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Sentenza

Sentenza n. 427/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza n. 879/2024 resa dal Tribunale di Bologna in data 25/06/2024.

Giustizia amministrativa202501628

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 879/2024 del Tribunale di Bologna, passata in giudicato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore da sentenza)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito per ottenere l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Bologna n. 879/2024, passata in giudicato come attestato dalla cancelleria il 24 gennaio 2025. La sentenza era stata notificata al Ministero ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione, ma l'Amministrazione è rimasta inadempiente. Il Ministero non si è costituito. È stata quindi dedotta la perdurante inerzia dell'Amministrazione nell'esecuzione del giudicato.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo fondata la domanda di ottemperanza. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esecuzione alle statuizioni della sentenza definitiva del Tribunale di Bologna, detraendo quanto eventualmente già corrisposto, entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della sentenza. Per l'ulteriore inadempimento, il Collegio ha nominato fin d'ora un commissario ad acta, individuato nel Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna o in un funzionario da questi delegato, con termine di 90 giorni per gli adempimenti sostitutivi e facoltà di subdelega. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 1.000 euro oltre spese generali e accessori, nonché alla restituzione del contributo unificato, se versato, con distrazione in favore dei difensori.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione del giudicato e predisporre misure sostitutive in caso di ulteriore inadempimento.

Massime di principio

  • L'inottemperanza dell'amministrazione a una sentenza passata in giudicato, dopo la scadenza del termine dilatorio previsto per l'esecuzione, legittima il creditore a proporre azione di ottemperanza davanti al giudice amministrativo competente.
  • Accertata la perdurante inerzia dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare l'esecuzione delle statuizioni contenute nella sentenza definitiva entro un termine assegnato, detraendo gli importi eventualmente già corrisposti.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare fin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a operare su istanza di parte dopo l'inutile decorso del termine assegnato all'amministrazione, per assicurare l'esecuzione sostitutiva del giudicato.
  • La mancata costituzione dell'amministrazione intimata non impedisce l'accertamento dell'inottemperanza quando il passaggio in giudicato, la notificazione e l'inerzia risultino documentati agli atti.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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