dotato di rete neurale convoluzionale, idoneo al riconoscimento artificiale degli oggetti; che il riferimento della lex specialis a studi pubblicati su riviste internazionali può essere inteso anche come riferito a un solo studio; e che la differenza tra lo schermo di 28 pollici richiesto e quello di 27 pollici offerto è sostanzialmente impercettibile. Pur dando atto della prospettazione del periculum in relazione ai pazienti, il Collegio ha ritenuto prevalente, nella comparazione degli interessi, l'interesse della stazione appaltante all'esecuzione della fornitura rispetto all'interesse meramente patrimoniale della ricorrente. Ha condannato la ricorrente alle spese della fase cautelare, liquidate in 1.000 euro oltre accessori, e fissato l'udienza pubblica di merito per il 12 maggio 2026.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale nel processo amministrativo; sulla base della sommaria cognizione e della comparazione degli interessi il TAR ha respinto la domanda cautelare.
Principio di equivalenza funzionale previsto dalla lettera di invito
Consente di ritenere conforme un prodotto che, pur non replicando necessariamente in modo letterale la caratteristica descritta, assicuri una funzionalità equivalente; la valutazione può risultare anche implicitamente dalla documentazione tecnica quando da essa sia desumibile la rispondenza al requisito.
Massime di principio
- Nelle procedure di gara, la valutazione di equivalenza funzionale può essere espressa anche implicitamente, purché dalla documentazione tecnica dell'offerta sia desumibile la rispondenza sostanziale del prodotto al requisito previsto dalla lex specialis.
- La verifica della conformità tecnica può ritenersi sufficiente quando le funzionalità dichiarate nell'offerta presuppongano necessariamente il possesso della caratteristica tecnica contestata.
- L'espressione della lex specialis che richieda la validazione dei risultati mediante studi pubblicati su riviste internazionali può essere interpretata, salvo diversa previsione, come riferibile anche a un solo studio, non essendo necessariamente richiesto il pluralismo delle pubblicazioni.
- Una difformità quantitativa minima rispetto alla prescrizione tecnica, quale la differenza di un pollice nella dimensione dello schermo richiesto, non determina automaticamente l'esclusione quando risulti sostanzialmente irrilevante rispetto alla funzionalità del bene.
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