Tribunale, Sentenza T-516/20
Judgment of the General Court (Ninth Chamber) of 6 April 2022. — Mandelay Magyarország Kereskedelmi Kft. (Mandelay Kft.) v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Opposition proceedings – Application for the EU word mark QUEST 9 – Earlier EU word mark QUEX – Relative ground for refusal – Likelihood of confusion – Article 8(1)(b) of Regulation (EU) 2017/1001 – Article 94(1) of Regulation 2017/1001 – Articles 95 and 97 of Regulation 2017/1001. — Case T-516/20
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha respinto il ricorso di Mandelay Kft. contro la decisione dell’EUIPO che aveva accolto l’opposizione di QX WORLD Kft. alla registrazione del marchio QUEST 9. Ha ritenuto corretta la valutazione di rischio di confusione con il marchio anteriore QUEX, soprattutto per l’identità dei prodotti e la somiglianza dei segni. Sono stati respinti anche i motivi relativi alla prova, al dovere di motivazione e alla presunta erronea definizione del pubblico di riferimento.
Marchio UE QUEST 9 contro QUEX: confermata l’opposizione per rischio di confusione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001
La questione giuridica
Se il Board of Appeal di EUIPO avesse correttamente ritenuto sussistente un rischio di confusione tra il segno richiesto QUEST 9 e il marchio anteriore QUEX per prodotti identici di classe 10; se avesse correttamente definito il pubblico di riferimento, il carattere distintivo del marchio anteriore e la somiglianza visiva, fonetica e concettuale dei segni; e se avesse violato le norme sulla prova, sull’istruttoria e sull’obbligo di motivazione.
Principio di diritto
Il Tribunale ha confermato che, per prodotti identici della classe 10, il segno QUEST 9 e il marchio anteriore QUEX sono complessivamente simili in misura media sul piano visivo e fonetico, mentre la comparazione concettuale è neutra perché i segni non evocano un significato percepibile dal pubblico pertinente; ne consegue che, anche in presenza di un livello elevato di attenzione del pubblico, sussiste un rischio di confusione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001. Ha inoltre ritenuto infondati i motivi relativi alla definizione del pubblico di riferimento, all’istruttoria e alla motivazione, escludendo violazioni degli articoli 94, 95 e 97 del regolamento.
Norme richiamate
- Regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 46 del regolamento (UE) 2017/1001
- Articoli 66-71 del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 72 del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 94, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 95 del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 97 del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 296 TFUE
Marchio UE QUEST 9 contro QUEX: rischio di confusione confermato
La pronuncia riguarda un ricorso avverso la decisione della Seconda Commissione di ricorso di EUIPO in un procedimento di opposizione tra il segno richiesto QUEST 9 e il marchio anteriore QUEX. Il Tribunale esamina la registrabilità del segno richiesto per prodotti medicali di classe 10, alla luce dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001.
Fatti e procedimento amministrativo
Mandelay Kft. aveva chiesto la registrazione del marchio UE denominativo QUEST 9 per alcuni strumenti e apparecchi di classe 10, in particolare:
- strumenti e apparecchi diagnostici basati sulla bio-risonanza;
- strumenti e apparecchi di medical biofeedback.
QX WORLD Kft. aveva proposto opposizione sulla base del marchio UE anteriore QUEX, registrato per prodotti della stessa classe, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001. La Divisione di opposizione aveva accolto l’opposizione e la Seconda Commissione di ricorso aveva confermato tale esito con decisione del 3 giugno 2020.
Motivi del ricorso
La ricorrente articolava in sostanza tre motivi:
- violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), per erronea valutazione del rischio di confusione;
- violazione degli articoli 95 e 97, per avere EUIPO fondato la decisione su elementi non addotti o non provati dalle parti;
- violazione dell’articolo 94, paragrafo 1, per insufficienza della motivazione.
Ricevibilità dei documenti nuovi prodotti dinanzi al Tribunale
Il Tribunale ha innanzitutto escluso diversi allegati prodotti per la prima volta in giudizio, richiamando il principio secondo cui il controllo del giudice dell’Unione riguarda la legittimità della decisione della Commissione di ricorso sulla base del fascicolo amministrativo, e non la rivalutazione dei fatti mediante nuovi documenti. Sono stati quindi dichiarati irrilevanti o inadmissibili gli allegati nuovi delle parti, in particolare quelli non presenti nel fascicolo dinanzi a EUIPO.
Normativa rilevante
Sono stati richiamati, in particolare:
- l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001;
- l’articolo 46 del regolamento (UE) 2017/1001, sull’opposizione;
- gli articoli 66-71 del regolamento (UE) 2017/1001, sul ricorso dinanzi alle commissioni di ricorso;
- l’articolo 72 del regolamento (UE) 2017/1001, sul controllo di legittimità del Tribunale;
- gli articoli 94, 95 e 97 del regolamento (UE) 2017/1001, relativi rispettivamente alla motivazione, ai limiti dell’esame d’ufficio e ai mezzi di prova;
- l’articolo 296 TFUE, in relazione all’obbligo di motivazione.
Pubblico di riferimento
Il Tribunale ha confermato che il pubblico pertinente è composto, a seconda dei prodotti, da professionisti e in parte anche dal pubblico generale, con livello di attenzione elevato perché i prodotti possono incidere sulla salute.
Ha respinto l’argomento secondo cui i prodotti sarebbero rivolti solo a operatori qualificati, osservando che il diritto dei marchi distingue tra pubblico generale e pubblico professionale, ma non impone di specificare le qualifiche professionali degli addetti. Inoltre, il livello di attenzione o il prezzo dei prodotti incidono sulla vigilanza del consumatore, non sulla composizione del pubblico.
Comprensione dei segni da parte del pubblico italiano
La ricorrente sosteneva che il pubblico italiano, in particolare quello professionale, avrebbe compreso il significato inglese di “quest” e il presunto riferimento di “quex” a “qx” e a “Quantum Xrroid”. Il Tribunale ha però osservato che la Commissione di ricorso non aveva negato in astratto la conoscenza dell’inglese, ma aveva rilevato che, nel contesto dei prodotti in causa, né QUEST né QUEX avevano un significato percepibile per il pubblico pertinente.
Ha inoltre rilevato che la ricorrente non aveva fornito prove sufficienti per dimostrare che “quex” fosse la normale scrittura di “qx”, né che il termine “quest” fosse immediatamente percepito come vocabolo inglese rilevante per quei prodotti. In ogni caso, la tesi della ricorrente si concentrava sul pubblico professionale e ignorava la parte del pubblico generale, che non può presumersi conosca l’inglese.
Comparazione dei prodotti
La Commissione di ricorso aveva accertato che i prodotti coperti dai due marchi si sovrapponevano in parte e, quindi, erano identici. Il Tribunale ha confermato senza difficoltà tale valutazione, che non era seriamente contestata dalla ricorrente.
Carattere distintivo del marchio anteriore
Secondo la ricorrente, il marchio QUEX sarebbe debole o scarsamente distintivo perché riconducibile a “qx” e a “Quantum Xrroid”. Il Tribunale ha respinto l’argomento, ricordando che il carattere distintivo va valutato in base alle caratteristiche intrinseche del segno rispetto ai prodotti e alla percezione del pubblico pertinente, non in base al nome della società titolare o a spiegazioni soggettive fornite in giudizio.
Non essendo stato provato che QUEX evocasse davvero quei riferimenti nel pubblico pertinente, la Commissione di ricorso poteva legittimamente riconoscere al marchio anteriore un normale carattere distintivo intrinseco.
Somiglianza visiva
Sul piano visivo, il Tribunale ha confermato la valutazione di somiglianza media. Ha osservato che:
- il marchio richiesto QUEST 9 contiene all’inizio le lettere Q-U-E, presenti nello stesso ordine nel marchio anteriore QUEX;
- il consumatore presta di regola maggiore attenzione all’inizio del segno;
- la differenza finale, pur esistente, non neutralizza l’impressione complessiva.
Il fatto che uno dei segni contenga un numero finale non è sufficiente a escludere la somiglianza, soprattutto perché il segmento iniziale comune rappresenta la parte più rilevante per la percezione visiva.
Somiglianza fonetica
Sul piano fonetico, il Tribunale ha ritenuto corretto l’accertamento di somiglianza media. Ha rilevato che la pronuncia italiana di QUEST e QUEX presenta un forte nucleo comune iniziale e che le differenze finali non bastano a modificare l’impressione complessiva.
La presenza del numero 9 nel marchio richiesto, anche se pronunciata, incide solo marginalmente. Il Tribunale ha inoltre ritenuto non decisiva la dichiarazione prodotta dalla ricorrente, perché non fondata su una motivazione convincente.
Comparazione concettuale
Sul piano concettuale, il Tribunale ha confermato che non è possibile alcuna comparazione: i segni non hanno un significato specifico per il pubblico pertinente in relazione ai prodotti in causa. Se il pubblico non comprende il significato delle parole componenti i segni, la comparazione concettuale è neutra o impraticabile.
Valutazione globale del rischio di confusione
Alla luce di:
- identità dei prodotti;
- somiglianza visiva e fonetica media;
- assenza di una distanza concettuale significativa;
- normale distintività del marchio anteriore;
il Tribunale ha confermato che esiste rischio di confusione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001. Il livello elevato di attenzione del pubblico non è stato ritenuto sufficiente a escludere che il pubblico possa credere che QUEST 9 sia una variante o un’estensione commerciale di QUEX.
Articoli 95 e 97: prova e limiti dell’istruttoria
La ricorrente sosteneva che EUIPO avesse deciso sulla base di fatti o prove non addotti dalle parti. Il Tribunale ha respinto il motivo, rilevando che la questione della destinazione dei prodotti al pubblico generale era stata effettivamente sollevata e, comunque, discendeva dalle caratteristiche oggettive dei prodotti stessi.
Ha inoltre chiarito che il Board of Appeal non si era basato in modo decisivo su un link internet contestato, ma sulla natura dei prodotti, che potevano essere utilizzati anche da pazienti a domicilio. Non vi è stata quindi violazione degli articoli 95 e 97 del regolamento 2017/1001.
Articolo 94, paragrafo 1: obbligo di motivazione
Il Tribunale ha respinto anche il motivo sulla motivazione. Ha ricordato che l’obbligo di motivazione non impone di confutare una per una tutte le argomentazioni delle parti, ma solo di indicare chiaramente i fatti e le considerazioni giuridiche decisive.
Nel caso di specie, la motivazione della Commissione di ricorso ha consentito alla ricorrente di comprendere le ragioni della decisione e al Tribunale di esercitare il proprio controllo giurisdizionale. Eventuali errori di valutazione non equivalgono, di per sé, a difetto di motivazione.
Dispositivo
Il Tribunale ha quindi:
- respinto integralmente il ricorso;
- condannato Mandelay Kft. alle spese, comprese quelle sostenute da EUIPO e da QX WORLD Kft.
Principio affermato
Ai fini dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001, la somiglianza iniziale tra i segni può bastare a fondare un rischio di confusione quando i prodotti sono identici e il marchio anteriore conserva una normale distintività; inoltre, la comparazione concettuale resta neutra se il pubblico pertinente non attribuisce un significato ai segni. Il controllo del Tribunale resta limitato alla legittimità della decisione impugnata sulla base del fascicolo amministrativo, senza ammettere la rivalutazione mediante documenti nuovi o non pertinenti.
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