Sentenza n. 447/2026 - Bari, Sezione 1
per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - dell'ordinanza sindacale del Comune di Foggia n. 81 del 17 dicembre 2024 e notificata in data 18 dicembre 2024 al sig. -OMISSIS- -OMISSIS-, avente ad oggetto: “Ordinanza ai sensi dell’art.192, comma 3 D.Lgs. 152/06 per la bonifica del lotto, sito sulla strada comunale n.5 (Foggia - Ordona), snc, censito al Fg.-OMISSIS-”; - nonché la nota del Comune di Foggia prot. n. 0018621 del 3 febbraio 2025 avente ad oggetto “bonifica, rimozione e smaltimento di rifiuti abbandonati presso il terreno agricolo, sito sulla Strada Comunale -OMISSIS- localizzato al Fg -OMISSIS-. Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della Legge 241/1990 e ss.mm.ii. finalizzato alla esecuzione in danno”; - di ogni altro atto ad essi presupposto connesso e/o conseguenziale, ancorché non conosciuto. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- -OMISSIS-il 12 dicembre 2025: per l’annullamento - del provvedimento emesso dal dirigente del Settore n. 7 - Ambiente del Comune di Foggia, prot. n. 0196020 del 18 novembre 2025 pervenuto ai ricorrenti sig.ri -OMISSIS- -OMISSIS-e -OMISSIS- -OMISSIS-in data 28 novembre 2025 a mezzo racc. A/R n.ri 20165370921-1 e 20165370922-2; ed ove occorra dell’ordinanza sindacale del Comune di Foggia n. 81 del 17 dicembre 2024 e notificata in data 18 dicembre 2024 al sig. -OMISSIS- -OMISSIS-, avente ad oggetto: “Ordinanza ai sensi dell’art.192, comma 3 D.Lgs. 152/06 per la bonifica del lotto, sito sulla strada comunale -OMISSIS-, snc, censito al Fg.-OMISSIS-”; - nonché della nota del Comune di Foggia prot. n. 0018621 del 3 febbraio 2025 avente ad oggetto “bonifica e smaltimento di rifiuti abbandonati presso il terreno agricoli, sito sulla Strada Comunale n. 5 (Foggia-Ordona) localizzato al Foglio -OMISSIS-. Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della Legge 241/1990 e ss.mm.ii. finalizzato alla esecuzione in danno” - di ogni altro atto ad essi presupposto connesso e/o conseguenziale, ancorché non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza sindacale di rimozione e bonifica di rifiuti abbandonati e successiva ingiunzione di pagamento delle spese sostenute dal Comune per l'esecuzione in danno
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza sindacale adottata ai sensi dell'art. 192, comma 3, d.lgs. 152/2006, con cui era stata loro imposta, in solido con il responsabile dell'abbandono, la rimozione e bonifica dei rifiuti presenti sul fondo, nonché la successiva comunicazione di avvio dell'esecuzione in danno. Hanno dedotto incompetenza dell'organo procedente, violazione degli artt. 240 e seguenti e dell'art. 192, comma 3, d.lgs. 152/2006, carenza di istruttoria, difetto di motivazione, travisamento dei fatti, erronea imputazione di una responsabilità colposa in assenza di accertamento in contraddittorio, violazione del principio unionale "chi inquina paga" e irragionevolezza del termine di dieci giorni per adempiere. Hanno inoltre contestato, con motivi aggiunti, l'ingiunzione dirigenziale di pagamento di euro 18.154,34 per la bonifica eseguita dal Comune, sostenendo l'assenza di responsabilità soggettiva, la mancata individuazione dei responsabili materiali dello sversamento, l'inadeguatezza dell'istruttoria, l'illegittimità della rivalsa nei confronti del proprietario incolpevole e il limite della rivalsa al valore venale del fondo. È stata proposta anche domanda risarcitoria per il mancato raccolto, quantificata in euro 90.000,00.
La decisione
Il ricorso principale è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Il Comune, infatti, aveva eseguito direttamente la rimozione dei rifiuti e la bonifica il 4 settembre 2025; l'ordinanza aveva così esaurito i propri effetti ordinatori e non era più possibile ottenere, mediante il suo annullamento, una concreta utilità quanto all'obbligo di esecuzione. L'interesse a contestare le conseguenze patrimoniali dell'intervento è stato ritenuto distinto e attuale rispetto all'ordinanza, perché devoluto all'impugnazione dell'autonomo provvedimento dirigenziale di rivalsa. I motivi aggiunti sono stati respinti. Il TAR ha ritenuto accertata la colpa omissiva dei proprietari, poiché il fondo era completamente aperto, facilmente accessibile anche a mezzi pesanti, privo di barriere o misure di custodia e non sottoposto a vigilanza, mentre una semplice aratura perimetrale avrebbe potuto impedire o rendere difficoltoso l'accesso. L'istruttoria, basata su sopralluoghi, ortofoto storiche, immagini street view, documentazione fotografica e valutazione delle osservazioni dei privati, è stata giudicata adeguata e la motivazione sufficiente. Il fatto che gli autori materiali non fossero stati identificati, a seguito dell'archiviazione del procedimento penale contro ignoti, non impediva l'azione nei confronti dei proprietari solidalmente obbligati a titolo di colpa. Il principio "chi inquina paga" non esclude la responsabilità del proprietario che abbia concorso colposamente all'evento mediante omissione dei doveri di custodia e vigilanza. L'importo richiesto è stato ritenuto comprovato dalle fatture, corrispondente ai costi effettivamente sostenuti e non specificamente contestato nella quantificazione. È stata inoltre esclusa l'applicabilità del decreto ministeriale n. 46 del 2019, riguardante siti contaminati da attività produttive o fonti storiche di inquinamento, trattandosi di abbandono puntuale di rifiuti soggetto alla disciplina speciale dell'art. 192. La domanda risarcitoria non risulta esaminata autonomamente nella motivazione. Spese integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 192, comma 3, d.lgs. 152/2006
"il proprietario del sito ... è obbligato in solido con il responsabile"
La norma consente di imporre la rimozione e la bonifica al proprietario non quale mero titolare del bene, ma quando l'abbandono gli sia imputabile a titolo di dolo o colpa, accertata in contraddittorio; in tale ipotesi il proprietario risponde solidalmente anche se non è l'autore materiale dello sversamento.
artt. 240 e seguenti d.lgs. 152/2006
Richiamati dai ricorrenti, ma ritenuti non applicabili alla fattispecie di abbandono puntuale di rifiuti, disciplinata specificamente dall'art. 192, comma 3.
art. 7 l. 241/1990
Richiamato quale fondamento della comunicazione di avvio del procedimento per l'esecuzione in danno; la relativa contestazione è rimasta assorbita dalla sopravvenuta improcedibilità del ricorso principale.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Posto a fondamento dell'oscuramento delle generalità dei ricorrenti.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, per disporre l'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando l'amministrazione abbia integralmente eseguito in danno l'ordine di rimozione e bonifica dei rifiuti, l'impugnazione dell'ordine originario diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché l'annullamento non può più restituire l'utilità consistente nell'evitare l'esecuzione materiale; resta autonomamente impugnabile il distinto provvedimento di rivalsa delle spese.
- Ai sensi dell'art. 192, comma 3, d.lgs. 152/2006, il proprietario del fondo può rispondere solidalmente delle operazioni di rimozione e bonifica anche se non è l'autore materiale dell'abbandono, quando l'evento sia imputabile a una sua condotta dolosa o colposa, accertata in contraddittorio.
- La colpa del proprietario può consistere nell'omessa adozione di ragionevoli misure di custodia e vigilanza quando il fondo sia facilmente accessibile a terzi e l'abbandono dei rifiuti sia prevedibile e prevenibile mediante cautele semplici ed economicamente sostenibili.
- L'impossibilità di identificare l'autore materiale dell'abbandono, anche per archiviazione del procedimento penale contro ignoti, non impedisce all'amministrazione di agire nei confronti del proprietario la cui responsabilità colposa sia stata autonomamente accertata; non è necessario protrarre indefinitamente la ricerca del responsabile diretto.
- Il principio unionale "chi inquina paga" esclude l'imposizione di obblighi di bonifica al proprietario incolpevole, ma non impedisce l'imputazione solidale al proprietario che abbia colposamente agevolato o non impedito l'abbandono mediante violazione dei doveri di custodia e vigilanza.
- La disciplina speciale dell'art. 192, comma 3, d.lgs. 152/2006 è applicabile all'abbandono puntuale di rifiuti e non richiede necessariamente le procedure di caratterizzazione previste per siti contaminati da attività produttive o da fonti storiche di inquinamento.
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