Cassazione Civile, Ordinanza n. 32465/2024 del 13/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte privata)
La controversia
Due soggetti, quali eredi della persona offesa, avevano chiesto l’equa riparazione ex L. n. 89/2001 per l’irragionevole durata di un procedimento penale nel quale si erano costituiti parti civili e del successivo giudizio civile promosso per la liquidazione del danno, ottenendo dalla Corte d’appello un riconoscimento parziale. Il Ministero della giustizia ha impugnato il decreto sostenendo: 1) che la Corte territoriale avesse erroneamente considerato unitariamente processo penale e successivo giudizio civile, poiché l’unitarietà non sarebbe automatica ma dipenderebbe dal concreto atteggiamento processuale della parte civile; 2) che, essendo i giudizi distinti, la domanda di equa riparazione relativa al processo penale sarebbe stata tardiva perché proposta oltre sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza penale; 3) che la durata ragionevole del giudizio civile successivo non dovesse essere di un anno, trattandosi di giudizio autonomo e non di fase di rinvio/prosecuzione del penale. Il Ministero ha quindi chiesto la cassazione del decreto per violazione degli artt. 2 e 4 L. n. 89/2001 e dell’art. 360 c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati tutti i motivi, affermando che, quando la parte civile si costituisce nel processo penale e questo si conclude con l’affermazione della responsabilità dell’imputato e con una condanna generica al risarcimento del danno da liquidarsi in sede civile, il successivo giudizio civile per la quantificazione del danno non è un giudizio autonomo ma la prosecuzione della medesima pretesa sostanziale. Ne deriva che la durata dei due procedimenti va valutata unitariamente ai fini dell’equa riparazione e che il termine di decadenza per proporre la domanda decorre dal passaggio in giudicato della decisione civile che liquida il danno, non dalla sola definizione del processo penale. È stata inoltre confermata la qualificazione del giudizio civile successivo come fase di prosecuzione ai fini del calcolo della durata ragionevole, con conseguente corretta applicazione del parametro di un anno. Il Ministero è stato condannato alle spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 2 L. 24 marzo 2001, n. 89
Ai fini dell’equa riparazione, la durata del processo va valutata unitariamente quando il giudizio civile successivo serve solo a determinare il danno già riconosciuto genericamente in sede penale, perché la pretesa sostanziale è unica.
art. 4 L. 24 marzo 2001, n. 89
Il termine di decadenza per proporre la domanda di equa riparazione decorre dal passaggio in giudicato della decisione che definisce in modo completo la controversia e liquida il danno, se il giudizio civile è prosecuzione del penale.
art. 2, comma 2-bis, L. 24 marzo 2001, n. 89
Il giudizio civile seguito alla condanna generica in sede penale può essere considerato, ai fini del calcolo della durata ragionevole, come prosecuzione del precedente giudizio, con durata ragionevole rapportata alla fase complessiva.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È stato invocato come parametro di censura per violazione di legge sostanziale e processuale in relazione alla disciplina dell’equa riparazione.
Massime di principio
- Quando l’azione civile è proposta nel processo penale e quest’ultimo si conclude con condanna generica al risarcimento del danno da liquidarsi in separato giudizio, il successivo giudizio civile di liquidazione non costituisce un autonomo giudizio, ma la prosecuzione della stessa pretesa risarcitoria.
- Ai fini della legge Pinto, la ragionevole durata deve essere apprezzata in modo unitario rispetto a penale e civile quando entrambi riguardano la medesima domanda risarcitoria già azionata dalla parte civile nel processo penale.
- Il termine di decadenza per proporre domanda di equa riparazione decorre dal passaggio in giudicato della decisione che definisce integralmente la controversia risarcitoria, se la liquidazione del danno avviene in sede civile successiva.
- Non è sufficiente valorizzare la diversità formale tra giudizio penale e giudizio civile: occorre verificare se la pretesa sostanziale fatta valere sia la stessa e se il giudizio civile serva soltanto alla quantificazione del quantum già riconosciuto nell’an.
- Il giudizio civile successivo non va automaticamente trattato come fase autonoma o come fase di rinvio: la sua qualificazione dipende dalla struttura della pretesa azionata e dall’esito del processo penale, specie in presenza di condanna generica.
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