Sentenza n. 5297/2026 - Napoli, Sezione 7
per l'ottemperanza alla sentenza Tribunale santa Maria Capua Vetere n. 2423/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Condotta del Ministero della Difesa di incompleta esecuzione della sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto al ricorrente benefici assistenziali e i relativi accessori di legge
Esito
Favorevole al ricorrente (beneficiario assistenziale)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, indicata nel testo come n. 2423/2024 (in un passaggio anche come n. 2432/24), che aveva riconosciuto benefici previsti dalla legislazione sulle vittime del dovere: speciale elargizione commisurata al 53% di invalidità, assegni vitalizi dal gennaio 2015, assistenza psicologica, esenzioni sanitarie e medicinali gratuiti, oltre agli accessori di legge. Il Ministero aveva disposto il pagamento degli assegni e, il 4 luglio 2025, di euro 249.073,80 per arretrati calcolati sulla base degli importi perequati, ma aveva rifiutato di corrispondere ulteriori interessi legali, ritenendo che la perequazione già riconosciuta superasse gli interessi calcolabili sugli importi originari. Il ricorrente ha dedotto che la perequazione annuale delle prestazioni è distinta dagli accessori dovuti per il ritardato pagamento e ha chiesto il pagamento del maggior importo tra interessi e rivalutazione sulle somme dovute mese per mese successivamente al 120º giorno dal 25 maggio 2018, fino al pagamento effettivo. Il Ministero ha opposto l’integrale ottemperanza e il divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione.
La decisione
Il TAR accoglie il ricorso per ottemperanza. Rileva che il giudicato aveva espressamente riconosciuto gli accessori di legge e che la perequazione automatica delle prestazioni, diretta ad adeguarne nel tempo l’importo nominale, è distinta dagli interessi e dalla rivalutazione dovuti per l’inadempimento o il ritardo nel pagamento. Il divieto di cumulo opera tra gli accessori dovuti per il ritardo — interessi e rivalutazione, con corresponsione della voce più elevata — ma non tra tali accessori e la perequazione legale degli assegni. La condotta ministeriale, che aveva negato ogni ulteriore accessorio facendo valere la perequazione, ha quindi eseguito il giudicato in modo incompleto. Il Ministero è condannato a pagare il maggior importo tra interessi e rivalutazione sulle somme dovute mese per mese successivamente al 120º giorno dal 25 maggio 2018 e fino all’effettivo pagamento. Spese compensate per la tecnicità della questione.
Norme richiamate
per l'assegno vitalizio di cui all'art. 2 della legge n. 407/1998 e per lo speciale assegno vitalizio di cui all'art. 5, commi 3 e 4, della legge n. 206/2004 si applica, a tenore delle norme citate, la perequazione automatica di cui all'art. 11 del D.Lgs. n. 503/1992
L’assegno vitalizio è soggetto alla perequazione automatica prevista dall’art. 11 del d.lgs. n. 503/1992; tale adeguamento riguarda l’importo nominale della prestazione e non esclude gli accessori dovuti per il ritardato pagamento.
art. 5, commi 3 e 4, l. 206/2004
per l'assegno vitalizio di cui all'art. 2 della legge n. 407/1998 e per lo speciale assegno vitalizio di cui all'art. 5, commi 3 e 4, della legge n. 206/2004 si applica, a tenore delle norme citate, la perequazione automatica di cui all'art. 11 del D.Lgs. n. 503/1992
Lo speciale assegno vitalizio è soggetto alla perequazione automatica; questa ha funzione distinta dagli accessori dovuti per il ritardo nel pagamento.
art. 11, comma 1, d.lgs. 503/1992
Tale meccanismo ha ad oggetto l'importo nominale del dovuto per sorte capitale.
La perequazione automatica adegua nel tempo l’importo nominale della prestazione e non assorbe gli interessi o la rivalutazione dovuti a causa dell’omesso o ritardato pagamento.
Il richiamato articolo 16, comma 6, relativo agli enti che gestiscono forme di previdenza obbligatoria, sancisce che sulle prestazioni dovute decorrono gli interessi dal momento di scadenza del termine previsto per la adozione del provvedimento sulla domanda (laddove quest'ultima risulti completa); inoltre, l'importo dovuto a titolo di interessi è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal titolare della prestazione per la diminuzione del valore del suo credito, in ragione del ritardo nel pagamento
Sugli emolumenti assistenziali spettano gli interessi dalla scadenza del termine previsto per provvedere sulla domanda completa; gli interessi si portano in detrazione dall’eventuale ristoro del maggior danno da diminuzione del valore del credito.
art. 22, comma 36, l. 724/1994
In particolare, trova applicazione l'art. 22, comma 36, L. 23 dicembre 1994 n. 724, a tenore del quale l'articolo 16, comma 6, legge 30 dicembre 1991 n. 412 si applica anche agli emolumenti di natura (...) assistenziale (per i quali non sia maturato il diritto alla percezione entro il 31 dicembre 1994) spettanti ai dipendenti pubblici, in attività di servizio o in quiescenza.
Il regime degli interessi e della detrazione previsto dall’art. 16, comma 6, l. 412/1991 si applica anche agli emolumenti assistenziali indicati dalla norma.
Massime di principio
- La perequazione automatica prevista per prestazioni assistenziali o vitalizie tutela il valore dell’importo nominale della prestazione e non assorbe gli accessori dovuti per l’omesso o ritardato pagamento.
- Il divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione per il ritardato pagamento opera tra queste due componenti accessorie: va corrisposto il maggior importo tra esse, ma la perequazione legale della prestazione resta distinta e cumulabile con gli accessori dovuti per il ritardo.
- Quando il giudicato riconosce gli accessori di legge sulle prestazioni assistenziali, l’amministrazione non vi ottempera integralmente se nega gli accessori dovuti per il ritardato pagamento sul presupposto che la perequazione automatica abbia già compensato il decorso del tempo.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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