Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 03252/2025 del 27/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che le doglianze erano generiche e non confrontate in modo specifico con la motivazione della sentenza di appello. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Taranto è stato proposto dall'imputato, ma i motivi dedotti risultano, secondo la Corte, meramente generici e non consentiti in sede di legittimità. La censura riguardava in particolare il trattamento sanzionatorio, con critica al diniego delle circostanze attenuanti generiche; tuttavia il ricorso non sviluppava una specifica analisi critica delle argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata.

Norme richiamate

  • art. 610 c.p.p.

    richiamato implicitamente nel contesto della declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, in relazione alla funzione di filtro della legittimità e alla sanzione economica accessoria

  • art. 616 c.p.p.

    applicato per la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono consentite doglianze meramente generiche o apodittiche, prive di una specifica critica delle argomentazioni della decisione impugnata.
  • La censura sul trattamento sanzionatorio, inclusi il diniego delle circostanze attenuanti generiche, deve confrontarsi in modo puntuale con la motivazione del giudice di merito; in difetto il ricorso è inammissibile.
  • Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende nei limiti previsti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.