Risoluzione n. 414 del 3/11/2008
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione chiarisce quando si applica l’esenzione IVA per i servizi resi da consorzi, società consortili e cooperative consortili ai propri soci o consorziati. In particolare, precisa che la verifica del limite del 10% di detrazione va fatta per ciascun consorziato nel triennio precedente e che, per una società che abbia acquisito un ramo d’azienda, nel calcolo occorre considerare anche il volume d’affari dell’attività acquisita; inoltre, la presenza di una singola attività separata con detrazione superiore al 10% non esclude automaticamente il regime se il dato complessivo resta entro il limite.
Esenzione IVA per prestazioni di servizi rese da consorzi e società consortili ai soci
Esenzione IVA per servizi resi da consorzi e società consortili ai soci
La risoluzione affronta l’applicazione del regime di esenzione IVA previsto per le prestazioni di servizi effettuate da consorzi, società consortili e cooperative con funzioni consortili nei confronti dei consorziati o soci. Il documento chiarisce i presupposti soggettivi e oggettivi dell’agevolazione e risolve due questioni operative: il criterio di calcolo della percentuale di detrazione in presenza di acquisizione di un ramo d’azienda e il rilievo dell’opzione per contabilità separata quando una sola attività presenti una detrazione superiore al 10%.
Quadro normativo richiamato
La disciplina è ricondotta all’art. 10, secondo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, introdotto dalla legge finanziaria 2008, in coerenza con l’art. 132, par. 1, lett. f), della Direttiva 2006/112/CE. La precedente disciplina di cui all’art. 6, primo comma, della legge n. 133 del 1999 è richiamata come base normativa poi abrogata, con effetti rinviati al 1° gennaio 2009 dall’art. 82, comma 16, del D.L. n. 112 del 2008.
Condizioni per l’esenzione IVA
L’esenzione si applica alle prestazioni di servizi rese nei confronti dei consorziati o soci da:
- consorzi;
- società consortili;
- società cooperative con funzioni consortili.
Le condizioni indicate sono due:
- i soggetti aderenti al consorzio devono avere, nel triennio solare precedente, una percentuale di detrazione di cui all’art. 19-bis del D.P.R. n. 633 del 1972 non superiore al 10%, anche per effetto dell’opzione di cui all’art. 36-bis;
- i corrispettivi richiesti ai consorziati o soci non devono superare i costi imputabili alle prestazioni rese.
Verifica del limite del 10%: criterio soggettivo
L’Agenzia precisa che il requisito della detrazione non superiore al 10% va verificato in capo al singolo consorziato o socio, con riferimento al triennio solare precedente a quello in cui la prestazione è resa. La valutazione non riguarda il consorzio in quanto tale, ma la posizione fiscale dei singoli aderenti.
Caso della DELTA s.p.a. e contabilità separata
Per la DELTA s.p.a., che ha optato per la separazione delle attività ai sensi dell’art. 36, terzo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, la presenza di una singola attività con percentuale di detraibilità superiore al 10% non esclude automaticamente l’esenzione.
La verifica deve essere effettuata considerando la situazione complessiva del consorziato, ossia il volume d’affari complessivo derivante dalle diverse attività esercitate unitariamente considerate. Se la percentuale complessiva di detraibilità risulta non superiore al 10%, la condizione può ritenersi rispettata.
Caso della BETA AG – Filiale di Milano e acquisto di ramo d’azienda
Per la BETA AG – Filiale di Milano, che nel triennio 2005-2007 aveva applicato il regime di esonero dagli adempimenti contabili relativi alle operazioni esenti ex art. 36-bis, la risoluzione afferma che nel calcolo della percentuale di detrazione occorre tenere conto dell’acquisizione del ramo d’azienda avvenuta il 31 dicembre 2007.
L’Agenzia osserva che la società conferitaria subentra alla società conferente in tutti gli obblighi IVA relativi all’azienda conferita. Ne consegue che, ai fini della verifica del limite del 10% nell’anno successivo, va considerato il volume d’affari complessivo dell’anno d’imposta in cui è avvenuta la cessione, includendo anche le operazioni imponibili riconducibili al ramo acquisito.
Se, tenendo conto anche di tale ramo d’azienda, la percentuale di detrazione supera il 10%, il regime di esenzione non può applicarsi.
Conclusione operativa
La risoluzione conclude che:
- la verifica del limite del 10% va effettuata per ciascun consorziato o socio nel triennio precedente;
- per i soggetti con contabilità separate rileva la percentuale complessiva di detraibilità e non la singola attività isolatamente considerata;
- in caso di acquisizione di ramo d’azienda, il calcolo deve includere anche le operazioni imponibili riferibili all’attività acquisita;
- se il limite complessivo supera il 10%, l’esenzione IVA non è applicabile.
Le Direzioni Regionali sono incaricate di vigilare affinché i principi espressi siano applicati in modo uniforme.
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