Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 10340/2026 del 18/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito resta quindi ferma, compresa la qualificazione del fatto come rapina impropria, il diniego delle attenuanti generiche, il riconoscimento della recidiva e il mancato accesso alla detenzione domiciliare.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è proposto dall'imputato avverso la sentenza di appello che lo aveva condannato per rapina impropria. Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione sulla ritenuta sussistenza del delitto, ma la Corte osserva che il motivo ripropone argomenti già esaminati e disattesi in appello, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della decisione impugnata. Con il secondo motivo lamenta il diniego delle attenuanti generiche e il riconoscimento della recidiva, censurando però valutazioni di merito sorrette da motivazione logicamente congrua, fondate sull'assenza di elementi favorevoli e sull'incremento di pericolosità desunto dallo stile di vita e dalla qualifica di delinquente abituale. Con il terzo motivo contesta la mancata sostituzione della pena detentiva con la detenzione domiciliare, ma anche qui senza misurarsi con la prognosi negativa formulata dal giudice di merito sul rispetto della misura sostitutiva.

Norme richiamate

  • art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.

    mancanza di specificità del motivo

    Il motivo di ricorso è inammissibile quando è generico o non si confronta con le ragioni poste a base della decisione impugnata.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico e correlato alla motivazione della sentenza impugnata; la mera riproposizione di censure già respinte in appello integra aspecificità e determina inammissibilità.
  • La censura in cassazione non può limitarsi a contrapporre una diversa lettura del merito alle valutazioni del giudice di appello se queste sono sorrette da argomentazione логicamente coerente e non manifestamente illogica.
  • Il diniego delle attenuanti generiche e il riconoscimento della recidiva sono apprezzamenti di merito sindacabili in cassazione solo nei limiti del vizio di motivazione o della violazione di legge, non per una semplice richiesta di rivalutazione del fatto.
  • La mancata concessione di una pena sostitutiva è legittima quando il giudice di merito formula una prognosi negativa motivata sul rispetto della misura da parte dell'imputato; in cassazione occorre confrontarsi specificamente con tale giudizio.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRapinaCircostanze del reatoPena e commisurazione
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonioParte generale
IstitutiRecidiva

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.