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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-568/20

Judgment of the General Court (Seventh Chamber) of 6 April 2022. — MF v European Union Agency for the Operational Management of Large-Scale IT Systems in the Area of Freedom, Security and Justice. — Civil service – Members of the temporary staff – Post occupied requiring security clearance – Clearance refused by the national security authority – Termination of the contract – No request for a hearing – Right to be heard within the meaning of Article 11(5)(b) of Decision 2015/444. — Case T-568/20

Giurisprudenza europea62020TJ0568

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale respinge il ricorso di un agente temporaneo di eu-LISA licenziato per mancato ottenimento della security clearance. Pur riconoscendo che la decisione 2015/444 era applicabile a eu-LISA, il giudice osserva che il diritto a essere sentito ex articolo 11, paragrafo 5, lettera b), richiede una richiesta specifica dell'interessato, richiesta che MF non ha validamente formulato. In ogni caso, non è stato dimostrato che un'eventuale audizione o ulteriori chiarimenti avrebbero potuto modificare l'esito della verifica di sicurezza o la decisione di cessazione del contratto.

Impugnazione del licenziamento di un membro del personale temporaneo di eu-LISA per mancato conseguimento della security clearance: la Corte chiarisce quando opera il diritto a essere sentito ex articolo 11, paragrafo 5, lettera b), della decisione 2015/444.

La questione giuridica

Se, in caso di esito negativo della verifica di sicurezza nazionale che impedisce il rilascio della security clearance, il dipendente abbia diritto a essere sentito ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5, lettera b), della decisione 2015/444; se la richiesta di audizione sia stata effettivamente formulata; e, in caso di eventuale irregolarità procedurale, se essa sia idonea a incidere sul contenuto della decisione di cessazione del rapporto.

Principio di diritto

Il Tribunale ha stabilito che l'articolo 11, paragrafo 5, lettera b), della decisione 2015/444 si applicava a eu-LISA nel periodo considerato, ma il diritto a essere sentito sorge solo se l'interessato presenta una specifica richiesta in tal senso; nel caso di specie MF non ha dimostrato di aver formulato una domanda valida di audizione nei confronti della security authority competente. In ogni caso, anche ove l'irregolarità fosse esistita, essa non avrebbe comportato l'annullamento della decisione perché non è stato dimostrato che l'audizione o eventuali chiarimenti alla NSA rumena avrebbero potuto incidere sul contenuto della decisione di cessazione del contratto, restando la security authority libera e non obbligata a chiedere ulteriori chiarimenti.

Norme richiamate

  • Articolo 270 TFUE
  • Articolo 11, paragrafo 5, lettera b), della decisione 2015/444
  • Articolo 47, lettera b), punto ii), delle condizioni di impiego degli altri agenti dell'Unione europea
  • Regolamento (UE) 2018/1726
  • Articolo 19, paragrafo 1, lettere z) e aa), del regolamento (UE) 2018/1726
  • Articolo 37, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1726
  • Articolo 55 del regolamento (UE) 2018/1726
  • Regolamento (UE) n. 1077/2011
  • Articolo 29 del regolamento (UE) n. 1077/2011
  • Decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom
  • Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale

Cessazione del contratto per mancato rilascio della security clearance in eu-LISA

La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 270 TFUE proposto da un membro del personale temporaneo di eu-LISA avverso la decisione di cessazione del suo contratto, adottata dopo un parere negativo dell'autorità nazionale rumena di sicurezza. La controversia verte principalmente sul diritto a essere sentito in materia di sicurezza delle informazioni classificate e sull'applicabilità a eu-LISA delle regole di sicurezza della Commissione.

Fatti e procedimento principale

MF, cittadino rumeno, era stato assunto da eu-LISA nel febbraio 2018 come agente temporaneo AD 5 per cinque anni, in un posto che richiedeva il possesso o l'ottenimento di una valid security clearance di livello SECRET UE/EU SECRET. La vacancy notice prevedeva espressamente che il mancato conseguimento della clearance da parte dell'autorità nazionale competente potesse comportare la cessazione del contratto.

Su richiesta di eu-LISA, la Direzione sicurezza della Commissione avviava l'investigazione presso l'autorità rumena competente, l'Oficiul Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat. Dopo un esito negativo comunicato nel novembre 2018, l'interessato veniva informato dell'opinione sfavorevole e proponeva rimedi interni e un ricorso in Romania. Poiché non risultavano posti equivalenti privi di requisito di sicurezza, eu-LISA manifestava l'intenzione di risolvere il rapporto e convocava l'interessato a un incontro con l'Executive Director il 12 settembre 2019. Con decisione del 29 ottobre 2019, il contratto veniva quindi terminato con preavviso di tre mesi ai sensi dell'articolo 47, lettera b), punto ii), delle condizioni di impiego degli altri agenti.

Oggetto del ricorso e conclusioni delle parti

MF chiedeva l'annullamento della decisione di cessazione e, se del caso, della decisione di rigetto del reclamo amministrativo. eu-LISA concludeva per il rigetto del ricorso e per la condanna alle spese.

Esame della ricevibilità della domanda contro il rigetto del reclamo

Il Tribunale ricorda la giurisprudenza costante secondo cui il reclamo amministrativo e il suo rigetto fanno parte di una procedura complessa e, di regola, il ricorso diretto contro il rigetto non ha contenuto autonomo quando si limita a confermare l'atto originario. Nel caso di specie, la decisione sul reclamo forniva soltanto ulteriori chiarimenti, senza re-examinate la situazione sulla base di nuovi elementi di diritto o di fatto né modificare la decisione iniziale. Ne consegue che non vi era un atto lesivo autonomo e che la domanda relativa al rigetto del reclamo non doveva essere esaminata separatamente.

Quadro normativo applicabile

Il punto centrale era stabilire quale disciplina regolasse, al momento dei fatti, la sicurezza delle informazioni classificate in eu-LISA.

Il Tribunale osserva che:

  • il progetto di regole di sicurezza prodotto dal ricorrente non era mai stato adottato e dunque non era applicabile;
  • la decisione 2019/273 dell'organo di amministrazione di eu-LISA era successiva alla decisione impugnata e quindi non rilevante ratione temporis;
  • la decisione 2016/133 REV 3 non era la base della censura dedotta.

Quanto alla decisione 2015/444, il Tribunale ricostruisce il sistema normativo: il regolamento (UE) 2018/1726 impone a eu-LISA di adottare proprie regole di sicurezza, ma, in difetto di adozione tempestiva, restavano in vigore le regole interne adottate sulla base del regolamento n. 1077/2011. Poiché l'articolo 29 di tale regolamento rinviava ai principi di sicurezza della decisione 2001/844, sostituita dalla decisione 2015/444, ne discende che eu-LISA era soggetta, nel periodo rilevante, ai principi di sicurezza fissati dalla decisione 2015/444. Pertanto, l'articolo 11, paragrafo 5, lettera b), di tale decisione era applicabile alla fattispecie.

Contenuto dell'articolo 11, paragrafo 5, lettera b), della decisione 2015/444

Il Tribunale precisa che tale disposizione prevede che, quando la security investigation non consente di garantire che nulla di negativo sia noto sull'affidabilità della persona, l'autorità di sicurezza competente notifica l'interessato, il quale può chiedere di essere sentito. A seguito dell'audizione, l'autorità può chiedere ulteriori chiarimenti all'autorità nazionale competente, ma si tratta di una facoltà, non di un obbligo. Se l'esito negativo è confermato, non viene rilasciata l'autorizzazione di accesso alle informazioni classificate.

Valutazione del preteso diritto a essere sentito

Il Tribunale ritiene che il diritto alla audizione fosse subordinato alla presentazione di una specifica richiesta da parte dell'interessato. Esamina quindi i tre momenti invocati da MF come possibili richieste:

  • durante l'incontro del 12 settembre 2019, dal verbale emerge solo la contestazione di presunte omissioni procedurali della Commissione e la richiesta di chiarimenti sul rispetto dell'articolo 11 della decisione 2015/444, non una domanda di essere sentito ai sensi della lettera b);
  • l'email del 12 settembre 2019 era indirizzata alla Commissione, non a eu-LISA, che ne riceveva solo copia, e quindi non poteva essere interpretata come richiesta rivolta all'autorità competente di eu-LISA;
  • l'email del 2 ottobre 2019 conteneva contestazioni sulla mancata notifica dei motivi dell'opinione negativa, ma non una richiesta equivalente a un'istanza di audizione ex articolo 11, paragrafo 5, lettera b).

Da ciò il Tribunale conclude che il ricorrente non ha dimostrato di aver chiesto validamente di essere sentito davanti alla security authority di eu-LISA.

Irrilevanza, in ogni caso, dell'eventuale irregolarità procedurale

Il Tribunale aggiunge che, anche se si volesse ritenere esistente una richiesta valida non seguita da audizione, la censura non potrebbe comunque condurre all'annullamento se non fosse dimostrato che l'irregolarità era idonea a influire sul contenuto della decisione finale. Nel caso concreto, MF non ha mostrato che la sua audizione avrebbe potuto incidere sull'esito della valutazione rumena o sulla decisione di cessazione.

In particolare:

  • l'articolo 11, paragrafo 5, lettera b), attribuisce alla security authority una mera facoltà di chiedere ulteriori chiarimenti alla NSA competente, non un obbligo;
  • il ricorrente aveva già fatto valere davanti all'autorità rumena l'argomento del suo casellario giudiziale ripulito per riabilitazione, senza ottenere un mutamento dell'opinione negativa;
  • l'asserita raccomandazione della NSA rumena di riprendere la procedura di verifica non era provata e, secondo il contenuto della lettera del 15 gennaio 2020, la questione era stata rimessa alla Commissione come scelta discrezionale.

Decisione e dispositivo

Il Tribunale respinge il motivo unico fondato sulla violazione dell'articolo 11, paragrafo 5, lettera b), della decisione 2015/444 e delle regole di sicurezza di eu-LISA. Di conseguenza, il ricorso è integralmente rigettato e MF è condannato alle spese ai sensi dell'articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale.

Principio affermato

Nelle procedure di cessazione del rapporto per mancato ottenimento della security clearance, il diritto a essere sentito previsto dall'articolo 11, paragrafo 5, lettera b), della decisione 2015/444 opera solo se l'interessato formula una richiesta specifica a tal fine; in difetto, non può invocare la violazione di tale garanzia. Inoltre, anche ove vi sia stata un'irregolarità, l'annullamento è escluso se non risulta che l'audizione omessa avrebbe potuto incidere concretamente sul contenuto della decisione finale.

Come è indicizzato

Materiefunzione pubblica dell'unione europeasicurezza e classificazione delle informazionidiritto di difesaagenzie dell'unione europearisoluzione del contratto di lavoro

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