Tribunale, Sentenza T-370/21
Judgment of the General Court (Second Chamber) of 6 April 2022. — Biogena GmbH & Co KG v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Opposition proceedings – International registration designating the European Union – Word mark NUTRIFEM AGNUBALANCE – Earlier EU word mark NUTRIBEN – Relative ground for refusal – Likelihood of confusion – Article 8(1)(b) of Regulation (EU) 2017/1001. — Case T-370/21
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha accolto solo in parte il ricorso di Biogena contro la decisione EUIPO che aveva accolto l’opposizione di Alter Farmacia basata sul marchio anteriore NUTRIBEN. Ha ritenuto che l’errore dell’EUIPO nella comunicazione degli atti non avesse inciso sui diritti della difesa, ma ha censurato la valutazione del rischio di confusione per alcuni prodotti, annullando la decisione limitatamente alla classe 5 e a "dried kitchen herbs; preserved herbs and spices" di classe 30. Per il resto, la decisione dell’EUIPO è stata confermata.
Marchio UE: annullamento parziale della decisione EUIPO per erronea valutazione del rischio di confusione tra NUTRIFEM AGNUBALANCE e NUTRIBEN, limitatamente ai prodotti di classe 5 e a "dried kitchen herbs; preserved herbs and spices" di classe 30.
La questione giuridica
Se l’EUIPO avesse correttamente applicato, da un lato, le garanzie procedurali e, dall’altro, l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 nel ritenere sussistente un rischio di confusione tra il marchio internazionale designante l’Unione NUTRIFEM AGNUBALANCE e il marchio UE anteriore NUTRIBEN, alla luce della somiglianza dei segni, della somiglianza dei prodotti e del livello di attenzione del pubblico pertinente.
Principio di diritto
Il Tribunale ha affermato che una irregolarità procedurale dell’EUIPO nella notificazione degli atti, pur costituendo una violazione dell’articolo 60, paragrafo 1, del regolamento delegato 2018/625, non comporta annullamento se non incide concretamente sulla capacità di difesa della parte. Quanto al merito, ha ribadito che il rischio di confusione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001 va valutato globalmente tenendo conto di tutti i fattori rilevanti; nel caso di specie, ha escluso il rischio di confusione per i prodotti di classe 5 e per "dried kitchen herbs; preserved herbs and spices" di classe 30, perché il pubblico pertinente ha un livello di attenzione elevato e/o la somiglianza tra segni e prodotti è insufficiente, mentre lo ha confermato per gli altri prodotti contestati.
Norme richiamate
- Regolamento (UE) 2017/1001
- Regolamento delegato (UE) 2018/625
- Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 46 del regolamento (UE) 2017/1001
- Articoli 66-71 del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 94, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 8, paragrafo 6, del regolamento delegato (UE) 2018/625
- Articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 134, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale
Marchio UE NUTRIFEM AGNUBALANCE / NUTRIBEN: rischio di confusione e garanzie procedurali nel procedimento di opposizione
La pronuncia riguarda un ricorso avverso una decisione della Quinta Commissione di ricorso dell’EUIPO in materia di opposizione fondata su un marchio anteriore dell’Unione. Il Tribunale esamina sia un’asserita violazione dei diritti della difesa nel corso del procedimento amministrativo, sia l’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001.
Fatti e svolgimento del procedimento amministrativo
Biogena aveva ottenuto una registrazione internazionale designante l’Unione per il segno denominativo NUTRIFEM AGNUBALANCE, per prodotti delle classi 5, 29 e 30 della classificazione di Nizza. Alter Farmacia aveva presentato opposizione sulla base del marchio UE anteriore NUTRIBEN, registrato per prodotti delle classi 5, 29, 30 e 32, deducendo un rischio di confusione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001.
Nel corso del procedimento dinanzi all’EUIPO, alcune comunicazioni furono inviate direttamente alla richiedente anziché al suo rappresentante. La Divisione di opposizione accolse l’opposizione e la Quinta Commissione di ricorso confermò la decisione con atto del 22 aprile 2021.
Oggetto delle conclusioni davanti al Tribunale
La ricorrente chiedeva l’annullamento della decisione impugnata e la registrazione del marchio per tutti i prodotti. L’EUIPO chiedeva il rigetto del ricorso.
Il Tribunale ha chiarito preliminarmente di non avere giurisdizione per impartire ordini all’EUIPO affinché registri il marchio, poiché nel sindacato ex articolo 263 TFUE non può dare ingiunzioni alle istituzioni e agli organi dell’Unione.
Primo motivo: violazione dei diritti della difesa
La ricorrente sosteneva che l’EUIPO avesse violato l’articolo 60, paragrafo 1, del regolamento delegato 2018/625, trasmettendo direttamente alla parte e non al rappresentante taluni atti del procedimento. A suo avviso, ciò aveva compromesso la possibilità di presentare osservazioni e, quindi, i diritti della difesa, in contrasto con l’articolo 94, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001.
Il Tribunale ricorda che il diritto di essere sentiti impone che la decisione dell’EUIPO sia basata solo su motivi sui quali le parti abbiano potuto presentare osservazioni, ma una irregolarità procedurale determina annullamento solo se ha inciso concretamente sulla capacità di difesa della parte e sull’esito del procedimento.
Nel caso concreto, il Tribunale osserva che la nomina del rappresentante era stata comunicata solo alla scadenza del termine per le osservazioni della richiedente. Inoltre, l’unico effetto dell’irregolarità era che la richiedente aveva ricevuto direttamente le osservazioni dell’opponente e che l’EUIPO aveva deciso di statuire senza consentire ulteriori repliche, avvalendosi della facoltà di procedere sulla base degli atti già acquisiti. Ne consegue che l’irregolarità non poteva incidere sull’esercizio effettivo dei diritti della difesa. Il primo motivo è stato quindi respinto.
Secondo motivo: rischio di confusione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b)
Il Tribunale ribadisce i criteri consolidati: il rischio di confusione si valuta globalmente, considerando il pubblico pertinente, la somiglianza tra i segni, la somiglianza tra i prodotti e il principio di interdipendenza tra tali fattori. È sufficiente che il motivo di rifiuto sussista in una parte dell’Unione.
Pubblico pertinente e livello di attenzione
La Commissione di ricorso aveva individuato nel pubblico polacco-linguistico dell’Unione il pubblico rilevante. Il Tribunale conferma questo approccio e distingue le categorie di prodotti:
- per i prodotti delle classi 29 e 30, si tratta di beni di consumo quotidiano acquistati con attenzione media;
- per alcuni prodotti di classe 5 a uso medico, il pubblico ha un livello di attenzione superiore alla media;
- per "foods for babies especially milk powder for babies" e "mineral nutritional additives", il Tribunale ritiene invece che il livello di attenzione sia anch’esso superiore alla media, perché si tratta di prodotti connessi alla salute e al benessere, in particolare dei bambini.
Il Tribunale censura dunque la Commissione di ricorso nella parte in cui aveva considerato attenzione media per tali ultimi prodotti.
Confronto dei prodotti
Il Tribunale conferma alcune conclusioni dell’EUIPO: diversi prodotti delle classi 5, 29 e 30 sono identici a quelli del marchio anteriore o presentano un grado elevato di somiglianza. In particolare, riconosce l’elevata somiglianza tra "vegetable extracts and concentrates (purees) for culinary purposes (except essential oils)" e "preserved fruits and vegetables".
Tuttavia, il Tribunale ritiene sovrastimata la somiglianza tra "dried kitchen herbs; preserved herbs and spices" e "preserved fruits and vegetables": tra tali prodotti esiste solo un legame indiretto e non una vera complementarità o sostituibilità; pertanto la somiglianza è soltanto debole, non almeno media.
Confronto dei segni
Quanto ai segni NUTRIFEM AGNUBALANCE e NUTRIBEN, il Tribunale conferma che nessun elemento domina l’impressione complessiva. In particolare, respinge l’argomento secondo cui il comune elemento "nutri" sarebbe descrittivo per il pubblico polacco-linguistico come riferimento a "nutrition". La mera presenza del termine in registrazioni o ragioni sociali di operatori economici polacchi non basta a dimostrare che il pubblico ne comprenda il significato.
Ne deriva che "nutri" ha carattere distintivo medio e costituisce un punto importante di somiglianza. I segni risultano dunque visivamente e foneticamente simili in misura debole; il confronto concettuale è neutro, poiché il pubblico pertinente non attribuirà ai segni un significato chiaro.
Valutazione globale del rischio di confusione
Sulla base del principio di interdipendenza, il Tribunale distingue tre gruppi di prodotti:
- per i prodotti delle classi 29 e 30 diversi da "dried kitchen herbs; preserved herbs and spices", la somiglianza o identità con i prodotti anteriori è sufficiente a compensare la debole somiglianza dei segni, sicché il rischio di confusione sussiste;
- per "dried kitchen herbs; preserved herbs and spices", la somiglianza con i prodotti anteriori è solo debole e, poiché anche i segni presentano solo una somiglianza limitata e il marchio anteriore non ha un carattere distintivo rafforzato, il rischio di confusione è escluso;
- per i prodotti di classe 5, il livello di attenzione elevato del pubblico pertinente impedisce che le differenze tra i segni siano neutralizzate dalla somiglianza dei prodotti, con conseguente insussistenza del rischio di confusione.
Dispositivo
Il Tribunale ha annullato la decisione della Quinta Commissione di ricorso solo nella parte relativa ai prodotti di classe 5 e a "dried kitchen herbs; preserved herbs and spices" di classe 30. Per il resto, il ricorso è stato respinto. In applicazione dell’articolo 134, paragrafo 3, del regolamento di procedura, ciascuna parte è stata condannata a sopportare le proprie spese.
Principi pratici ricavabili
La pronuncia conferma che, in tema di opposizione a marchio UE, non ogni irregolarità nella comunicazione degli atti comporta annullamento: occorre una concreta incidenza sulla difesa. Sul piano sostanziale, ribadisce che la valutazione del rischio di confusione deve essere rigorosamente segmentata per categorie di prodotti e per livello di attenzione del pubblico, con particolare cautela quando i beni sono connessi alla salute o all’infanzia.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza europea
- Sentenza · 6 apr 2022Tribunale, Sentenza T-508/19
- Sentenza · 6 apr 2022Tribunale, Sentenza T-568/20
- Sentenza · 6 apr 2022Tribunale, Sentenza T-425/20
- Sentenza · 6 apr 2022Tribunale, Sentenza T-516/20
- Sentenza · 6 apr 2022Corte di giustizia, Ordinanza C-19/22
- Sentenza · 5 apr 2022Corte di giustizia, Sentenza C-161/20
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza europea →