Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1882/2026 - Firenze, Sezione 3

per l'annullamento - dell'ordinanza dirigenziale n. 248/2022 del 13.06.2022, recante ordine di demolizione del “soppalco” realizzato nell'immobile sito al secondo piano di Via Luca Landucci n. 2, catastalmente identificato al Foglio 96, particella 84, subalterno 500; e di ogni altro atto presupposto e/o successivo, comunque connesso, se lesivo, fra cui (ove occorrer possa): - l'ordinanza dirigenziale n. 257/2022 dell'11.07.2022, recante ordine di demolizione del “soppalco” realizzato nell'immobile sito al secondo piano di Via Luca Landucci n. 2, catastalmente identificato al Foglio 96, particella 84, subalterno 502; - l'ordinanza n. 258/2022 dell'11.07.2022, recante ordine di demolizione del “soppalco” realizzato nell'immobile sito al secondo piano di Via Luca Landucci n. 2, catastalmente identificato al Foglio 96, particella 84, subalterno 501.

Giustizia amministrativa202201098

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza dirigenziale del Comune di Firenze del 13 giugno 2022, che ordinava la demolizione di un soppalco realizzato nell’immobile di via Luca Landucci n. 2; impugnate anche, ove lesive, le successive ordinanze dell’11 luglio 2022 relative ad altri due subalterni dello stesso immobile

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, nella qualità di progettista dell’intervento assentito mediante SCIA presentata nel 2019 dalla società promissaria acquirente e delegata dalla proprietà, ha proposto ricorso per l’annullamento dell’ordine di demolizione del soppalco e degli atti connessi. Ha dedotto: violazione dei principi sull’autotutela e tardività dell’intervento comunale sulla SCIA; errata qualificazione dell’opera come soppalco; carenza della propria qualità di destinatario e impossibilità materiale di eseguire l’ordine. Ha inoltre sostenuto che permaneva l’interesse al ricorso per evitare le sanzioni e la responsabilità disciplinare previste dall’art. 29 d.P.R. 380/2001. Il Comune ha eccepito l’improcedibilità per l’avvenuto spontaneo ripristino da parte dell’attuale proprietario e, nel merito, l’infondatezza. Il ricorrente non ha contestato l’avvenuto ripristino.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile, senza esaminare nel merito i motivi relativi alla legittimità dell’ordine, alla qualificazione dell’opera e alla posizione del destinatario. Ha rilevato che il ripristino spontaneo, pacifico tra le parti, aveva fatto venir meno l’utilità dell’azione di annullamento; non era applicabile l’art. 34, comma 3, c.p.a., perché il ricorrente non era il danneggiato titolare dell’interesse risarcitorio cui la norma si riferisce. Il Collegio ha inoltre precisato che il ricorso era inammissibile fin dall’origine per carenza di legittimazione: il progettista è esposto alla responsabilità prevista dall’art. 29, comma 3, d.P.R. 380/2001 in caso di dichiarazioni non veritiere nella relazione allegata alla SCIA, non per la mera qualificazione giuridica dell’opera. Nella relazione contestata il progettista aveva indicato la realizzazione di un “palco morto”; la diversa qualificazione comunale come soppalco non rendeva falsa la dichiarazione, non essendo contestata la consistenza materiale dell’opera. Spese compensate per la peculiarità della questione.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 3, c.p.a.

    Né è qui possibile l’applicazione dell’art. 34 comma 3 c.p.a., atteso che essa circoscrive la possibilità di valutare la legittimità dei provvedimenti ai casi in cui “ nel corso del giudizio, l'annullamento del provvedimento impugnato non risulta più utile per il ricorrente, il giudice accerta l'illegittimità dell'atto se sussiste l'interesse ai fini risarcitori.”, fattispecie non applicabile a soggetti diversi dal danneggiato.

    L’accertamento dell’illegittimità del provvedimento ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a. presuppone che l’interesse residuo sia risarcitorio e appartenga al danneggiato; non può essere invocato da un soggetto che non deduce un proprio danno risarcibile.

  • art. 29 d.P.R. 380/2001

    Pertanto, quanto alla responsabilità del progettista, essa ricade sul professionista, come fatto palese dalla lettera della norma, solo nei casi di cui al comma 3, ossia in caso di dichiarazioni non veritiere formulate nella relazione di accompagnamento alla SCIA edilizia.

    La responsabilità del progettista, ai fini della legittimazione a contestare il potere repressivo edilizio, rileva nei casi in cui la relazione allegata alla SCIA contenga dichiarazioni non veritiere; la mera divergenza sulla qualificazione giuridica di un’opera materialmente descritta non integra, di per sé, una dichiarazione falsa.

  • art. 73 c.p.a.

    A seguito dello scambio di memorie e repliche ai sensi dell’art. 73 c.p.a., il ricorso è passato in decisione all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 28 settembre 2026, celebrata ai sensi dell’art. 87 comma IV-bis c.p.a.

    La norma è richiamata quale disciplina dello scambio di memorie e repliche; il testo non enuncia una specifica interpretazione ulteriore.

Massime di principio

  • Il progettista che abbia redatto la relazione asseverata allegata a una SCIA edilizia non è legittimato a impugnare l’ordine repressivo relativo all’opera per il solo fatto di averne curato il progetto. La legittimazione può sussistere quando ricorrano i presupposti della responsabilità prevista dall’art. 29, comma 3, d.P.R. 380/2001, ossia dichiarazioni non veritiere nella relazione allegata alla SCIA.
  • La divergenza tra la qualificazione giuridica attribuita dal progettista a un’opera e quella adottata dall’amministrazione non equivale a dichiarazione non veritiera, se la consistenza materiale dell’intervento indicata nella relazione non è contestata.
  • L’accertamento dell’illegittimità previsto dall’art. 34, comma 3, c.p.a., quando l’annullamento non è più utile, è consentito se sussiste un interesse ai fini risarcitori del danneggiato; non è uno strumento utilizzabile da chi non è titolare di tale interesse.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.