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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20551/2024 del 23/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'appello che, riformando la sentenza di primo grado, aveva assolto l'imputato da un capo e rideterminato la pena per altro capo. Il ricorrente deduceva: (1) violazione dell'art. 334 c.p. per assenza del dolo specifico richiesto (vizio cumulativo della motivazione), sostenendo che la Corte aveva fatto riferimento a un generico dolo anziché al quid pluris richiesto per la condotta del custode non proprietario (occorre dimostrare la volontà di sottrarre il bene al solo scopo di favorire il proprietario); rilevava inoltre che il verbale di affidamento del mezzo non era stato sottoscritto dal ricorrente; (2) violazione dell'art. 334 c.p. e mancata derubricazione ex art. 335 c.p., dato che la mancata segnalazione della sparizione del mezzo poteva configurare al più una colpa (art. 335) e non il dolo specifico richiesto dall'art. 334.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: ha rilevato che la sentenza impugnata ha erroneamente ritenuto sufficiente il dolo generico per integrare l'art. 334 c.p. nel caso del custode non proprietario, mentre la norma richiede che la sottrazione sia posta in essere "al solo scopo di favorire il proprietario di essa". La Corte ha inoltre censurato il richiamo a precedente giurisprudenza riguardante la diversa fattispecie del custode proprietario e ha qualificato come generico e apodittico l'accertamento del ruolo attivo del ricorrente. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata annullata e la causa rinviata ad altra sezione della Corte di appello di Reggio Calabria per nuovo giudizio.

Norme richiamate

  • art. 334 cod. pen.

    la condotta di sottrazione, dispersione o soppressione della cosa sequestrata sia posta in essere dall'agente "al solo scopo di favorire il proprietario di essa"

    Per il custode non proprietario è richiesto il dolo specifico consistente nell'agire "al solo scopo di favorire il proprietario"; non è sufficiente il mero dolo generico o la sola conoscenza del vincolo sul bene

  • art. 334, comma 2, cod. pen.

    La giurisprudenza citata dalla Corte impugnata riguarda la diversa ipotesi del custode proprietario; la Cassazione sottolinea la distinzione tra le due fattispecie e la non pertinenza del precedente al caso di custode non proprietario

  • art. 335 cod. pen.

    La mancata segnalazione della sparizione del bene può configurare una responsabilità colposa (art. 335) e, se i fatti dimostrano soltanto negligenza o omissione, la fattispecie potrebbe dover essere derubricata da un reato doloso a uno colposo

  • art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. L. 18 dicembre 2020)

    Norma procedurale richiamata per la disciplina della trattazione scritta del procedimento in Cassazione e per l'assenza di richiesta di discussione orale; qui adottata per regolare il rito di trattazione

Massime di principio

  • Distinguere sempre se il custode dell'oggetto sequestrato è proprietario o non proprietario: la legge prevede requisiti soggettivi differenti (dolo specifico per il non proprietario quando agisca "al solo scopo di favorire il proprietario").
  • Per configurare il reato previsto dall'art. 334 c.p. (custode non proprietario) è necessario provare il quid pluris rispetto alla semplice conoscenza del vincolo: bisogna dimostrare la volontà specifica di favorire il proprietario.
  • Se la condotta si limita alla mancata segnalazione o ad omissioni che non mostrano un'intenzione di favorire il proprietario, tali comportamenti vanno valutati alla luce dell'art. 335 c.p. (colpa/omissione) e non del reato doloso ex art. 334.
  • La prova del "ruolo attivo" e del vantaggio concreto per il proprietario non può essere ricostruita con affermazioni generiche o apodittiche: la motivazione della sentenza deve indicare elementi oggettivi che dimostrino il dolo specifico.
  • La mancata sottoscrizione di atti formali (es. verbale di affidamento) può essere rilevante ai fini probatori e va esaminata nel contesto per valutare l'esistenza del dolo specifico o la natura colposa della condotta.

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