Corte di giustizia, Sentenza C-161/20
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 5 aprile 2022. — Commissione europea contro Consiglio dell'Unione europea. — Ricorso di annullamento – Decisione del Consiglio contenuta nell’atto del Comitato dei rappresentanti permanenti (Coreper) del 5 febbraio 2020 che ha approvato il contributo di discussione destinato all’Organizzazione marittima internazionale (IMO) per quanto riguarda l’introduzione di linee guida relative al ciclo di vita per la stima delle emissioni di gas a effetto serra “well-to-tank” dei combustibili alternativi sostenibili – Articolo 17, paragrafo 1, TUE – Rappresentanza esterna dell’Unione europea – Trasmissione di tale contributo di discussione all’IMO da parte dello Stato membro incaricato della presidenza di turno del Consiglio, a nome degli Stati membri e della Commissione. — Causa C-161/20
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte respinge il ricorso della Commissione contro la decisione del Coreper che aveva approvato la trasmissione all’IMO di un contributo di discussione sugli aspetti "well-to-tank" dei combustibili alternativi. Pur riconoscendo che la Commissione ha, in linea di principio, la rappresentanza esterna dell’Unione, la Corte afferma che ciò non consente di presentare il documento a nome dell’Unione se le regole dell’IMO non attribuiscono all’Unione alcuno status idoneo a partecipare direttamente ai lavori. Gli Stati membri restano liberi di organizzare la propria rappresentanza esterna e possono agire congiuntamente nell’interesse dell’Unione.
Rappresentanza esterna dell’Unione all’IMO: una decisione del Coreper che autorizza la trasmissione di un contributo di discussione a nome degli Stati membri e della Commissione, e non a nome dell’Unione, non viola l’articolo 17, paragrafo 1, TUE quando l’Unione non ha titolo a intervenire direttamente nell’organizzazione internazionale secondo le regole applicabili.
La questione giuridica
Se, in relazione a un contributo di discussione destinato all’Organizzazione marittima internazionale (IMO) su linee guida "well-to-tank" per le emissioni di gas a effetto serra dei combustibili alternativi, la Commissione fosse titolare del potere di rappresentanza esterna esclusiva dell’Unione ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, TUE; se il Consiglio avesse violato la competenza esterna esclusiva dell’Unione di cui all’articolo 3, paragrafo 2, TFUE; e se la trasmissione del contributo da parte della presidenza del Consiglio a nome degli Stati membri e della Commissione fosse incompatibile con le regole dell’IMO e con le prerogative della Commissione.
Principio di diritto
La Commissione assicura, ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, TUE, la rappresentanza esterna dell’Unione solo nei limiti in cui l’Unione possa legittimamente agire come soggetto esterno secondo le norme internazionali applicabili. Tuttavia, quando un’organizzazione internazionale, come l’IMO, non riconosce all’Unione alcuno status che le consenta di presentare direttamente un contributo di discussione e non esiste un accordo specifico che le attribuisca tale facoltà, gli Stati membri possono trasmettere congiuntamente, nell’interesse dell’Unione, un documento a nome proprio; in tale ipotesi, la presidenza del Consiglio può essere incaricata della trasmissione senza che ciò violi i Trattati. Di conseguenza, né la natura esclusiva della competenza dell’Unione né l’articolo 17, paragrafo 1, TUE impongono che il contributo sia presentato a nome dell’Unione.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 3, paragrafo 2, TFUE
- Articolo 17, paragrafo 1, TUE
- Articolo 47 TUE
- Articolo 4, paragrafo 3, TUE
- Articolo 220 TFUE
- Articolo 221 TFUE
- Convenzione istitutiva dell’Organizzazione marittima internazionale (IMO)
- Articolo 4 della Convenzione IMO
- Articolo 25, lettera a), della Convenzione IMO
- Articolo 66 della Convenzione IMO
- Accordo di cooperazione del 1974 tra Commissione e IMO
- Regola 5, paragrafo 3, delle regole di procedura del MEPC
- Punto 1.5.6 del regolamento interno MSC-MEPC
- Risoluzione 65/276 dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite
- Articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte
- Articolo 140, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte
Rappresentanza esterna dell’Unione all’IMO e contributo di discussione sui combustibili alternativi
Si tratta di un ricorso di annullamento proposto dalla Commissione europea contro una decisione del Coreper del 5 febbraio 2020. La controversia riguarda la trasmissione all’IMO di un contributo di discussione sulle linee guida lifecycle per stimare le emissioni "well-to-tank" dei combustibili alternativi sostenibili, trasmesso dalla presidenza del Consiglio a nome degli Stati membri e della Commissione.
Fatti e procedimento
La Commissione aveva predisposto un documento di lavoro per la settima riunione dell’ISWG-GHG dell’IMO, ritenendo che il contributo rientrasse nella competenza esterna esclusiva dell’Unione e dovesse essere presentato a nome dell’Unione stessa. Il gruppo di lavoro "Trasporti marittimi" del Consiglio ha invece proposto di trasmetterlo a nome dei 27 Stati membri e della Commissione; il Coreper ha approvato tale soluzione e, il 7 febbraio 2020, la presidenza croata lo ha inoltrato all’IMO con tale formula.
Contesto normativo e istituzionale
La Corte ricostruisce il quadro rilevante richiamando, tra l’altro:
- la risoluzione 65/276 dell’Assemblea generale ONU, che riconosce la facoltà di ciascuna organizzazione regionale di definire le modalità della propria rappresentanza esterna;
- la Convenzione istitutiva dell’IMO, che ammette come membri solo gli Stati;
- l’Accordo di cooperazione del 1974 tra Commissione e IMO, che consente alla Commissione di partecipare come osservatrice ai lavori IMO;
- il regolamento interno MSC-MEPC e le regole di procedura del MEPC, che ammettono la partecipazione di osservatori e di alcune organizzazioni intergovernative.
Competenza della Corte
La Repubblica ellenica contestava la competenza della Corte sostenendo che sarebbe stato necessario interpretare la Convenzione IMO, non vincolante per l’Unione. La Corte respinge l’eccezione: in sede di ricorso ex articolo 263 TFUE può tener conto delle norme di diritto internazionale pertinenti quando ciò sia necessario per risolvere la controversia; nel caso di specie, occorreva verificare se l’Unione disponesse di uno status nell’IMO.
Ragionamento della Corte sul secondo motivo: articolo 17, paragrafo 1, TUE
La Commissione sosteneva che, in assenza di PESC, l’articolo 17, paragrafo 1, sesta frase, TUE le attribuisse la rappresentanza esterna esclusiva dell’Unione e che dunque il contributo dovesse essere presentato a nome dell’Unione.
La Corte chiarisce che l’articolo 17, paragrafo 1, TUE non distingue tra competenza esterna esclusiva e concorrente: la Commissione assicura la rappresentanza esterna dell’Unione in entrambi i casi. Tuttavia, tale potere deve essere esercitato nel rispetto delle norme di diritto internazionale applicabili. Poiché l’IMO è aperta solo agli Stati, e l’Unione non è parte della Convenzione IMO né ha concluso con l’IMO un accordo o un’intesa speciale che le consenta di partecipare ai lavori, essa non dispone di alcuno status che le permetta di presentare direttamente il contributo a proprio nome.
La Corte osserva che la risoluzione 65/276 e la nota verbale del 27 novembre 2009 non possono attribuire all’Unione uno status nell’IMO che non le deriva dalla Convenzione o da accordi specifici; inoltre, l’articolo 220 TFUE non ha sostituito l’Unione alla Commissione nei rapporti convenzionali instaurati da quest’ultima ai sensi dell’articolo 229 del Trattato CEE.
Ruolo degli Stati membri e della presidenza del Consiglio
La Corte afferma che, quando l’Unione non può esercitare direttamente la propria competenza esterna in seno a un’organizzazione internazionale per effetto delle regole di tale organizzazione, gli Stati membri possono esercitare congiuntamente tale competenza nell’interesse dell’Unione, in base al dovere di leale cooperazione. In tale contesto, essi restano liberi di definire le modalità della propria rappresentanza esterna caso per caso, potendo incaricare anche lo Stato membro che esercita la presidenza di turno del Consiglio, purché esso agisca a nome degli Stati membri e non dell’Unione.
Rigetto del primo motivo
Il primo motivo, fondato sulla pretesa competenza esterna esclusiva dell’Unione ex articolo 3, paragrafo 2, TFUE, è dichiarato inoperante. Anche se la competenza fosse esclusiva, ciò non cambierebbe il dato decisivo: l’Unione non poteva comunque presentare direttamente il contributo all’IMO nel rispetto delle norme internazionali applicabili.
Dispositivo e spese
Il ricorso è respinto integralmente. La Commissione è condannata alle spese e sopporta anche quelle del Consiglio; gli Stati membri intervenuti sopportano ciascuno le proprie spese.
Principio affermato
Quando un’organizzazione internazionale non consente all’Unione di partecipare direttamente ai propri lavori, la Commissione non può pretendere che un contributo di discussione sia trasmesso a nome dell’Unione solo in ragione dell’articolo 17, paragrafo 1, TUE; gli Stati membri possono invece agire congiuntamente, nell’interesse dell’Unione, e scegliere tra loro la presidenza di turno come tramite della trasmissione, se ciò non comporta un intervento a titolo individuale o in nome dell’Unione.
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