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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12371/2023 del 09/05/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Alcuni lavoratori del comparto scolastico avevano agito per ottenere il risarcimento del danno da illegittima apposizione e reiterazione di contratti a tempo determinato stipulati con l'amministrazione. La Corte d'appello, in parziale accoglimento dell'impugnazione del Ministero, aveva rigettato la domanda, rilevando che i lavoratori erano stati poi immessi in ruolo, sia attraverso il previgente sistema di reclutamento sia in forza della l. n. 107 del 2015, e richiamando l'orientamento di legittimità che esclude il risarcimento per equivalente quando non siano allegati e provati danni ulteriori e diversi rispetto a quelli già compensati dalla stabilizzazione. Con il ricorso per cassazione i lavoratori hanno dedotto: 1) violazione delle norme sul diritto al risarcimento del danno per abusiva reiterazione di contratti a termine nel settore scolastico, in relazione ai principi di equivalenza ed effettività della tutela; 2) violazione della direttiva 1999/70/CE, per l'esclusione di una misura risarcitoria/indennitaria nonostante l'immissione in ruolo; 3) contrasto dell'interpretazione interna con gli artt. 3 e 117 Cost. e con l'art. 6 CEDU, lamentando la mancata considerazione del cd. danno comunitario e chiedendo anche il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE e la rimessione alle Sezioni Unite.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati unitariamente i tre motivi, richiamando il consolidato orientamento secondo cui, nel settore scolastico, la stabilizzazione ottenuta tramite i sistemi di reclutamento previgenti o i piani straordinari di assunzione costituisce misura proporzionata, effettiva e idonea a sanzionare l'abuso e a rimuoverne le conseguenze, perché consente al lavoratore di conseguire il medesimo bene della vita perseguito in giudizio. Resta tuttavia salva la possibilità di chiedere il risarcimento di eventuali danni ulteriori, ma tali danni devono essere specificamente allegati e provati; in mancanza, non spetta alcun ristoro ulteriore. La Corte ha inoltre escluso la necessità di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE e di rimessione alle Sezioni Unite, non ravvisando profili nuovi rispetto al precedente già richiamato. Nulla è stato disposto sulle spese, poiché il Ministero non ha svolto effettiva attività difensiva. È stato infine dato atto dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • l. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1

    È richiamata dai ricorrenti come base normativa dell'illegittima reiterazione dei contratti a termine nel settore scolastico e del conseguente diritto al risarcimento secondo i principi di equivalenza ed effettività.

  • direttiva 1999/70/CE

    La Corte la interpreta, in linea con la giurisprudenza unionale richiamata, nel senso che la stabilizzazione del lavoratore nel settore scolastico può costituire misura proporzionata, effettiva e sufficientemente energica a sanzionare l'abuso e a cancellarne le conseguenze, senza escludere però il risarcimento di danni ulteriori debitamente allegati e provati.

  • art. 3 Cost.

    Richiamato dai ricorrenti per denunciare un asserito contrasto dell'interpretazione seguita con il principio di eguaglianza; la Corte esclude la fondatezza della censura sulla base dell'orientamento consolidato.

  • art. 117 Cost.

    Richiamato dai ricorrenti in relazione al vincolo derivante dal diritto dell'Unione europea e dalla CEDU; la Corte ritiene l'interpretazione adottata conforme agli strumenti sovranazionali.

  • art. 6, paragrafo 1, CEDU

    Richiamato solo dai ricorrenti quale parametro di compatibilità costituzionale-sovranazionale; la Corte non ravvisa profili di contrasto.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    La motivazione del precedente richiamato viene seguita mediante rinvio ex art. 118 disp. att. c.p.c.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in conseguenza del rigetto del ricorso.

  • art. 1, comma 605, lett. c), l. 27 dicembre 2006, n. 296

    È richiamata nel precedente di legittimità per descrivere il sistema di reclutamento e di assunzione che ha consentito la stabilizzazione.

  • l. 30 ottobre 2008, n. 169

    Richiamata nel precedente di legittimità come parte del sistema normativo che ha consentito le assunzioni/stabilizzazioni.

  • d.l. 1° settembre 2008, n. 137, convertito con modificazioni dalla l. 30 ottobre 2008, n. 169

    Richiamato nel precedente di legittimità come fonte dei piani e meccanismi di reclutamento citati dalla Corte.

  • l. 12 luglio 2011, n. 106

    Richiamata nel precedente di legittimità come fonte di ulteriori piani assunzionali.

  • d.l. 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla l. 12 luglio 2011, n. 106

    Richiamato nel precedente di legittimità come parte del complessivo sistema di immissione in ruolo.

  • l. 8 novembre 2013, n. 128

    Richiamata nel precedente di legittimità come fonte dei piani straordinari/ordinari di assunzione.

  • d.l. 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla l. 8 novembre 2013, n. 128

    Richiamato nel precedente di legittimità come parte del sistema di stabilizzazione.

Massime di principio

  • Nel settore scolastico, l'immissione in ruolo intervenuta a seguito di procedure di reclutamento ordinarie o straordinarie può costituire misura idonea a sanzionare l'abuso da reiterazione di contratti a termine e a neutralizzarne le conseguenze, in coerenza con i principi di equivalenza ed effettività.
  • La stabilizzazione del lavoratore non esclude in astratto la proponibilità di una domanda risarcitoria, ma il risarcimento presuppone l'allegazione e la prova di danni ulteriori e diversi rispetto al pregiudizio assorbito dall'acquisizione del posto stabile.
  • Quando la questione di diritto è già stata risolta in modo consolidato dalla giurisprudenza di legittimità e risulta conforme al diritto dell'Unione, non sussistono ragioni per disporre rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE né per rimettere la causa alle Sezioni Unite.
  • In difetto di allegazione e prova di un danno ulteriore rispetto alla stabilizzazione, la domanda di risarcimento proposta dal lavoratore a termine abusivamente reiterato deve essere rigettata.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineRicorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàPrimato del diritto dell'Unione europeaRinvio pregiudiziale

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