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Sentenza

Sentenza del 29/11/2017 n. 28576 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La contribuente ha impugnato l'intimazione di pagamento relativa all'ICI per le annualità 1995-1998, sostenendo principalmente che il credito fosse prescritto. La cartella di pagamento risultava notificata il 15 aprile 2004, mentre l'intimazione era stata notificata il 18 agosto 2009, oltre il termine quinquennale applicabile al credito tributario. In via ulteriore, la ricorrente contestava la regolarità della notifica della cartella, l'insufficienza della documentazione prodotta dal concessionario e la legittimazione passiva del Comune.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo applicabile il termine di prescrizione quinquennale proprio del tributo e non quello ordinario decennale. L'omessa impugnazione della cartella rende il credito irretrattabile, ma non ne converte il termine di prescrizione in quello decennale previsto dall'art. 2953 c.c.; tale conversione opera solo quando il credito sia consacrato in una sentenza passata in giudicato. Poiché tra la notifica della cartella e quella dell'intimazione erano trascorsi più di cinque anni, il credito ICI doveva considerarsi prescritto. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata senza rinvio e la Corte ha deciso direttamente nel merito, accogliendo il ricorso originario della contribuente. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate.

Norme richiamate

  • Art. 2946 c.c.

    Prescrizione ordinaria decennale

    Non si applica automaticamente al credito tributario portato da una cartella non impugnata, quando manca una sentenza passata in giudicato.

  • Art. 2948, n. 4, c.c.

    Prescrizione quinquennale

    Il credito tributario periodico, come l'ICI, resta soggetto al termine quinquennale anche dopo la notifica di una cartella non impugnata, salvo che intervenga un titolo giudiziale definitivo.

  • Art. 2953 c.c.

    Conversione del termine di prescrizione in quello ordinario decennale

    La cosiddetta conversione opera quando il diritto è accertato con sentenza passata in giudicato, non per il solo fatto che il contribuente non abbia impugnato la cartella.

  • D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25

    Disciplina i termini relativi alla riscossione mediante cartella, ma non sostituisce il termine di prescrizione sostanziale applicabile al credito tributario.

  • D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26

    Riguarda le modalità di notificazione della cartella di pagamento; le relative questioni non sono state esaminate nel merito perché il ricorso è stato accolto sulla base della prescrizione.

  • D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla titolarità del rapporto tributario in capo al Comune, ma il relativo motivo è rimasto assorbito.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57

    Richiamato dal giudice di merito per ritenere inammissibili le nuove eccezioni proposte per la prima volta in appello; la Corte di cassazione non ha dovuto pronunciarsi su tali questioni.

  • Art. 384 c.p.c.

    Ha consentito alla Corte di cassazione, non essendo necessari ulteriori accertamenti, di decidere direttamente la causa nel merito dopo aver cassato la sentenza impugnata.

  • Cass., Sezioni Unite, sentenza n. 23397/2016

    La scadenza del termine per impugnare un atto di riscossione produce l'irretrattabilità del credito, ma non la conversione del termine breve in quello ordinario decennale, salvo un titolo giudiziale definitivo

    È il principio decisivo applicato dalla Corte: la cartella non impugnata non equivale a una sentenza passata in giudicato.

Massime di principio

  • La mancata impugnazione di una cartella rende il credito non più contestabile nel merito, ma non trasforma automaticamente il termine di prescrizione breve previsto per il tributo in quello decennale.
  • Per i tributi soggetti a prescrizione quinquennale, il termine continua a decorrere dopo la notifica della cartella non impugnata, salvo atti interruttivi validamente notificati.
  • Il termine decennale previsto dall'art. 2953 c.c. si applica, in linea generale, quando il credito sia stato riconosciuto da una sentenza passata in giudicato, non quando la cartella sia divenuta definitiva soltanto per mancata impugnazione.
  • Quando un'intimazione di pagamento viene notificata oltre il termine di prescrizione applicabile, il contribuente può contestare efficacemente la riscossione, anche se la cartella originaria non era stata impugnata.
  • È importante distinguere tra decadenza dell'amministrazione dal potere di riscuotere e prescrizione del diritto di credito: la prima riguarda i termini procedurali per l'azione di riscossione, la seconda l'estinzione del credito per il decorso del tempo.
  • La presenza di validi atti interruttivi della prescrizione può impedire l'estinzione del credito; pertanto, in casi analoghi occorre ricostruire integralmente la sequenza delle notifiche e delle eventuali intimazioni.

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