Risoluzione n. 418 del 3/11/2008
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione chiarisce che l’autenticazione della sottoscrizione dell’atto di vendita dei veicoli, rilasciata dagli sportelli telematici dell’automobilista, non può scontare l’imposta di bollo in modo virtuale ex articolo 15 DPR 642/1972. L’imposta va assolta fin dall’origine e mediante contrassegno telematico rilasciato da intermediario convenzionato con l’Agenzia delle Entrate, per l’importo di euro 14,62 per ogni foglio.
Imposta di bollo sulle autentiche delle sottoscrizioni degli atti di vendita dei veicoli
Imposta di bollo sulle autenticazioni delle sottoscrizioni degli atti di vendita dei veicoli
La risoluzione affronta il regime applicabile all’attestazione di autenticazione della sottoscrizione dell’atto di vendita dei veicoli rilasciata dai titolari degli sportelli telematici dell’automobilista. Il chiarimento riguarda in particolare la possibilità di assolvere l’imposta di bollo in modo virtuale ai sensi dell’articolo 15 del DPR n. 642 del 1972.
Quesito sottoposto
L’Automobile Club d’Italia segnala che l’articolo 7 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ha attribuito a uffici comunali e sportelli telematici dell’automobilista la possibilità di autenticare le sottoscrizioni degli atti di alienazione e costituzione di diritti di garanzia aventi ad oggetto beni mobili registrati. Alcuni studi di consulenza automobilistica, in qualità di sportelli telematici, avrebbero apposto sugli atti autenticati il contrassegno telematico con la dichiarazione di assolvimento virtuale dell’imposta di bollo. L’istante chiede quindi se, per tali autenticazioni, l’imposta di bollo possa essere assolta in modo virtuale.
Soluzione interpretativa prospettata dall’istante
L’Automobile Club d’Italia ritiene che l’imposta di bollo non possa essere assolta in modo virtuale sulle autentiche delle sottoscrizioni relative agli atti di alienazione e costituzione di diritti di garanzia su beni mobili registrati. A sostegno di tale tesi richiama tre elementi:
- l’articolo 15 del DPR n. 642 del 1972 consente il bollo virtuale solo nei casi stabiliti con decreto ministeriale 7 giugno 1973;
- gli atti autenticati sono soggetti a imposta di bollo fin dall’origine ai sensi dell’articolo 1 della tariffa allegata al DPR n. 642 del 1972;
- il decreto ministeriale 7 giugno 1973 non comprende tali atti tra quelli per cui è ammesso l’assolvimento virtuale.
Parere della Direzione
La Direzione conferma che l’attestazione di autenticazione della sottoscrizione dell’atto di vendita dei veicoli, rilasciata dal titolare dello sportello telematico ai sensi dell’articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 223 del 2006, rientra tra le fattispecie dell’articolo 1 della tariffa allegata al DPR n. 642 del 1972, per le quali l’imposta è dovuta fin dall’origine, richiamando anche la risoluzione n. 132/E del 13 novembre 2006.
Inoltre precisa che:
- l’articolo 3 del DPR n. 642 del 1972 prevede il pagamento dell’imposta di bollo, secondo tariffa, mediante contrassegno rilasciato da intermediario convenzionato con l’Agenzia delle Entrate oppure in modo virtuale;
- l’articolo 15 dello stesso decreto consente il pagamento in modo virtuale solo per determinate categorie di atti e documenti, da individuare con decreto ministeriale;
- l’articolo 1 del decreto ministeriale 7 giugno 1973 individua le categorie ammesse al bollo virtuale, ma non ricomprende le autenticazioni delle sottoscrizioni.
Esito del chiarimento
Ne deriva che l’autenticazione della sottoscrizione in calce alla dichiarazione di vendita resa dai titolari degli sportelli telematici dell’automobilista non può fruire del bollo virtuale. L’imposta deve essere assolta con le modalità ordinarie di cui all’articolo 3, lettera a), del DPR n. 642 del 1972, cioè mediante versamento a intermediario convenzionato con l’Agenzia delle Entrate, che rilascia il relativo contrassegno telematico.
Importo dell’imposta
La risoluzione indica che le autenticazioni delle sottoscrizioni scontano l’imposta di bollo fin dall’origine nella misura di euro 14,62 per ogni foglio.
Vigilanza sugli uffici
Le Direzioni regionali sono incaricate di vigilare affinché le istruzioni fornite e i principi espressi nella risoluzione siano puntualmente osservati dagli uffici.
Testo integrale
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