Risoluzione n. 415 del 3/11/2008
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione chiarisce che l’agevolazione fiscale introdotta dal D.L. n. 93/2008 per straordinari e altre voci retributive spetta solo ai dipendenti del settore privato con reddito 2007 non superiore a 30.000 euro. Esclude quindi i lavoratori alle dipendenze di comunità montane e, più in generale, delle amministrazioni pubbliche di cui al D.Lgs. n. 165/2001, anche se assunti con contratto collettivo di natura privatistica.
Applicazione dell’imposta sostitutiva del 10% sul lavoro straordinario
Applicazione dell’imposta sostitutiva del 10% alle retribuzioni per lavoro straordinario
La risoluzione affronta l’ambito applicativo dell’art. 2, comma 5, del D.L. 27 maggio 2008, n. 93, convertito dalla L. 24 luglio 2008, n. 126, che ha introdotto in via sperimentale una tassazione agevolata sulle somme erogate per specifiche voci retributive. Il documento chiarisce, inoltre, che la richiesta presentata dall’istante non è un interpello ammissibile, ma viene comunque esaminata nel merito con effetti non tipici dell’interpello.
Quesito posto
L’Unione Nazionale ALFA chiede se l’imposta sostitutiva del 10% sulle retribuzioni per lavoro straordinario possa applicarsi anche agli “addetti alle sistemazioni idrauliche-agrarie e idraulico forestali” assunti da amministrazioni pubbliche, in particolare da comunità montane, ma disciplinati da uno specifico contratto collettivo di lavoro privatistico e non dal D.Lgs. n. 165/2001.
Soluzione prospettata dall’istante
L’istante ritiene che tali lavoratori debbano rientrare tra i beneficiari della disciplina agevolativa, poiché il regime non sarebbe limitato ai soli dipendenti pubblici assunti con rapporto regolato dall’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001. Secondo l’istante, una diversa lettura genererebbe una disparità di trattamento tra lavoratori con il medesimo contratto collettivo nazionale, a seconda che il datore di lavoro sia pubblico o privato.
Inammissibilità dell’interpello
L’Amministrazione rileva preliminarmente che l’istanza è inammissibile ai sensi dell’art. 3 del D.M. 26 aprile 2001, n. 209, perché l’interpello deve riguardare un caso concreto e personale del contribuente. Nel caso esaminato, invece, la richiesta ha contenuto generale e non è riconducibile a un interesse personale, con conseguente esclusione degli effetti propri dell’interpello ex art. 11 della L. n. 212/2000.
Contenuto della disciplina agevolativa
Il D.L. n. 93/2008, all’art. 2, ha introdotto in via sperimentale un regime di tassazione agevolata per:
- somme erogate a livello aziendale per prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66;
- somme per lavoro supplementare o prestazioni rese in funzione di clausole elastiche, con esclusivo riferimento a contratti part-time stipulati prima dell’entrata in vigore del decreto;
- somme erogate in relazione a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e ad altri elementi di competitività e redditività legati all’andamento economico dell’impresa.
La disciplina riguarda gli emolumenti riferiti al periodo 1° luglio - 31 dicembre 2008 e si applica entro il limite massimo di 3.000 euro lordi. Per tali somme è prevista un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali pari al 10%, salvo rinuncia espressa del lavoratore.
Ambito soggettivo di applicazione
La risoluzione sottolinea che il comma 5 dell’art. 2 riserva espressamente il beneficio ai soli dipendenti del settore privato che, nell’anno 2007, abbiano percepito un reddito da lavoro dipendente non superiore a 30.000 euro. La norma esclude quindi i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
Viene precisato che non rileva, ai fini dell’esclusione, il fatto che il rapporto di lavoro sia regolato da contratti collettivi di settore privatistico: ciò che conta è la natura pubblica del datore di lavoro rientrante nel perimetro del D.Lgs. n. 165/2001.
Caso delle comunità montane
Poiché le comunità montane rientrano tra gli enti pubblici elencati nell’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, i lavoratori alle loro dipendenze non possono beneficiare della tassazione sostitutiva sulle retribuzioni per lavoro straordinario. Di conseguenza, gli addetti alle sistemazioni idrauliche-agrarie e idraulico forestali assunti da tali enti restano esclusi dall’agevolazione.
Ratio della disparità tra pubblico e privato
La differenza di trattamento tra settore privato e settore pubblico viene giustificata dalla natura sperimentale e transitoria della misura. Secondo la risoluzione, la disciplina richiede una valutazione degli effetti prima di una eventuale estensione più ampia al pubblico impiego.
Eventuale estensione futura al pubblico impiego
Il documento richiama la previsione del comma 5 dell’art. 2, che contempla una procedura di valutazione da parte dei Ministeri competenti, insieme alle organizzazioni sindacali dei lavoratori e alle organizzazioni dei datori di lavoro, per verificare la possibilità di estendere la normativa anche ai dipendenti del settore pubblico.
Indicazioni finali
Le Direzioni Regionali sono invitate a vigilare affinché le istruzioni e i principi enunciati nella risoluzione siano osservati dagli uffici.
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