Risoluzione n. 413 del 3/11/2008
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione dichiara inammissibile l’interpello perché la materia dell’articolo 48-bis DPR 602/1973 non rientra nella competenza dell’Agenzia delle entrate. Viene comunque richiamato l’orientamento della Ragioneria Generale dello Stato: i versamenti di somme trattenute e poi girate a terzi, come rate di mutuo o altri pagamenti in partita di giro, sarebbero esclusi dall’obbligo di verifica.
Interpello su articolo 48-bis DPR 602/1973 e blocco pagamenti delle p.a.; incompetenza dell’Agenzia delle entrate
Interpello su articolo 48-bis DPR 602/1973 e versamenti in favore di banche e finanziarie
La risoluzione affronta un interpello presentato da una società a totale partecipazione pubblica in merito all’applicazione dell’articolo 48-bis del DPR n. 602 del 1973 ai versamenti mensili, superiori a 10.000 euro, effettuati a banche e società finanziarie per il rimborso dei prestiti concessi ai dipendenti. Il documento chiarisce anzitutto che l’Agenzia delle entrate non è competente a esprimere un parere sulla questione.
Quesito posto dalla società istante
L’Azienda Municipale ALFA, soggetta agli obblighi di verifica previsti dall’articolo 48-bis del DPR n. 602/1973 e dal DM 18 gennaio 2008, n. 40, ha stipulato convenzioni con istituti di credito e società finanziarie per l’erogazione di prestiti ai dipendenti. Le rate vengono trattenute dagli stipendi e versate cumulativamente, con cadenza mensile, ai soggetti finanziatori mediante mandato di pagamento. Poiché in alcuni casi gli importi superano la soglia di 10.000 euro, l’ente chiede se tali pagamenti debbano essere preceduti dalle verifiche di morosità previste dalla norma.
Posizione del contribuente
L’istante sostiene che il termine "pagamento" contenuto nella disciplina non vada inteso in senso civilistico come estinzione di un’obbligazione contrattuale, ma in senso più ampio. Ne deriverebbe che ogni erogazione di denaro da parte di amministrazioni pubbliche o società a totale partecipazione pubblica dovrebbe essere sottoposta alla verifica di cui all’articolo 48-bis.
Inammissibilità dell’interpello per difetto di competenza
L’Agenzia delle entrate dichiara l’interpello inammissibile, precisando che l’interpretazione dell’articolo 48-bis esula dalla propria competenza. La norma, infatti, introduce un obbligo di verifica in capo alle amministrazioni pubbliche e, dopo il DM n. 40 del 2008, anche alle società a totale partecipazione pubblica, prima del pagamento di somme superiori a 10.000 euro. Tuttavia, tale verifica si colloca in una fase interna al procedimento di pagamento, estranea alla riscossione coattiva delle entrate erariali.
Collocazione sistematica della disciplina e limite di competenza dell’Agenzia
La risoluzione evidenzia che l’ambito applicativo dell’articolo 48-bis non rientra nella disciplina della riscossione coattiva nazionale, affidata all’Agenzia delle entrate dall’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. Per tale ragione, l’Agenzia non è legittimata a rendere un parere sul merito della questione interpretativa.
Richiamo ai chiarimenti della Ragioneria Generale dello Stato
Pur dichiarando l’incompetenza, la risoluzione richiama la circolare della Ragioneria Generale dello Stato 29 luglio 2008, n. 22, che ha fornito chiarimenti sull’attuazione dell’articolo 48-bis. Secondo tale orientamento, alcune somme trattenute dalle amministrazioni pubbliche per legge o per convenzione e successivamente versate a terzi in nome e per conto dei soggetti interessati costituiscono, dal punto di vista contabile, "partite di giro".
Esclusione delle trattenute e dei versamenti in partita di giro dall’obbligo di verifica
La Ragioneria osserva che l’applicazione dell’articolo 48-bis a tali pagamenti potrebbe arrecare un pregiudizio al soggetto che subisce la trattenuta, il quale è estraneo ai rapporti debitori del beneficiario finale. In particolare, un eventuale blocco del pagamento potrebbe danneggiare il dipendente che ha subito la trattenuta, esponendolo anche ad azioni del beneficiario. Per evitare questo effetto, viene ritenuto che questa tipologia di pagamenti debba essere esclusa dall’obbligo di verifica previsto dalla disciplina.
Indicazioni finali
La risoluzione rinvia ogni ulteriore chiarimento al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze. Le Direzioni regionali sono invitate a vigilare affinché i principi enunciati siano applicati in modo uniforme.
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