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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-508/19

Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione ampliata) del 6 aprile 2022. — Mead Johnson Nutrition (Asia Pacific) Pte Ltd e a. contro Commissione europea. — Aiuti di Stato – Regime di aiuti concernente l’imposta sulle società al quale il governo di Gibilterra ha dato esecuzione – Esenzione fiscale degli interessi passivi e del reddito derivante da royalties – Ruling fiscali a favore di imprese multinazionali – Decisione della Commissione che dichiara gli aiuti incompatibili con il mercato interno – Obbligo di motivazione – Errore manifesto di valutazione – Vantaggio selettivo – Diritto di presentare osservazioni. — Causa T-508/19

Giurisprudenza europea62019TJ0508

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha respinto quasi integralmente il ricorso delle società del gruppo Mead Johnson contro la decisione della Commissione sul regime fiscale di Gibilterra. Ha confermato che la non imposizione dei redditi da royalties costituiva un regime di aiuti nuovo, illegittimo e incompatibile con il mercato interno. Ha invece annullato la decisione nella parte relativa all’aiuto individuale connesso al mantenimento, dopo il 31 dicembre 2013, del ruling MJN GibCo del 2012, per insufficienza dell’estensione del procedimento e violazione del diritto degli interessati a presentare osservazioni.

Aiuti di Stato nel regime fiscale di Gibilterra: legittimità della qualificazione della non imposizione dei redditi da royalties come regime di aiuti e annullamento parziale della decisione della Commissione per vizi nel procedimento relativo al ruling MJN GibCo dopo il 31 dicembre 2013

La questione giuridica

Se la Commissione avesse correttamente qualificato, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, la non imposizione dei redditi da royalties prevista dall’ITA 2010 di Gibilterra come regime di aiuti di Stato, se tale misura fosse un aiuto nuovo e se il procedimento di estensione dell’indagine formale rispettasse gli articoli 108, paragrafo 2, TFUE e 6 del regolamento n. 659/1999 con riguardo al ruling fiscale MJN GibCo del 2012 e al suo mantenimento dopo il 31 dicembre 2013.

Principio di diritto

La Corte/il Tribunale ha affermato che la non imposizione dei redditi da royalties prevista dall’ITA 2010 di Gibilterra costituiva legittimamente un regime di aiuti di Stato, perché tali redditi, secondo il diritto fiscale di Gibilterra come ricostruito dalla Commissione, avrebbero dovuto essere tassati in base al principio di territorialità e alla base imponibile ordinaria. Tuttavia, ha annullato la decisione della Commissione nella parte in cui qualificava come aiuto individuale, dopo il 31 dicembre 2013, il mantenimento del ruling fiscale MJN GibCo del 2012, poiché la decisione di estensione del procedimento non conteneva elementi sufficienti a consentire agli interessati di presentare utilmente osservazioni su tale specifico oggetto, in violazione degli articoli 108, paragrafo 2, TFUE, e 6 del regolamento n. 659/1999.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 107, paragrafo 1, TFUE
  • Articolo 108, paragrafo 2, TFUE
  • Articolo 108, paragrafo 3, TFUE
  • Articolo 5 TUE
  • Articolo 17, paragrafo 1, TUE
  • Articolo 116 TFUE
  • Articolo 296 TFUE
  • Regolamento (CE) n. 659/1999
  • Articolo 1, lettera b), c), d), e) e f) del regolamento (CE) n. 659/1999
  • Articolo 6 del regolamento (CE) n. 659/1999
  • Income Tax Act 2010 di Gibilterra
  • Income Tax Act 1952 di Gibilterra
  • Decisione (UE) 2019/700 della Commissione

Aiuti di Stato e regime fiscale di Gibilterra: royalties e ruling MJN GibCo

Il Tribunale, con sentenza del 6 aprile 2022 nella causa T-508/19, ha esaminato il ricorso di quattro società del gruppo Mead Johnson contro la decisione (UE) 2019/700 della Commissione relativa al regime di tassazione delle imprese a Gibilterra. La controversia riguardava, da un lato, la non imposizione dei redditi da royalties prevista dall’ITA 2010 e, dall’altro, alcuni ruling fiscali, tra cui quello concesso alla MJN GibCo nel 2012.

Fatti essenziali e contesto amministrativo

L’Income Tax Act 2010 di Gibilterra aveva introdotto un’imposta generale del 10%, ma prima delle modifiche del 2013 non includeva espressamente tra i redditi imponibili gli interessi da prestiti infragruppo e i redditi da royalties. La MJN GibCo, società di Gibilterra del gruppo Mead Johnson, deteneva una partecipazione in una CV neerlandese che percepiva royalties da licenze di proprietà intellettuale. Su domanda presentata nel 2012, le autorità fiscali di Gibilterra confermarono la non imposizione dei redditi da royalties percepiti dalla MJN GibCo.

La Commissione, dopo denuncia della Spagna e apertura dell’indagine formale nel 2013, estese poi nel 2014 il procedimento alla prassi dei ruling fiscali di Gibilterra. Nella decisione impugnata concluse che la non imposizione dei redditi da royalties e i cinque ruling fiscali esaminati costituivano aiuti di Stato illegittimi e incompatibili con il mercato interno.

Normativa e criteri giuridici applicati

La sentenza richiama soprattutto:

  • gli articoli 107 e 108 TFUE;
  • l’articolo 263 TFUE;
  • l’articolo 296 TFUE;
  • il regolamento (CE) n. 659/1999, in particolare gli articoli 1 e 6;
  • l’ITA 2010 e l’ITA 1952 di Gibilterra.

Il Tribunale ribadisce che, in materia di fiscalità diretta, gli Stati membri conservano la competenza di definire base imponibile e fatti generatori, ma devono esercitarla nel rispetto del diritto dell’Unione. La Commissione può quindi controllare una misura fiscale alla luce dell’articolo 107 TFUE, anche se la misura è costruita tramite una tecnica normativa che esclude taluni redditi dalla base imponibile.

La non imposizione delle royalties come regime di aiuti

Sul punto centrale della prima parte del ricorso, il Tribunale conferma la lettura della Commissione secondo cui il regime fiscale di Gibilterra, nel periodo 2011-2013, si fondava su due principi di base:

  • territorialità, per cui erano imponibili i redditi maturati o aventi origine a Gibilterra;
  • tassazione del complesso dei redditi contabili, secondo l’articolo 16 ITA 2010.

Secondo il Tribunale, i redditi da royalties percepiti da una società di Gibilterra erano da considerarsi, in base alle informazioni fornite dalle autorità del Regno Unito e di Gibilterra, come maturati o aventi origine a Gibilterra. La loro mancata inclusione nell’allegato 1 dell’ITA 2010 produceva quindi il medesimo effetto di un’esenzione d’imposta e conferiva un vantaggio economico, perché alleggeriva l’imposta che normalmente sarebbe stata dovuta.

Il Tribunale respinge anche la tesi secondo cui la misura non sarebbe stata selettiva perché il sistema sarebbe stato “cedolare”. Ricorda che la selettività va valutata rispetto all’obiettivo del regime fiscale di riferimento e che, nella specie, la non imposizione delle royalties avvantaggiava le imprese che percepivano tali redditi rispetto alle altre imprese che percepivano redditi maturati o aventi origine a Gibilterra. Per questo, la misura è stata correttamente qualificata come regime di aiuti.

Aiuto nuovo e non aiuto esistente

Il Tribunale conferma anche che la misura era un aiuto nuovo, non esistente. L’articolo 6, paragrafo 1, lettera e), dell’ITA 1952 elencava già le royalties tra i redditi imponibili a Gibilterra; pertanto la loro esclusione con l’ITA 2010 costituiva una novità normativa successiva all’adesione del Regno Unito alla Comunità. Le argomentazioni delle ricorrenti, secondo cui il termine royalties avrebbe riguardato solo royalties minerarie o immobiliari, sono respinte sulla base del testo della norma e delle spiegazioni fornite dalle autorità britanniche nel procedimento amministrativo.

Il punto decisivo: il ruling MJN GibCo e il diritto a presentare osservazioni

La seconda parte del ricorso viene accolta solo in parte. Il Tribunale distingue nettamente tra:

  • il regime di aiuti derivante dalla non imposizione delle royalties, confermato;
  • l’aiuto individuale asseritamente concesso alla MJN GibCo dopo il 31 dicembre 2013 sulla base del ruling del 2012, che viene annullato.

Secondo il Tribunale, la decisione di estendere il procedimento del 2014 non era sufficientemente precisa per far comprendere che la Commissione avrebbe poi contestato non solo la prassi dei ruling fiscali, ma anche il mantenimento degli effetti del ruling MJN GibCo dopo l’entrata in vigore delle modifiche del 2013 e in relazione alla trasparenza fiscale della CV neerlandese. Poiché questi elementi erano determinanti per la qualificazione dell’aiuto individuale, la Commissione avrebbe dovuto adottare una nuova decisione di avvio o rettifica per consentire alle interessate di presentare utilmente le loro osservazioni.

Effetti sul dispositivo e sul recupero

Il Tribunale annulla dunque la decisione (UE) 2019/700 nella parte in cui l’articolo 2 qualifica come illegittimo e incompatibile con il mercato interno l’aiuto individuale concesso dal governo di Gibilterra sulla base del mantenimento, dopo il 31 dicembre 2013, del ruling MJN GibCo, e nella parte in cui l’articolo 5 dispone il recupero di tale aiuto. Il ricorso è respinto per il resto.

Principi utili per la prassi

La sentenza conferma che, in materia di aiuti fiscali:

  • la Commissione può guardare agli effetti economici della struttura normativa, non solo alla forma tecnica della tassazione;
  • un’esclusione dalla base imponibile può costituire un vantaggio selettivo anche senza esenzione espressa;
  • ai fini della selettività e del vantaggio conta il regime fiscale di riferimento nel suo complesso;
  • quando la Commissione modifica in modo sostanziale il fuoco dell’indagine su misure individuali, deve garantire agli interessati un contraddittorio effettivo.

Per avvocati e consulenti fiscali, la pronuncia è rilevante sia sul piano della qualificazione delle norme fiscali territoriali come aiuti di Stato, sia sul piano delle garanzie procedurali nel procedimento di controllo degli aiuti di Stato.

Come è indicizzato

Materieaiuti di statofiscalità direttaruling fiscaliregimi fiscali territorialirecupero degli aiuti

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