Cassazione Penale, Ordinanza n. 03252/2025 del 27/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che le doglianze erano generiche e non confrontate in modo specifico con la motivazione della sentenza di appello. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Taranto è stato proposto dall'imputato, ma i motivi dedotti risultano, secondo la Corte, meramente generici e non consentiti in sede di legittimità. La censura riguardava in particolare il trattamento sanzionatorio, con critica al diniego delle circostanze attenuanti generiche; tuttavia il ricorso non sviluppava una specifica analisi critica delle argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata.
Norme richiamate
art. 610 c.p.p.
richiamato implicitamente nel contesto della declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, in relazione alla funzione di filtro della legittimità e alla sanzione economica accessoria
art. 616 c.p.p.
applicato per la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono consentite doglianze meramente generiche o apodittiche, prive di una specifica critica delle argomentazioni della decisione impugnata.
- La censura sul trattamento sanzionatorio, inclusi il diniego delle circostanze attenuanti generiche, deve confrontarsi in modo puntuale con la motivazione del giudice di merito; in difetto il ricorso è inammissibile.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende nei limiti previsti dalla legge.
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