Cassazione Penale, Sentenza n. 9167/2024 del 01/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare in carcere per partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti collegata alla "Società Foggiana" (art. 416-bis.1 c.p. e artt. 74/73 d.P.R. 309/1990) e per acquisto e detenzione di partite di cocaina da destinare allo spaccio. Il ricorso denunciava violazione di legge e vizio di motivazione, contestando in particolare la sussistenza dell'aggravante mafiosa e la valutazione dell'attualità delle esigenze cautelari alla luce della ristretta temporalità della partecipazione (alcuni mesi del 2018) e dell'arresto dei vertici nel novembre 2018 (operazione "Decima Azione").
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato. Ha respinto le censure dirette a rimettere in discussione il compendio indiziario e la valutazione probatoria (ritenute questioni di merito non sindacabili in sede di legittimità, dato che la motivazione del giudice del riesame è logica e dettagliata). Tuttavia ha accolto il motivo relativo alle esigenze cautelari: ha ritenuto che il Tribunale del riesame non abbia adeguatamente considerato la rilevanza temporale dell'arresto dei capi (novembre 2018) e non abbia fornito motivazione sufficiente sulla persistenza delle esigenze cautelari nonostante il decorso del tempo. Per tali ragioni la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente al profilo delle esigenze cautelari e ha rinviato al Tribunale di Bari per un nuovo esame di tale specifico profilo. Si segnala che la misura carceraria era stata sostituita con gli arresti domiciliari dal GIP il 15 gennaio 2024.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico stupefacenti), art. 74
Norma richiamata per i reati di traffico di stupefacenti; utilizzata per contestare a Schioppo l'attività di acquisto, detenzione e cessione di cocaina destinata allo spaccio
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico stupefacenti), art. 73
Riferimento al delitto fine (acquisto e detenzione ai fini di spaccio) contestato in concorso; la fattispecie è stata valutata unitamente all'associazione e alla continuità dell'attività
Codice penale, art. 416-bis.1
Richiamata per qualificare l'aggravante legata al metodo mafioso e alla finalità di agevolazione del sodalizio "Società Foggiana"; la Corte ha ritenuto congruente la motivazione che indica l'inserimento dell'indagato nella struttura distributiva del gruppo
Codice penale, artt. 110 e 81
Art.110 (concorso) e art.81 (concorrente continuato/aggravante), richiamati per la partecipazione in concorso ai reati-fine e per la continuazione delle condotte
Codice di procedura penale, art. 275, comma 3
Prevede una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari per specifici reati; la Corte ricorda tuttavia l'obbligo, in presenza di un considerevole lasso di tempo, di motivare puntualmente sulla rilevanza del tempo trascorso sull'attualità delle esigenze cautelari
Giurisprudenza della Cassazione (Sez. 3, n. 16357 del 12/01/2021, "Amato")
Richiamata per il principio che la prognosi di pericolosità in tema di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti riguarda anche la possibilità di reiterazione di reati della stessa natura e che il tempo trascorso è un elemento tra gli altri nella valutazione dell'attualità delle esigenze cautelari
Giurisprudenza della Cassazione (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, "Sebbar")
Richiamata per il principio secondo cui l'interpretazione dei dialoghi intercettati e la valutazione del loro contenuto costituiscono valutazioni di fatto proprie del giudice del merito, non sindacabili in sede di legittimità se logicamente motivate
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non riforma la valutazione probatoria di merito se il giudice del merito ha dato motivazione logica e puntuale: le critiche generiche o la richiesta di un diverso apprezzamento degli indizi sono normalmente inammissibili in sede di legittimità.
- Per i reati con presunzione relativa di esigenze cautelari (art. 275, comma 3 c.p.p.), il tempo intercorso tra i fatti ed il provvedimento è un elemento rilevante: se è trascorso un periodo significativo, il giudice deve motivare specificamente perché le esigenze cautelari permangono nonostante gli eventi (es. arresto dei vertici).
- L'arresto o la destrutturazione dei vertici dell'organizzazione possono incidere sull'attualità delle esigenze cautelari: in presenza di tali fatti il giudice deve valutare se esistono indicatori concreti di reiterazione o di persistenza del vincolo associativo prima di confermare la custodia in carcere.
- Le intercettazioni e le dichiarazioni di collaboratori o persone informate dei fatti sono valutazioni tipiche del merito; se riportate e commentate analiticamente dal giudice, la loro interpretazione è difficilmente rimproverabile in Cassazione.
- Se la misura cautelare più grave viene sostituita (es. carcere → arresti domiciliari), la Cassazione può comunque valutare la legittimità del provvedimento originario limitatamente ai profili ancora attuali (es. esigenze cautelari) e disporre il rinvio per un nuovo esame specifico.
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