Risoluzione n. 416 del 3/11/2008
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione chiarisce quando spetta il credito d’imposta per gli impianti e le reti di teleriscaldamento alimentati da energia geotermica anche se è necessario un apporto integrativo di gas o altra fonte. L’agevolazione è riconoscibile sull’intero calore fornito solo se il fluido geotermico è almeno a 40°C prima dell’integrazione, il calore geotermico è prevalente e restano esclusi gli apporti di caldaie ausiliarie per emergenze o picchi di domanda.
Credito d’imposta per il teleriscaldamento geotermico
Credito d’imposta per il teleriscaldamento alimentato da energia geotermica
La risoluzione affronta l’ambito applicativo dell’agevolazione prevista dall’articolo 8, comma 10, lettera f), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, relativa agli impianti e alle reti di teleriscaldamento alimentati con energia geotermica. Il chiarimento riguarda in particolare la possibilità di beneficiare del credito d’imposta anche quando il calore geotermico debba essere integrato con altra fonte energetica, come il gas, per innalzare la temperatura dell’acqua proveniente dalla sorgente.
Quadro normativo e quesito interpretativo
La norma richiamata riconosce, per gli impianti e le reti di teleriscaldamento alimentati da energia geotermica, un’agevolazione fiscale sotto forma di credito d’imposta pari a lire 20 per ogni chilowattora di calore fornito, da traslare sul prezzo di cessione all’utente finale. Alcune Direzioni regionali hanno chiesto se tale beneficio possa spettare anche nel caso in cui la temperatura dell’acqua geotermica non sia sufficiente e occorra un riscaldamento integrativo mediante gas.
Indicazioni del Ministero dello Sviluppo economico
L’Agenzia richiama il parere del Ministero dello Sviluppo economico, reso con nota 7 aprile 2008, n. 6324. In tale sede il Ministero ha precisato che l’utilizzo diretto del calore geotermico, anche tramite reti di teleriscaldamento, è appropriato quando le temperature del fluido rientrano tra 40°C e 50°C, senza escludere l’impiego di calore a temperature superiori.
Il Ministero ha inoltre osservato che tali usi diretti possono ricorrere a calore di integrazione proveniente da altre fonti, come il gas, per assicurare continuità e adeguatezza della fornitura, in quanto l’impianto così configurato costituisce un sistema integrato non funzionante altrimenti.
Infine, il Ministero ha invitato l’Agenzia a valutare il riconoscimento dell’agevolazione sull’intero calore fornito, incluso quello prodotto con apporto di altra fonte energetica, purché:
- la temperatura del fluido geotermico prima dell’intervento di altra fonte sia intorno ai 40°C;
- il calore geotermico sia prevalente rispetto a quello aggiuntivo fornito da altra fonte.
Limiti all’agevolazione
La risoluzione precisa che dal computo del calore agevolabile deve essere escluso quello fornito da caldaie ausiliarie o di integrazione alimentate da altre fonti quando siano impiegate per fronteggiare eventi straordinari, quali:
- fermate o blocchi dell’impianto geotermico;
- incrementi della domanda di calore superiori alla capacità per cui l’impianto di teleriscaldamento geotermico è stato dimensionato.
Conclusione operativa dell’Agenzia
Sulla base delle indicazioni ministeriali, l’Agenzia delle Entrate ritiene possibile riconoscere il credito d’imposta sull’intero calore fornito anche quando sia presente un impianto alimentato da altre fonti per aumentare la temperatura dell’acqua geotermica, a condizione che:
- la temperatura del fluido geotermico prima dell’intervento di altra fonte energetica sia almeno pari a 40°C;
- il calore geotermico resti prevalente rispetto al calore aggiuntivo;
- siano esclusi dall’agevolazione gli apporti delle caldaie ausiliarie o di integrazione utilizzate per emergenze o per far fronte a domanda eccedente la capacità dell’impianto.
Controlli e vigilanza
La verifica della concreta sussistenza dei presupposti richiesti è rimessa, come di consueto, alla fase del controllo. Le Direzioni regionali sono incaricate di vigilare affinché i principi esposti nella risoluzione siano applicati in modo uniforme.
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