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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-425/20

Judgment of the General Court (Eighth Chamber) of 6 April 2022. — KU v European External Action Service. — Civil service – Members of the contract staff – EEAS staff – Psychological harassment – Administrative investigation – Article 12a of the Staff Regulations – Request for assistance – Rejection of the request – Article 24 of the Staff Regulations – Obligation to state reasons – Error of assessment – Reasonable time – Liability. — Case T-425/20

Giurisprudenza europea62020TJ0425

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale respinge integralmente il ricorso di una membro del personale contrattuale dell’EEAS che lamentava molestie psicologiche da parte del proprio superiore e chiedeva l’annullamento del rigetto della domanda di assistenza, oltre al risarcimento del danno. La Corte ritiene adeguata la motivazione della decisione, esclude l’esistenza di errore di valutazione nell’applicazione dell’articolo 12a dello Statuto e considera sufficiente, ai fini dell’articolo 24, l’apertura di un’indagine amministrativa. Viene inoltre escluso che i tempi del procedimento siano irragionevoli in modo tale da incidere sulla validità della decisione impugnata.

Impugnazione del rigetto di una domanda di assistenza per asserito mobbing nell’EEAS e della conseguente domanda risarcitoria; la Corte esamina motivazione, qualificazione della condotta come molestie psicologiche, obbligo di assistenza e ragionevole durata del procedimento amministrativo.

La questione giuridica

Se l’EEAS abbia violato l’obbligo di assistenza ex articolo 24 dello Statuto e l’articolo 12a dello Statuto nel respingere la domanda di assistenza per presunto mobbing, se la decisione fosse viziata da insufficiente motivazione o da errore di valutazione dei fatti, e se la durata dell’indagine amministrativa fosse irragionevole; di conseguenza, se spettasse il risarcimento del danno dedotto.

Principio di diritto

Il Tribunale conferma che, in presenza di elementi prima facie, l’istituzione adempie all’obbligo di assistenza aprendo un’indagine amministrativa; la sola insoddisfazione del dipendente rispetto all’organizzazione del servizio, agli incarichi affidati, agli spostamenti di ufficio o a episodi isolati non basta a integrare molestie psicologiche ai sensi dell’articolo 12a dello Statuto. La motivazione dell’atto è sufficiente quando, considerato il contesto e il rapporto d’indagine reso accessibile all’interessato, consente di comprendere la ragione del rigetto; inoltre, un’eventuale durata non ottimale del procedimento non comporta annullamento se non incide sul contenuto della decisione finale. La domanda risarcitoria, essendo strettamente connessa ai motivi di annullamento respinti, è a sua volta rigettata.

Norme richiamate

  • Articolo 270 TFUE
  • Articolo 24 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 12a dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 12 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 90, paragrafi 1 e 2, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 25, secondo comma, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 296 TFUE
  • Articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 92 del regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea
  • Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 89 del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 91 del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 106, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale

Rigetto della domanda di assistenza per presunto mobbing nell’EEAS

Il Tribunale, con sentenza del 6 aprile 2022 nel caso T-425/20, esamina un ricorso ex articolo 270 TFUE proposto da una membro del personale contrattuale dell’European External Action Service (EEAS) contro il rigetto della sua domanda di assistenza per presunte molestie psicologiche sul lavoro. La controversia riguarda anche una domanda di risarcimento danni per il pregiudizio asseritamente subito.

Fatti e procedimento amministrativo

La ricorrente aveva prestato servizio in una divisione dell’EEAS e, a seguito di difficoltà nel rapporto di lavoro, aveva contattato rappresentanti sindacali, il mediatore dell’EEAS e infine l’IDOC, ufficio incaricato dell’indagine amministrativa. In maggio 2018 aveva presentato una domanda di assistenza ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 1, dello Statuto, invocando l’articolo 24 e lamentando, in particolare, molestie psicologiche da parte del suo capo divisione A e di altri due superiori.

L’EEAS aveva poi aperto un’indagine amministrativa nei confronti di A, svolta tra ottobre e dicembre 2018, con audizione di testimoni e della ricorrente. Il rapporto finale dell’IDOC del giugno 2019 concludeva che non era emersa alcuna condotta inappropriata o molestia psicologica. Con decisione del 17 settembre 2019 l’autorità abilitata a concludere i contratti di lavoro dell’EEAS (AECE) respingeva la domanda, affermando che i fatti non integravano violazione degli articoli 12 e 12a dello Statuto e che, per gli altri superiori, non vi erano elementi sufficienti per aprire un’indagine.

Questioni sottoposte al Tribunale

La ricorrente deduceva quattro motivi principali:

  • insufficienza della motivazione e omesso esame delle prove;
  • errore di diritto per violazione dell’articolo 12a dello Statuto;
  • errore manifesto di valutazione;
  • violazione dell’articolo 24 dello Statuto, sia per mancata assistenza sia per irragionevole durata del procedimento.

Normativa e quadro giuridico

Il Tribunale richiama in particolare:

  • l’articolo 24 dello Statuto, applicabile per analogia ai membri del personale contrattuale tramite l’articolo 92 del regime applicabile agli altri agenti;
  • l’articolo 12a dello Statuto, che definisce le molestie psicologiche;
  • l’articolo 25, secondo comma, dello Statuto e l’articolo 296 TFUE, relativi all’obbligo di motivazione;
  • l’articolo 41 della Carta, quale espressione del diritto a una buona amministrazione;
  • l’articolo 90 dello Statuto, sul reclamo amministrativo;
  • le norme procedurali del Tribunale richiamate nel corso del giudizio.

Motivazione della decisione e presunto difetto di esame delle prove

Sul primo motivo, il Tribunale osserva che la decisione impugnata e la decisione sul reclamo si fondavano essenzialmente sul rapporto investigativo IDOC, la cui versione non confidenziale era stata trasmessa alla ricorrente. Secondo la Corte, l’EEAS non era tenuta a rispondere a tutti gli argomenti puntualmente dedotti dall’interessata: è sufficiente che la motivazione sia chiara, comprensibile e indichi gli elementi decisivi della decisione.

Il Tribunale ritiene quindi che la motivazione fosse adeguata, poiché consentiva alla ricorrente di comprendere che l’EEAS aveva escluso l’esistenza di molestie psicologiche sulla base degli esiti dell’indagine e di contestare utilmente tale valutazione in giudizio.

Interpretazione dell’articolo 12a dello Statuto

Nel trattare congiuntamente il secondo e il terzo motivo, il Tribunale ribadisce la nozione di molestie psicologiche di cui all’articolo 12a, paragrafo 3, dello Statuto:

  • si tratta di condotte improprie, verbali, scritte, gestuali o di altro tipo;
  • devono protrarsi nel tempo ed essere ripetitive o sistematiche;
  • devono avere l’effetto di ledere la personalità, la dignità o l’integrità fisica o psichica della vittima.

La Corte precisa che non occorre dimostrare un’intenzione specifica di nuocere: è sufficiente una condotta intenzionale che, oggettivamente, produca quell’effetto. Occorre però che i fatti siano oggettivamente sufficientemente comprovati e che un osservatore imparziale e ragionevole li consideri eccessivi e criticabili. Inoltre, singoli episodi, isolatamente considerati, possono non integrare molestie ma acquistare rilevanza se valutati complessivamente nel loro contesto e nella loro ripetizione nel tempo.

Valutazione dei fatti allegati dalla ricorrente

Il Tribunale esamina in modo puntuale le diverse circostanze invocate dalla ricorrente.

Assegnazione di compiti asseritamente estranei alla mansione

La Corte rileva che, nel contesto di una divisione di nuova creazione e di un incarico con margini di flessibilità, i compiti contestati erano in gran parte coerenti con le esigenze del servizio o comunque ancillari rispetto alle mansioni principali. Un singolo incarico straordinario, affidato in via eccezionale e accettato positivamente dalla ricorrente, non può essere qualificato come molestia psicologica.

Lavoro oltre l’orario contrattuale

Quanto alla pretesa imposizione di lavoro nei fine settimana o durante ferie/malattia, il Tribunale osserva che gli elementi prodotti non dimostrano un obbligo sistematico o imputabile ad A. In un caso B si era persino scusato per aver inviato lavoro durante la malattia della ricorrente, e A risultava averla protetta da pressioni indebite quando ne era venuto a conoscenza.

Mancanza di formazione professionale

La ricorrente non ha dimostrato specifiche richieste di formazione o assistenza respinte dall’amministrazione. La documentazione di fascicolo, inclusa la sua autovalutazione, indicava invece che aveva partecipato alle sessioni di formazione per i nuovi assunti e aveva appreso rapidamente gli strumenti informatici principali.

Presunto isolamento del team e spostamenti di ufficio

Il Tribunale riconosce che gli spostamenti di ufficio erano frequenti, ma ritiene che essi fossero spiegabili con la particolare organizzazione di una divisione appena creata e con esigenze del servizio. Gli spostamenti, di per sé, non costituiscono molestie. Le testimonianze invocate dalla ricorrente sono giudicate in larga parte indirette o fondate su ciò che la stessa aveva riferito, e non dimostrano un intento persecutorio.

Esclusione da riunioni

Per quanto riguarda le riunioni alle quali la ricorrente afferma di non essere stata invitata, il Tribunale osserva che un episodio era dovuto a un errore di segreteria prontamente corretto e che gli altri episodi non sono stati provati come esclusioni sistematiche né come decisioni imputabili ad A.

Linguaggio inappropriato o denigratorio

Il Tribunale considera alcune espressioni usate da A come dirette o critiche, ma non diffamatorie, maliziose o tali da ledere la dignità della ricorrente. Anche commenti relativi alla valutazione di prova o a comportamenti lavorativi difficili non raggiungono la soglia delle molestie se sono ancorati a fatti oggettivi e inseriti nel contesto del rapporto di lavoro.

Ragionamento complessivo e assenza di molestia psicologica

Alla luce della valutazione complessiva, il Tribunale conclude che i fatti allegati non dimostrano, né singolarmente né nel loro insieme, l’esistenza di molestie psicologiche ai sensi dell’articolo 12a. Molti episodi trovano spiegazione in esigenze oggettive del servizio o in una relazione lavorativa difficile ma non persecutoria. Ne consegue che l’EEAS non ha commesso errore di valutazione nel ritenere insussistente il mobbing.

Obbligo di assistenza e ragionevole durata del procedimento

Sul quarto motivo, la Corte ricorda che l’articolo 24 dello Statuto impone all’istituzione di assistere il dipendente quando vi siano elementi prima facie, anche mediante apertura di un’indagine amministrativa. Nel caso di specie, l’EEAS aveva agito in modo appropriato aprendo un’inchiesta sull’operato di A. Poiché, all’esito di tale istruttoria, non era emerso alcun mobbing, l’istituzione non era tenuta ad adottare ulteriori misure di assistenza o a risarcire il danno in sede amministrativa.

Quanto ai tempi, il Tribunale afferma che il principio del termine ragionevole si applica, ma la sua violazione conduce all’annullamento solo se il ritardo incide sul contenuto della decisione finale. Qui ciò non accadeva: la ricorrente aveva presentato la domanda a distanza di mesi dalla fine del contratto, i fatti e la normativa applicabile erano rimasti invariati, e l’istruttoria aveva richiesto l’audizione di numerosi testimoni e l’esame di molta documentazione. Anche il periodo iniziale di oltre due mesi per aprire l’indagine è stato ritenuto non irragionevole, alla luce di nuovi elementi prodotti dalla ricorrente poco prima dell’apertura.

Domanda risarcitoria, prova testimoniale e dispositivo

Poiché i motivi di annullamento sono respinti, anche la domanda di risarcimento per EUR 15.000 viene rigettata, essendo strettamente connessa alle censure principali. Il Tribunale respinge altresì la richiesta di audizione testimoniale di D, ritenendo che fosse tardiva, poco precisa e non necessaria ai fini della decisione, dato che il fascicolo e la trattazione orale erano sufficienti.

Esito

Il Tribunale respinge integralmente il ricorso e condanna KU alle spese.

Come è indicizzato

Materiepubblico impiego dell’unione europeamolestie psicologicheobbligo di assistenzaresponsabilità extracontrattualemotivazione degli atti amministrativi

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