Sentenza n. 790/2026 - Latina, Sezione 2
per l’annullamento dell’ordinanza del Comune di -OMISSIS- n. -OMISSIS-, recante l’ordine di demolizione di un intervento effettuato senza titolo edilizio sull’immobile dei ricorrenti; - di ogni altro atto, presupposto, preordinato, connesso e conseguente alle predette ordinanze.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di demolizione di una tettoia finestrata realizzata senza titolo edilizio
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza di demolizione deducendo: violazione degli artt. 7 e seguenti della l. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio e violazione delle garanzie partecipative; incompetenza e carenza di potere del Responsabile del Servizio tecnico, sostenendo che l'atto avrebbe dovuto essere adottato dal Sindaco; illegittimità dell'ordine perché la tettoia sarebbe stata un intervento meramente accessorio e pertinenziale rispetto a un terrazzo preesistente, asseritamente realizzato prima del 1967; violazione e falsa applicazione dell'art. 33 del d.P.R. 380/2001, difetto di istruttoria e motivazione per mancata considerazione della modestia e pertinenzialità dell'intervento e della possibilità di fiscalizzazione dell'abuso; difetto di motivazione e di istruttoria quanto alla sanabilità dell'opera e all'interesse pubblico alla demolizione; omessa esplicitazione delle ragioni ostative alla fiscalizzazione; mancata individuazione dell'area da acquisire in caso di inottemperanza. L'intervento consisteva in una tettoia finestrata di circa 16 mq, con struttura portante in legno, copertura a falda inclinata, finestre in legno e muretti in muratura alti circa 0,80 metri, stabilmente realizzata su un terrazzo esistente.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha escluso la violazione delle garanzie partecipative, rilevando che l'ordine di demolizione ex art. 31 del d.P.R. 380/2001 è espressione di attività vincolata e non richiede la previa comunicazione di avvio del procedimento; in ogni caso, i ricorrenti non hanno indicato elementi idonei a dimostrare che la partecipazione avrebbe potuto condurre a un esito diverso, ai sensi dell'art. 21-octies, comma 2, della l. 241/1990. Ha ritenuto infondata la censura di incompetenza, poiché l'ordine di demolizione è un atto di gestione spettante al dirigente o al responsabile dell'ufficio comunale competente, mentre la competenza del Sindaco riguarda le ordinanze contingibili e urgenti. Ha escluso la natura pertinenziale e modesta dell'opera: la tettoia era stabilmente infissa, realizzata con materiali durevoli, non facilmente amovibile, creava una nuova volumetria e incideva in modo significativo e permanente sull'assetto dei luoghi; pertanto necessitava del permesso di costruire. L'allegata preesistenza del terrazzo ante 1967 è stata ritenuta irrilevante e comunque non provata, gravando sul privato l'onere di dimostrare con documentazione certa e univoca l'epoca di realizzazione. Quanto alla fiscalizzazione, il Collegio ha chiarito che l'art. 33, comma 2, del d.P.R. 380/2001 prevede una misura eccezionale, operante su istanza dell'interessato e subordinata a un motivato accertamento dell'ufficio tecnico circa l'impossibilità materiale di ripristino, in particolare per il rischio di compromettere la stabilità dell'edificio; tali presupposti non erano stati allegati né provati. La fiscalizzazione opera nella fase esecutiva e non incide sulla legittimità dell'ordine demolitorio. L'ordinanza era adeguatamente motivata mediante la descrizione dell'opera, l'accertamento dell'assenza del titolo edilizio e l'indicazione delle norme applicate; non era necessario che il Comune valutasse d'ufficio la sanabilità dell'abuso, né che motivasse uno specifico interesse pubblico alla demolizione o l'assenza di affidamento tutelabile derivante dal decorso del tempo. Infine, l'area da acquisire in caso di inottemperanza non deve essere individuata nell'ordine di demolizione, ma nell'eventuale successivo provvedimento di acquisizione. Nulla sulle spese, stante la mancata costituzione del Comune.
Norme richiamate
artt. 7 e ss. l. 241/1990
Le garanzie partecipative non sono necessarie nel procedimento per l'adozione dell'ordine di demolizione, trattandosi di attività vincolata.
art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990
il mancato preavviso di diniego non produce effetti vizianti ove l'Amministrazione non avrebbe comunque potuto emanare provvedimenti diversi da quelli in concreto adottati
L'omissione delle garanzie partecipative non determina comunque l'annullabilità dell'ordine di demolizione quando il ricorrente non dimostri che la partecipazione avrebbe potuto condurre a un diverso esito.
art. 54 d.lgs. 267/2000
La competenza del Sindaco riguarda le ordinanze contingibili e urgenti, non gli ordinari ordini di demolizione edilizia.
art. 107, comma 2, d.lgs. 267/2000
Gli atti di gestione spettano ai dirigenti o ai responsabili degli uffici, secondo la distinzione tra indirizzo politico e gestione amministrativa.
art. 4 d.lgs. 165/2001
L'attività gestionale e le relative determinazioni rientrano nella competenza dirigenziale e non in quella degli organi politici.
art. 31, commi 2 e 3, d.P.R. 380/2001
L'ordine di demolizione per opere abusive è adottato dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale; l'individuazione dell'area da acquisire può essere effettuata nell'eventuale successivo provvedimento di acquisizione.
art. 33, comma 2, d.P.R. 380/2001
Qualora, sulla base di motivato accertamento dell'ufficio tecnico comunale, il ripristino dello stato dei luoghi non sia possibile, il dirigente o il responsabile dell'ufficio irroga una sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento di valore dell'immobile, conseguente alla realizzazione delle opere…
La fiscalizzazione è una misura eccezionale, subordinata a istanza tempestiva dell'interessato e a un motivato accertamento tecnico dell'impossibilità materiale di ripristinare lo stato dei luoghi; presuppone il previo ordine di demolizione e opera nella fase esecutiva.
art. 27 d.P.R. 380/2001
Costituisce, insieme all'art. 31, la base normativa dell'attività comunale di vigilanza e repressione dell'intervento edilizio abusivo.
art. 817 cod. civ.
La nozione civilistica di pertinenza non coincide con quella urbanistico-edilizia, più restrittiva e riferita a opere di modesta entità e prive di autonoma destinazione.
art. 3, comma 1, lett. e.6), d.P.R. 380/2001
La disposizione non definisce autonomamente la pertinenza urbanistico-edilizia, la cui nozione deve essere ricavata dai criteri elaborati dalla giurisprudenza.
Massime di principio
- L'ordine di demolizione di un abuso edilizio è un provvedimento vincolato e dovuto: non richiede, di regola, la previa comunicazione di avvio del procedimento, una specifica comparazione tra interesse pubblico e interessi privati, né una motivazione ulteriore rispetto alla descrizione dell'opera abusiva, all'accertamento dell'assenza del titolo edilizio e all'indicazione della disciplina applicata.
- La competenza ad adottare l'ordine di demolizione spetta al dirigente o al responsabile del competente ufficio comunale, quale atto di gestione, e non al Sindaco; la competenza sindacale residua per le ordinanze contingibili e urgenti.
- In materia urbanistico-edilizia, la pertinenza ha una nozione più restrittiva di quella civilistica: un manufatto non può essere qualificato pertinenza quando, per dimensioni, materiali, stabilità e funzione, realizzi una nuova volumetria o una superficie autonoma e modifichi significativamente e permanentemente l'assetto dei luoghi.
- La fiscalizzazione prevista dall'art. 33, comma 2, del d.P.R. 380/2001 è una misura eccezionale e successiva all'ordine di demolizione; opera su istanza dell'interessato e richiede la prova rigorosa dell'impossibilità materiale di ripristinare lo stato dei luoghi, in particolare per il rischio di compromettere la stabilità dell'edificio.
- L'onere di provare l'epoca di realizzazione di un manufatto e di dimostrare i presupposti per la sanabilità o la fiscalizzazione dell'abuso grava sul privato che intende avvalersene; mere allegazioni generiche o apodittiche non sono sufficienti.
- La mancata indicazione dell'area da acquisire non rende illegittimo l'ordine di demolizione: l'esatta individuazione della superficie da acquisire deve essere effettuata nell'eventuale successivo provvedimento di acquisizione.
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