Sentenza n. 701/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego della conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato non stagionale
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione dell’interno)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente aveva un permesso di soggiorno per lavoro stagionale scaduto l’1 novembre 2024 e aveva presentato il 20 gennaio 2025 domanda di conversione in permesso per lavoro subordinato. La Prefettura aveva emesso un preavviso di rigetto, rilevando sia la presentazione tardiva dell’istanza sia la mancanza di documentazione, tra cui il modello Unilav relativo al lavoro stagionale, la proposta di contratto di soggiorno, l’autocertificazione della posizione previdenziale e fiscale del datore di lavoro, la cessione di fabbricato e il certificato di idoneità alloggiativa. Il preavviso era stato comunicato all’indirizzo e-mail indicato nella domanda e non era stato riscontrato. Il primo motivo deduceva la violazione dell’art. 5, comma 9-bis, d.lgs. 286/1998 e l’eccesso di potere per errata valutazione dei presupposti, sostenendo che il termine di sessanta giorni non fosse perentorio e che l’istanza tardiva dovesse comunque essere esaminata. Il secondo motivo deduceva la violazione dell’art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998 e l’errata valutazione dei presupposti, sostenendo che l’Amministrazione non avesse considerato elementi favorevoli e che la mancata produzione documentale fosse dipesa dalla scarsa conoscenza della lingua italiana e dall’incompetenza tecnologica del ricorrente.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Quanto al primo motivo, ha chiarito che il termine di sessanta giorni previsto dall’art. 5, comma 9-bis, d.lgs. 286/1998 riguarda l’Amministrazione e il termine per provvedere, non il richiedente. Tuttavia, la conversione presuppone l’esistenza di un permesso ancora valido: non è possibile convertire un titolo già scaduto. Sebbene la legge non preveda espressamente un termine decadenziale per la conversione del permesso stagionale, tale limite si ricava dalla natura dell’istituto e dalla disciplina complessiva dell’immigrazione. Il Collegio ha ritenuto comunque applicabile, al più, il termine di sessanta giorni dalla scadenza previsto per i rinnovi, termine superato nel caso concreto, essendo decorsi ottanta giorni. Una diversa soluzione consentirebbe di regolarizzare stranieri rimasti irregolarmente sul territorio anche per periodi prolungati, eluderebbe la disciplina del lavoro stagionale, l’obbligo di rientro al termine del periodo autorizzato e il sistema delle quote d’ingresso. L’art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998, inoltre, impone di valutare i sopraggiunti nuovi elementi favorevoli formalmente rappresentati o conosciuti dall’Amministrazione prima dell’adozione del provvedimento, ma non consente di sanare la tardività dell’istanza. Quanto al secondo motivo, il TAR ha escluso che vi fossero sopravvenienze non valutate: il ricorrente e il datore di lavoro non avevano prodotto la documentazione né con l’istanza né in risposta al preavviso di rigetto. La mancata conoscenza della lingua e l’incompetenza tecnologica non erano state provate e, comunque, il ricorrente era assistito da un patronato che lo aveva seguito sia nella domanda sia nella richiesta di riesame. L’Amministrazione aveva inoltre attivato il soccorso istruttorio mediante il preavviso e aveva atteso oltre sei mesi prima di adottare il diniego; non era tenuta a mantenere indefinitamente aperto il procedimento, anche in considerazione del dovere di conclusione del procedimento e del principio di autoresponsabilità. La documentazione formata dopo l’adozione del diniego non poteva legittimare ex post il provvedimento, mentre la proposta di contratto di soggiorno risultava ancora mancante. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 2.500,00 oltre rimborso forfettario del 15%.
Norme richiamate
art. 5, comma 9-bis, d.lgs. 286/1998
Il termine di sessanta giorni riguarda l’Amministrazione per provvedere sulle istanze di rilascio, rinnovo o conversione e non costituisce il termine assegnato al richiedente per presentare la domanda.
art. 5, comma 9, d.lgs. 286/1998
La disposizione è richiamata in relazione al termine per la definizione amministrativa delle istanze di permesso di soggiorno.
art. 6, comma 1, d.lgs. 286/1998
comunque prima della sua scadenza
La previsione, relativa alla conversione del permesso per studio e formazione, conferma secondo il TAR che la conversione presuppone una richiesta presentata prima della scadenza del titolo.
art. 13, comma 2, lett. b), d.P.R. 394/1999
Il termine di sessanta giorni dalla scadenza è richiamato come termine applicabile ai rinnovi; nel caso concreto era comunque decorso.
art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998
sopraggiunti nuovi elementi
L’obbligo di valutazione riguarda elementi favorevoli sopravvenuti rispetto all’istanza, formalmente rappresentati o conosciuti dall’Amministrazione prima del provvedimento, e non consente di sanare la tardività della domanda né la mancata produzione documentale.
art. 24, commi 1, 7, 8, 9 e 10, d.lgs. 286/1998
La disciplina del lavoro stagionale esclude il permesso per attesa occupazione in caso di scadenza del titolo, limita la durata dell’attività, impone il rientro salvo altro titolo e riconosce la precedenza per successivi ingressi regolari; la conversione fuori quota non può essere richiesta senza limiti temporali.
art. 3, comma 4, d.lgs. 286/1998
Il sistema delle quote d’ingresso non può essere eluso mediante una richiesta di conversione presentata a distanza di tempo dalla scadenza del permesso stagionale.
art. 22, comma 11, d.lgs. 286/1998
La disposizione, richiamata congiuntamente all’art. 24, esclude la possibilità di rilasciare un permesso per attesa occupazione al lavoratore stagionale il cui titolo sia scaduto.
art. 2 l. 241/1990
Il dovere dell’Amministrazione di concludere il procedimento impedisce di mantenerlo indefinitamente aperto in attesa della produzione documentale dell’interessato.
art. 60 c.p.a.
La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti.
Massime di principio
- La conversione di un permesso di soggiorno presuppone che il titolo da convertire sia ancora valido; una domanda proposta dopo la scadenza non può essere accolta come conversione, anche se la normativa non stabilisce espressamente uno specifico termine decadenziale per quella particolare fattispecie.
- Il termine di sessanta giorni previsto dall’art. 5, comma 9-bis, d.lgs. 286/1998 è riferito all’Amministrazione per la conclusione del procedimento e non attribuisce al richiedente un termine per presentare la domanda di rilascio, rinnovo o conversione.
- L’art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998 impone la valutazione dei nuovi elementi favorevoli formalmente rappresentati o comunque conosciuti dall’Amministrazione prima dell’adozione del provvedimento, ma non consente di sanare la tardività dell’istanza o una decadenza già maturata.
- Il preavviso di rigetto può assolvere anche una funzione di soccorso istruttorio, consentendo all’interessato di produrre la documentazione mancante; se il richiedente non risponde, l’Amministrazione può concludere il procedimento senza mantenere indefinitamente aperta l’istruttoria.
- La documentazione formata o prodotta dopo l’adozione del provvedimento impugnato non può, di regola, renderlo illegittimo ex post, quando i presupposti documentali necessari non erano stati rappresentati nel procedimento prima della decisione.
- La mancata conoscenza della lingua o l’incompetenza tecnologica del richiedente, se non provate e comunque non incompatibili con l’assistenza ricevuta da un patronato, non esonerano dall’onere di presentare tempestivamente la documentazione richiesta e di riscontrare il preavviso di rigetto.
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