Salta al contenuto
Risoluzione

Risoluzione n. 412 del 3/11/2008

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione chiarisce il trattamento fiscale in Italia di canoni immobiliari, obbligazioni ZETA e relative cedole/plusvalenze derivanti da un procedimento sloveno di denazionalizzazione. L’Agenzia distingue tra immobili locati e non locati, tra capitale obbligazionario e interessi, e afferma gli obblighi dichiarativi nel Quadro RW per immobili e attività finanziarie estere, nonché la tassazione in Italia degli interessi e delle eventuali plusvalenze. Esclude infine l’imposta di successione per difetto di territorialità.

Tassazione in Italia di redditi e valori provenienti dalla Slovenia; quadro RW e convenzione contro le doppie imposizioni

Tassazione di redditi e valori di fonte slovena e obblighi dichiarativi in Italia

La risoluzione esamina il trattamento fiscale, ai fini delle imposte sui redditi e degli obblighi dichiarativi, di somme e beni provenienti dalla Repubblica di Slovenia nell’ambito di una procedura di denazionalizzazione di beni già espropriati. Il documento affronta in particolare i redditi immobiliari, le obbligazioni ZETA emesse per il pagamento delle indennità, gli interessi delle cedole, le plusvalenze da vendita dei titoli e la compilazione del Quadro RW del Modello Unico.

Fatti rappresentati nell’istanza

Il contribuente espone che la Slovenia ha previsto, a partire dal 1993, la restituzione dei beni espropriati o, se non più esistenti, il pagamento di indennità risarcitorie determinate secondo criteri normativi. Tali indennità sono corrisposte tramite obbligazioni denominate ZETA, emesse da una società slovena appositamente costituita, con rimborso secondo un piano di ammortamento dal 1997 al 2016.

Nel caso concreto, agli aventi diritto XY senior e XX, rispettivamente padre e zia dell’istante, sono stati attribuiti:

  • due unità immobiliari, di cui una locata e una libera;
  • un primo blocco di n. 482 obbligazioni ZETA;
  • gli interessi delle cedole scadute, con tassazione alla fonte del 15% sulla parte maturata fino alla data di liquidazione.

L’istante, unico erede dei due originari aventi diritto e nominato curatore speciale dalla competente autorità slovena, riferisce inoltre di aver venduto le obbligazioni dopo il rimborso, al valore di mercato, e di aver trasferito il netto ricavato in Italia. Chiede chiarimenti su:

  • obbligo di dichiarazione nel Quadro RW per canoni immobiliari e obbligazioni detenute in Slovenia;
  • obbligo di dichiarazione nel Quadro RW per le somme rimpatriate;
  • imponibilità in Italia degli interessi delle cedole e degli eventuali proventi da vendita delle obbligazioni.

Soluzione prospettata dal contribuente

Secondo il contribuente:

  • i redditi degli immobili siti in Slovenia, già tassati localmente al 15%, non sarebbero imponibili in Italia in base all’art. 6 della Convenzione Italia-Jugoslavia del 1982 e non dovrebbero essere indicati nel Quadro RW;
  • le somme e i valori derivanti dal rimborso delle obbligazioni, essendo di natura risarcitoria, non costituirebbero reddito imponibile e non sarebbero soggetti a dichiarazione;
  • solo dopo il rimborso, i titoli diventerebbero valori finanziari suscettibili di produrre reddito estero imponibile, con eventuale obbligo RW se superiori a euro 12.500;
  • gli interessi e i proventi di vendita sarebbero soggetti a ritenuta se intermediati da banca slovena;
  • le somme ereditate e trasferite in Italia non sarebbero soggette a imposta di successione per difetto di territorialità e perché inferiori alla franchigia.

Valutazione dell’Agenzia: redditi immobiliari

L’Agenzia conferma che la fattispecie è regolata dall’art. 6 della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Repubblica di Jugoslavia, applicabile anche agli Stati sorti dalla dissoluzione della stessa. La norma attribuisce allo Stato della fonte, cioè la Slovenia, il potere di tassare i redditi immobiliari prodotti da beni situati in quel territorio, ma non esclude la concorrente potestà impositiva dello Stato di residenza.

Di conseguenza, i redditi immobiliari percepiti dall’istante sono imponibili anche in Italia ai sensi dell’art. 67, comma 1, lettera f), del TUIR, con riconoscimento del credito d’imposta per le imposte pagate all’estero ai sensi dell’art. 165 TUIR.

L’Agenzia precisa però che, in base all’art. 70, comma 2, TUIR, gli immobili non locati non devono essere dichiarati se non sono tassabili nello Stato estero e se non hanno prodotto alcun reddito. In applicazione di tale principio, la casa libera non è oggetto di dichiarazione, mentre l’unità immobiliare locata sì.

Valutazione dell’Agenzia: obbligazioni ZETA e interessi

L’Agenzia opera una netta distinzione tra il capitale rappresentato dalle obbligazioni e gli interessi maturati dalle relative cedole.

Secondo il documento:

  • le obbligazioni ZETA, in quanto corrispondenti all’indennità risarcitoria o sostitutiva dei beni espropriati, hanno natura patrimoniale e non reddituale;
  • gli interessi, invece, rientrano nell’art. 11 della Convenzione Italia-Jugoslavia e sono quindi soggetti a tassazione concorrente in Italia e Slovenia.

In applicazione del paragrafo 2 dell’art. 11 convenzionale, la Slovenia non può applicare sugli interessi un’imposta superiore al 10% dell’ammontare lordo. Il contribuente deve quindi attivarsi presso le autorità fiscali slovene per ottenere l’eventuale rimborso dell’eccedenza d’imposta trattenuta.

Quanto alla tassazione in Italia, l’Agenzia richiama l’art. 2, commi 1-bis, 1-ter e 1-quater, del D.Lgs. n. 239/1996:

  • gli interessi e gli altri proventi di obbligazioni e titoli similari pagati da soggetti non residenti sono soggetti a imposta sostitutiva del 12,50% se la scadenza dei titoli è superiore a 18 mesi;
  • l’aliquota è del 27% se la scadenza è inferiore a 18 mesi;
  • l’imposta si applica solo sugli interessi percepiti, quindi in assenza di pagamento materiale della cedola non opera.

Poiché nel caso descritto l’intermediario è una banca estera, anche se appartenente a un gruppo presente in Italia, il contribuente deve dichiarare tali proventi nella propria dichiarazione dei redditi e versare l’imposta sostitutiva con le modalità e nei termini ordinari. Non è ammessa l’opzione per la tassazione ordinaria. Di conseguenza, non spetta neppure il credito per imposte estere, che presuppone redditi concorrenti alla formazione del reddito complessivo imponibile in Italia.

Plusvalenze da vendita delle obbligazioni

Per le eventuali future obbligazioni ZETA, l’Agenzia afferma che le plusvalenze realizzate con la loro vendita sono imponibili in Italia come redditi diversi di natura finanziaria ai sensi dell’art. 67, comma 1, lettera c-ter), del TUIR.

La base convenzionale richiamata è l’art. 13, paragrafo 4, della Convenzione Italia-Jugoslavia, secondo cui la potestà impositiva spetta esclusivamente allo Stato di residenza dell’alienante. Ne deriva che la Slovenia non ha potestà impositiva sulle plusvalenze da cessione, mentre esse rilevano fiscalmente in Italia.

Quadro RW: investimenti esteri e trasferimenti di denaro

In materia di monitoraggio fiscale, l’Agenzia ritiene applicabile il D.L. n. 167/1990, convertito dalla L. n. 227/1990, e conclude che il contribuente è tenuto alla compilazione del Quadro RW, sezioni II e III, del Modello Unico.

Per la sezione II devono essere indicati gli investimenti all’estero e le attività estere di natura finanziaria suscettibili di produrre redditi di fonte estera imponibili in Italia, anche se il reddito non è ancora effettivamente prodotto. In particolare, vanno dichiarati:

  • l’unità immobiliare in Slovenia attualmente concessa in locazione;
  • le eventuali ulteriori obbligazioni ZETA detenute all’estero.

Non va invece dichiarata la seconda unità immobiliare non locata, se non tassata in Slovenia e se non ha prodotto reddito.

L’Agenzia precisa inoltre che si considerano detenute all’estero anche le attività finanziarie depositate presso filiali estere di banche o intermediari residenti in Italia.

Nella sezione III del Quadro RW devono essere indicati i trasferimenti di denaro dalla Slovenia all’Italia, derivanti dal rimborso e dalla successiva alienazione delle obbligazioni ZETA, quindi sia il corrispettivo della vendita sia gli interessi delle cedole scadute.

Imposta di successione

L’Agenzia concorda con il contribuente nell’escludere l’imposta di successione sui beni ricevuti, per difetto del requisito territoriale previsto dall’art. 2, comma 2, del D.Lgs. n. 346/1990. Il documento non accoglie invece le altre tesi del contribuente in tema di irrilevanza fiscale in Italia dei redditi immobiliari e degli interessi sulle obbligazioni.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.